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Uruguay

L’Uruguay ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 3/12/2003 e l’1/04/2004 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) [Istituto uruguayano del Bambino e dell’Adolescente]
Departamento de Adopciones [Dipartimento delle Adozioni]
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) [Ministero dello Sviluppo Sociale]
Piedras 482, Oficina 008
Montevideo, Uruguay
e-mail adopcionesinternacionales@inau.gub.uy
sito web www.inau.gub.uy

Ambasciata dell’Uruguay in Italia
Ambasciata d’Italia in Uruguay
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • garantisce l'effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti i minori in Uruguay;
  • promuove, protegge o ripristina i diritti dei minori, articolati in un sistema nazionale per l'infanzia improntato alla loro protezione integrale;
  • svolge le funzioni di Autorità centrale in materia di adozione internazionale (art. 158 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2004 e successivi emendamenti);
  • tiene il registro generale delle adozioni (art. 159 del Codice);
  • incentiva la trasformazione culturale attraverso azioni comunicative che promuovano la concezione del minore come soggetto di diritto.

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone di età superiore a 25 anni, sposate da almeno 4 anni (artt. 140, lett. D, e 152 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2004 e successivi emendamenti);
  • differenza di almeno 15 anni di età tra gli adottanti e l’adottando, salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente nel solo interesse del minore (art. 140, lett. D, del Codice);

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa uruguayana:

  • sia stata disposta la separazione definitiva del minore dalla famiglia di origine dal Tribunale competente (art. 140, lett. A, del Codice);
  • affidamento pre-adottivo del minore di almeno 6 mesi, salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente nel solo interesse del minore (art. 153 del Codice);
  • consenso del minore all’adozione, o del suo rappresentante legale nominato a tal fine, se il minore non è in grado di prestarlo (art. 140, lett. C, del Codice).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 1 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2004 e successivi emendamenti);
  • minori dichiarati in stato di adottabilità in base a un provvedimento del Tribunale competente (artt. 132-3, 132-4 e 133-2 del Codice).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa dell’Uruguay:

  • minori i cui genitori o i membri della famiglia a cui sono affidati abbiano prestato il loro consenso all’adozione comparendo personalmente dinnanzi al Tribunale competente e sia stata conseguentemente disposta la separazione definitiva dalla loro famiglia di origine (artt. 135, 140, lett. A, del Codice);
  • minori che abbiano prestato il loro consenso all’adozione personalmente o per il tramite del loro rappresentante legale, qualora non capaci di discernimento (art. 140, lett. C, del Codice);

Passaggi della procedura

  • la coppia aspirante conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’INAU;
  • l’INAU valuta il fascicolo e redige entro sessanta giorni una relazione dettagliata, verificando il rispetto della normativa (art. 152 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2004 e successivi emendamenti);
  • l’INAU si avvale di una equipe multidisciplinare alla quale affida il compito di gestire le diverse fasi della procedura di adozione e di vigilare sulla correttezza e sul rispetto di quanto richiesto dalla normativa in materia (art. 157 del Codice);
  • l’equipe multidisciplinare dell’INAU redige una relazione tecnica che viene trascritta nell’apposito registro, disposto cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda di adozione (art. 158 del Codice);
  • la coppia ha diritto di accedere a tale relazione e di chiederne il riesame in caso di disaccordo con essa (art. 158 del Codice);
  • l’equipe multidisciplinare cura l’abbinamento con un minore, rispettando l'ordine cronologico e compatibilmente con il suo superiore interesse (art. 158 del Codice);
  • il Tribunale competente autorizza l’affidamento del minore alla coppia che deve svolgersi nel territorio nazionale dell’Uruguay e per un periodo di almeno sei mesi, salvo che il Tribunale non disponga per un periodo più breve tenuto conto del superiore interesse del minore (art. 153 del Codice);
  • il provvedimento di adozione è infine emanato dal Tribunale competente al termine del periodo di affidamento ed è richiesta la presenza in udienza della coppia (art. 151 del Codice).

Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti che pertanto andranno concordati con l’INAU.

Normativa di riferimento

  • Ley n. 17.823 de 7 setiembre de 2004, Código de la niñez y la adolescencia y sus modificativas [Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2004 e successivi emendamenti]

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