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Filippine

La Repubblica delle Filippine hanno ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 2 luglio 1996 e il 1° novembre 1996 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

National Authority for Child Care (NACC) (Autorità nazionale per l’assistenza all’infanzia)
Department of Social Welfare and Development (DSWD) [Dipartimento della previdenza sociale e dello sviluppo]
2 Chicago Corner Ermin Garcia Street, Barangay Pinagkaisahan, Cubao, Quezon City
e-mail adoption@nacc.gov.ph
sito web nacc.gov.ph


Ambasciata della Repubblica delle Filippine in Italia
Ambasciata d’Italia nelle Filippine
Ricerca Enti Autorizzati nelle Filippine



Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • protegge i minori filippini da abuso, sfruttamento, traffico e/o vendita o qualsiasi altra pratica connessa all'adozione che sia per essi dannosa o pregiudizievole (art. II sez. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 8043);
  • raccoglie, mantiene e conserva le informazioni riservate sul minore adottato e sui genitori adottivi (art. II sez. 4, comma 1, lett. b) della Legge n. 8043);
  • monitora, segue e facilita la conclusione della procedura adottiva del minore attraverso un'agenzia autorizzata e accreditata (art. II sez. 4, comma 1, lett. c) della Legge n. 8043);
  • impedisce guadagni finanziari o di altro tipo in relazione a un'adozione e scoraggia pratiche scorrette contrarie alla legge (art. II sez. 4, comma 1, lett. d) della Legge n. 8043);
  • promuove lo sviluppo dei servizi di adozione, compreso il post-adozione (art. II sez. 4, comma 1, lett. e) della Legge n. 8043);
  • autorizza e accredita le agenzie di assistenza all'infanzia/collocamento e collabora con esse nel collocamento dei minori filippini (art. II sez. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 8043);
  • accredita e autorizza gli enti stranieri a collocare i minori filippini nel loro Paese (art. II sez. 4, comma 1, lett. g) della Legge n. 8043);
  • annulla la licenza per operare e inserisce nella lista nera l'agenzia di assistenza all'infanzia o l’ente autorizzato (EA) coinvolti in casi di violazione di qualsiasi disposizione della presente legge (art. II sez. 4, comma 1, lett. h) della Legge n. 8043).


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone di età minima di 27 anni (art. III sez. 9, comma 1, lett. a) della Legge n. 8043);
  • differenza di età con il minore di almeno 16 anni (art. III sez. 9, comma 1, lett. a) della Legge n. 8043) e massima di 45 anni che può essere derogata in alcune specifiche circostanze*;
  • in caso di coniugi, la domanda di adozione deve essere presentata congiuntamente (art. III sez. 9, comma 1, lett. b) della Legge n. 8043);
  • capacità di agire e piena responsabilità (art. III sez. 9, comma 1, lett. c) della Legge n. 8043);
  • assenza di condanne per reati contro la morale pubblica (art. III sez. 9, comma 1, lett. d) della Legge n. 8043);
  • capacità di fornire le cure e il sostegno necessari al minore (art. III sez. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 8043);
  • accettazione di tutelare il minore e i suoi diritti fondamentali come sancito dalle norme della Repubblica delle Filippine e dalle Convenzioni internazionali (art. III sez. 9, comma 1, lett. g) della Legge n. 8043);
  • provenienza da un Paese con cui la Repubblica delle Filippine intrattiene relazioni diplomatiche e il cui governo riconosce analogamente un ente autorizzato e accreditato e che l'adozione è consentita dalle leggi nazionali di questo Paese (art. III sez. 9, comma 1, lett. h) della Legge n. 8043).

Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare la fonte normativa sono state reperite sul sito dell’AC filippina www.nacc.gov.ph e confermate dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica delle Filippine.

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di 18 anni dichiarati adottabili (art. III sez. 8 della Legge n. 8043) l

    • orfani, abbandonati dai genitori o rappresentanti legali da almeno 3 mesi, maltrattati o trascurati dai genitori o rappresentanti legali da almeno 3 mesi; presi in carico dal DSWD stesso o da altri servizi di accoglienza su richiesta dei genitori o rappresentanti legali, discriminati perché aventi bisogni speciali (sez. 2, comma 1, n.1-2-3-4 della Legge n. 9523).

Ulteriore aspetto rilevante secondo la normativa filippina:

  • il minore che ha compiuto 10 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione con dichiarazione giurata (art. VIII sez. 28, comma 1, lett. c) n.1 del Regolamento del 2007).

 

Passaggi della procedura (*)

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al NACC nella Repubblica delle Filippine (art. VIII sez. 30 del Regolamento del 2007);
  • il NACC valuta il fascicolo della coppia e, entro un mese dalla ricezione, se la ritiene idonea,la iscrive nell’apposito registro (art. VIII sez. 31 del Regolamento del 2007) 1;
  • il Comitato per l’abbinamento elabora una proposta di abbinamento e, se il NAAC la approva, la invia entro 5 giorni alla coppia tramite l’EA (art. VIII sez. 35- 36-37, comma1, del Regolamento del 2007) 2;
  • la decisione della coppia sull’abbinamento viene notificata al NAAC entro 15 giorni, o entro 30 giorni se la coppia necessita di ulteriori informazioni sul minore (art. VIII sez. 37, comma 2, del Regolamento del 2007);
  • se la coppia accetta l’abbinamento, il NAAC emette il Placement Autority entro i tre giorni successivi (art. VIII sez. 39, comma 1, del Regolamento del 2007) 3; il NACC trasmette una copia del Placement al Dipartimento degli Esteri e all'AC o all’EA del Paese della coppia o all’EA (art. VIII sez. 39, comma 2, del Regolamento del 2007);
  • quando i documenti di viaggio sono pronti, il NACC trasmette all’EA la Pre travel notice, in base alla quale la coppia, o un solo membro di essa, deve recarsi nella Repubblica delle Filippine entro i 20 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione (art. VIII sez. 42, comma 1, del Regolamento del 2007);
  • dopo un soggiorno di almeno 5 giorni, la coppia torna in Italia con il minore e ha inizio il periodo di affidamento pre-adottivo (art. VIII sez. 42, comma 2; artt. 44 e 45, comma 1, del Regolamento del 2007);
  • tale periodo ha durata di almeno 6 mesi e si svolge sotto la supervisione dell’EA, che deve trasmettere al NACC, con cadenza bimestrale, 3 rapporti relativi all’inserimento del minore in famiglia (art. VIII sez. 45, comma 2, del Regolamento del 2007);
  • entro 15 giorni dal ricevimento dell’ultimo rapporto4, se il periodo ha avuto esito positivo, il DSWD emana l’Affidavit of Consent to Adoption e il NACC lo invia alla coppia tramite l’EA (art. VIII sez. 50 del Regolamento del 2007);
  • al termine del periodo di affidamento pre-adottivo il Tribunale per i minorenni competente per territorio emette il provvedimento definitivo di adozione e, entro un mese, l’EA lo trasmette al NAAC (art. VIII sez. 52 del Regolamento del 2007).

Si segnala che nel caso di minori con bisogni speciali le fasi di avvio della procedura e di abbinamento con la coppia adottante sono diverse.

(*) Come indicato dagli EEAA operativi in Repubblica delle Filippine le tempistiche indicate nelle norme non sempre corrispondono a quelle della prassi.

1 Nella prassi l’iscrizione avviene dai due ai quattro mesi dalla ricezione.

2 Nella prassi l’invio avviene entro un mese circa.

3 Nella prassi l’emissione avviene in uno o due mesi.

4 Nella prassi l’emanazione e l’invio avvengono dai due ai sei mesi dopo il ricevimento dell’ultimo rapporto.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al NACC nella Repubblica delle Filippine le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza bimestrale per i sei mesi successivi all’affidamento effettivo del minore alla coppia (*).

(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: Philippines

 

Normativa di riferimento

  • Republic act n. 8043, 7 June 1995, Inter-Country adoption act [Legge sull’adozione internazionale del 7 giugno 1995];

  • ICAB, Amended implementing rules and regulations on intercountry adoption (Republic Act 8043), 13 March of 2007 [Regolamento di modifica dell’adozione internazionale];

  • Republic act n. 9523, on the certification to declare a child legally avaible for adoption, 2 March 2009 [Legge n. 9523 sulla certificazione di adottabilità di un minore del 2 marzo 2009];

  • Act n. 11642, Guidelines on the implementation of Section 56 of Republic Act No. 11642 or The Domestic Administration Adoption and Alternative Child Care Act [Legge sulla procedura amministrativa dell’adozione nazionale e sulle misure alternative di assistenza all’infanzia].

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