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Indonesia

La Repubblica non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Kementerian sosial Republik Indonesia [Ministero sociale della Repubblica di Indonesia]
Jl. Salemba Raya, no. 28, Giakarta Pusat
e-mail persuratan@kemsos.go.id
sito web www.kemensos.go.id


Ambasciata della Repubblica di Indonesia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Indonesia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Indonesia



Compiti e funzioni dell’Autorità Competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Indonesia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti (art. 41, regolamento n. 54 del 2007);
  • riceve e valuta le relazioni sociali riguardante l'idoneità dei genitori adottivi e lo sviluppo del minore nella cura della famiglia adottiva (art. 39, regolamento n. 54 del 2007).


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 5 anni (art. 7, lett. e), regolamento del 2009), fisicamente e mentalmente sani (art. 7, lett. a), regolamento del 2009) e con un’età compresa tra i 30 e i 55 anni (art. 7, lett. b), regolamento del 2009);
  • coppie osservanti la stessa religione del minore adottando (art. 7, lett. c), regolamento del 2009);
  • coppie senza figli, o con un solo figlio (art. 7, lett. g), regolamento del 2009).

La legge della Repubblica di Indonesia specifica altresì che:

  • non possono adottare:
    • coppie dello stesso sesso (art. 7, lett. f), regolamento del 2009);
    • coloro che sono stati condannati per aver commesso un reato (art. 7, lett. d), regolamento del 2009);
  • ai fini dell’adozione, sono necessari il consenso del minore e l’autorizzazione scritta del genitore o del tutore del minore (art. 7, lett. i), regolamento del 2009).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18 (art. 4, lett. a), regolamento del 2009);
  • minori i cui genitori li abbiano abbandonati (art. 4, lett. b), regolamento del 2009);
  • minori affidati a una famiglia o a un istituto di assistenza all'infanzia (art. 4, lett. c), regolamento del 2009);
  • minori che richiedono una protezione speciale (art. 4, lett. d), regolamento del 2009).

La legge indonesiana specifica altresì che:

  • i minori sotto i 6 anni hanno la priorità (art. 12, comma 2, lett. a), regolamento n. 54 del 2007);
  • i minori tra i 6 e i 12 anni possono essere adottati, purché sussista un motivo urgente (art. 12, comma 2, lett. b), regolamento n. 54 del 2007);
  • i minori di età compresa tra i 12 anni e i 18 non ancora compiuti possono essere adottati purché necessitino di una tutela speciale (art. 12, comma 2, lett. c), regolamento n. 54 del 2007).

 

Passaggi della procedura

  • La coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette al Ministro degli Affari Sociali della Repubblica di Indonesia il fascicolo della coppia accompagnata da una dichiarazione sulla motivazione dell’adozione (art. 46, lett. f), regolamento del 2009); e al termine della valutazione il Ministro emetterà una lettera di raccomandazione finalizzata all’adozione del minore (art. 46, lett. j), regolamento del 2009);
  • durante la procedura, il Ministro è assistito dal gruppo consultivo PIPA Team [Tim pertimbahgan Perizinan Pengangkatan Anak], identificabile come un coordinamento di agenzie (art. 25, comma 1, regolamento n. 54 del 2007);
  • a seguito della valutazione dell’idoneità dell’aspirante coppia adottiva da parte degli assistenti sociali territoriali (art. 46, lett. b), regolamento del 2009), il Ministro degli affari sociali, rilascia un decreto di affido preadottivo (art. 46, lett. c), regolamento del 2009); durante suddetto periodo vigerà la supervisione di un assistente sociale del territorio (art. 46, lett. e), regolamento del 2009);
  • l’aspirante coppia adottiva può, a questo punto, incontrare il minore (art. 46, lett. d), regolamento del 2009) e trascorre con lui un periodo di almeno 6 mesi, decorrenti dal rilascio del decreto di affido preadottivo (art. 7, lett. l), regolamento del 2009); l’adozione del minore sarà decisa in ultima istanza dal Tribunale (art. 46, lett. j), regolamento del 2009) e dovrà essere registrata nel certificato di nascita, non eliminando l’identità pregressa del minore (art. 39, comma 2°, legge n. 35 del 2014);
  • una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Indonesia con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al Ministero Sociale nella Repubblica di Indonesia, via Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Indonesia e attraverso il Rappresentante locale della Repubblica di Indonesia, le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale fino ai 18 anni del minore (art. 40, regolamento n. 54 del 2007).

 

Normativa di riferimento

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