Corea del Sud
La Repubblica di Corea ha firmato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 24 maggio 2013.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Ministry of Health and Welfare (MOHW) [Ministero della salute e del benessere]
Division of Child Welfare Policy (DSWP) [Divisione della politica di assistenza all’infanzia]
13 Doum 4-ro, 30113, Sejong-si
sito web http://www.mohw.go.kr
Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica di Corea
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Compiti e funzioni dell'autorità competente
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Gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Corea nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate da almeno tre anni;
- età minima di 25 anni e massima di 45 anni (art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione);
- risorse finanziarie sufficienti per crescere il minore in salute e benessere (art. 10, comma 1, lett. a), della Legge sull’adozione speciale);
- consentire la libertà di religione del minore ed essere in grado di fornirgli l’istruzione e l’educazione necessarie affinché egli cresca come membro della società (art. 10, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione speciale);
- non avere precedenti penali riguardanti abusi sui minori, violenze familiari, violenze sessuali, reati di uso di sostanze stupefacenti o un pregresso di dipendenza dall’alcol o da sostanze stupefacenti (art. 10, comma 1, lett. c, della Legge sull’adozione speciale).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa della Repubblica di Corea:
- illiceità dell’adozione finalizzata a far svolgere al minore un’attività lavorativa contraria al suo benessere o qualsiasi altra occupazione che possa violare i diritti umani (art. 10, comma 2, della Legge sull’adozione speciale);
- la coppia, prima della conclusione della procedura di adozione, deve completare un percorso formativo, condotto da un’agenzia di adozione, al termine del quale deve ottenere la certificazione della partecipazione (art. 10, comma 3, della Legge sull’adozione speciale e art. 5 del Regolamento di attuazione).
Requisiti dei minori adottandi
- minori i cui genitori o tutori forniscano il proprio consenso all’adozione (art. 9, comma 1, lett. a), della Legge sull’adozione speciale);
- minori privi di un tutore e la cui presa in carico da parte di un’istituzione sia richiesta dalle autorità locali (art. 9, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione speciale);
- minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 9, comma 1, lett. c), della Legge sull’adozione speciale);
- minori i cui genitori o tutori siano irrintracciabili e la loro presa in carico da parte di un’istituzione è richiesta dalle autorità locali (art. 9, comma 1, lett. d), della Legge sull’adozione speciale).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa della Repubblica di Corea:
- il consenso all’adozione deve essere fornito in forma scritta dai genitori o, laddove essi siano irreperibili o decaduti dalla responsabilità genitoriale, dal tutore (art. 12, commi 1 e 2, della Legge sull’adozione speciale);
- i minori che hanno compiuto almeno 13 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 12, comma 4, della Legge sull’adozione speciale);
- il Tribunale della famiglia può consentire l’adozione anche nel caso in cui i genitori del minore non hanno adempiuto al loro dovere di cura per almeno tre anni o hanno abusato o abbandonato il minore o hanno gravemente compromesso il suo benessere (art. 870 del Codice civile).
Passaggi della procedura *
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo a un’agenzia per le adozioni coreana, accreditata dal governo ad operare nel campo delle adozioni (art. 19, comma 2, della Legge sull’adozione speciale);l
- la coppia riceve una proposta di abbinamento e, se la accetta, l’agenzia trasmette la documentazione relativa al minore e alla coppia al MOHW;
- il MOHW rilascia i documenti di viaggio necessari al minore per lasciare la Repubblica di Corea;
- la procedura prosegue davanti al Tribunale della famiglia che fissa un’udienza alla quale deve partecipare anche la coppia (non è necessaria l’assistenza di un avvocato);
- il minore che abbia compiuto 13 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (artt. 12, comma 4, 13, comma 4, della Legge sull’adozione speciale e 11 del Regolamento di attuazione);
- durante il soggiorno in Repubblica di Corea la coppia può incontrare il minore;
- il Tribunale della famiglia pronuncia la sentenza di adozione che può essere impugnata in appello entro 14 giorni; è previsto un termine ulteriore di 14 giorni per l’eventuale impugnazione della sentenza di appello davanti alla Corte suprema (artt. 19 e 20 del Regolamento di attuazione);
- la coppia deve quindi recarsi una seconda volta in Repubblica di Corea, a distanza di circa 40 giorni dal primo soggiorno, per poter prendere definitivamente con sé il minore e seguire gli adempimenti necessari per il rilascio del visto del minore presso l’Ambasciata italiana a Seoul;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Corea con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Corea.
Post-adozione *
La legge non prevede particolari adempimenti, ma l’ente autorizzato, nell’anno successivo all’adozione, trasmette all’agenzia per le adozioni coreana nella Repubblica di Corea sei relazioni concernenti l’integrazione del minore.
* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Corea.
Normativa di riferimento
- Civil Act, 22 February 1958 [Codice civile, 22 febbraio 1958];
- Special Adoption Act, 4 August 2011 [Legge sull’adozione speciale, 4 agosto 2011];
- Enforcement Rule of the Special Adoption Act, 5 August 2012 [Regolamento di attuazione della Legge sull’adozione speciale, 5 agosto 2012];
- Enforcement Rule of the Special Adoption Act, 30 December 2022 [Regolamento di attuazione della Legge sull’adozione speciale, 30 dicembre 2022];
- Civil Code - Chapter 4, Section 2 – 16 May 2023, [Codice civile - Capitolo 4, Sezione 2 - 16 maggio 2023];
- Special Act on Domestic Adoption, 18 July 2023, entry into force July 2025 [Legge speciale sull’adozione nazionale,18 luglio 2023, che entra in vigore a luglio 2025];
- Act on Intercountry Adoption, entry into force July 2025 [Legge sull’adozione internazionale, che entra in vigore a luglio 2025];
- Adoption Practice Guide, 2024.
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of the Republic of Korea, CRC/C/KOR/CO/5-6, 24 October 2019
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by the Republic of Korea under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/KOR/5-6, 19 November 2018