Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Giappone

Il Giappone non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente

The Family Court and the Child Guidance Center (CGC) [Il Tribunale per la famiglia e il Centro di orientamento per l'infanzia]


Ambasciata del Giappone in Italia
Ambasciata d’Italia nel Paese
Ricerca Enti Autorizzati in Giappone



Compiti e funzioni dell’Autorità Competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale in Giappone nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.


Procedura adottiva (*)

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

N.B. In Giappone esistono due tipi di adozione:

  • Adozione “regolare”: è una caratteristica dell’adozione in Giappone, in quanto non interrompe i legami, i diritti e i privilegi del bambino rispetto ai genitori naturali. Inoltre, le “adozioni regolari” possono essere sciolte in qualsiasi momento. Questo tipo di adozione non è disponibile per gli stranieri.
  • Adozione “speciale”: è la modalità riconosciuta ufficialmente in Giappone per le adozioni da parte degli stranieri. Questa forma di adozione rompe ogni legame con la famiglia d'origine

(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono stare reperite su www.issj.org


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • Coppie sposate (art. 817-3, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5, Civil code);
  • l’età minima richiesta è 25 anni, ma nel caso di coppia sposata è sufficiente che il più giovane abbia raggiunto i 20 anni. (art. 817-4, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, Civil code);
  • per l’adozione da parte di uno dei due coniugi è richiesto il consenso dell’altro (art. 795, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1);
  • è necessario il consenso di entrambi i coniugi (Art. 817-6, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5, Civil code).

La legge del Giappone specifica altresì che:

  • è necessaria l’autorizzazione del Tribunale della famiglia. Tuttavia, ciò non si applica se la persona da adottare è un discendente in linea retta dell'adottante o del coniuge dell'adottante (art. 798, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, Civil code).
  • Si rende necessaria tale autorizzazione anche nel caso di adozione di un minore da parte del proprio tutore (art. 794, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, Civil code);
  • non è richiesto il consenso all’adozione dei genitori biologici in caso di incapacità degli stessi di manifestare la propria volontà, in caso di abuso o abbandono volontario del minore, o se abbiano in altro modo causato un grave danno all’interesse del minore (art. 817-6 capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5, Civil code).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori che abbiano compiuti i 6 anni al momento della domanda; tuttavia, è prevista una deroga se il minore ha meno di 8 anni ed è stata accudito ininterrottamente, da prima dei 6 anni, dalla persona che diventerà il suo genitore adottivo (art. 817-5, capitolo 3 sezione 2, sottosezione 1, Civil code);
  • minori abbandonati, o i cui genitori sono deceduti o scomparsi;
  • minori i cui genitori non sono in grado di fornire il proprio sostegno;
  • se il minore ha compiuto 15 anni, per l’adozione è necessario il consenso del suo rappresentante legale (art. 797, comma 1, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1, Civil code).


Passaggi della procedura(*)

  • La coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CGD;
  • la coppia presenta l’istanza al Tribunale della famiglia territorialmente competente;
  • è necessario un periodo di osservazione di 6 mesi (art. 817-8(1), comma 1, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5, Civil code); che decorrono dalla richiesta al Tribunale della famiglia; tuttavia, ciò non si applica se la situazione di assistenza è evidente (art. 817-8(1), comma 2, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5, Civil code);
  • nella maggior parte dei casi, il Tribunale richiede una sola udienza nella quale il giudice valuterà l’abbinamento;
  • in caso di esito positivo, i genitori devono registrare l’adozione presso l’ufficio della città o della circoscrizione. L’adozione sarà da considerarsi definitiva se non si registrano opposizioni dei genitori biologici o di altre parti interessate entro due settimane dalla registrazione;
  • una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare il Giappone con la coppia.

(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono stare reperite su www.issj.org


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CGC in Giappone le relazioni concernenti l’integrazione del minore.


Normativa di riferimento

Notizie