Repubblica Federale Democratica del Nepal
La Repubblica Federale Democratica del Nepal ha firmato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 28 aprile 2009.
N.B: le adozioni internazionali con la Repubblica Federale Democratica del Nepal non sono ancora riprese, in attesa del completamento dell'implementazione delle disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1993 e della normativa nazionale di recente approvazione, nonché del completamento della procedura di costituzione e funzionamento dell'Autorità Centrale nepalese.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini non prevista
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Inter-country Adoption Management Development Board (ICAB) [Consiglio di sviluppo della gestione dell'adozione internazionale]
Ministry of Women, Children, Gender and Sexual Minorities, and Social Security (MOWCGSS) [Ministero delle donne, dei minori, delle minoranze di genere e sessuali, e della sicurezza sociale]
Singha Durbar, Kathmandu
E-mail info@mowcgss.gov.np
Sito web https://mowcgss.gov.np
Consolato Generale Onorario della Repubblica Federale Democratica del Nepal in Italia
Largo Carlo Grigioni, 7/8 – 00152 Roma
Tel. +39 06 53293402/3/4
Fax +39 06 53293416
E-mail consolato.nepal.rm@gmail.com
Consolato Generale d’Italia a Kolkata competente per la Repubblica Federale Democratica del Nepal
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Federale Democratica del Nepal
Compiti e funzioni dell’Autorità competente
o gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Federale Democratica del Nepal in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
o fornisce tutte le informazioni utili sull'adozione, predispone i moduli e i documenti richiesti, dispone le ricerche e le indagini necessarie, e segue tutte le fasi del procedimento;
o gestisce e coordina l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale;
o vigila e monitora sulla condizione dei minori collocati presso istituti di accoglienza, o case famiglia, o altre organizzazioni di tutela dei minori;
o raccoglie, conserva e condivide i dati sulla situazione dei minori di cui ha la supervisione, facilita le procedure amministrative e monitora la fase post-adozione;
o fornisce pareri e raccomandazioni in materia di adozione al Ministero competente.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
o coppie sposate da almeno 10 anni e senza figli biologici (art. 192, comma 1, lett. a), del Codice civile);
o persone singole non sposate, vedove, divorziate o separate legalmente, che abbiano un’età compresa tra 45 e 55 anni e senza figli biologici (art. 192, comma 1, lett. b)-c), del Codice civile);
o differenza di età con il minore di almeno 25 anni (art. 174, comma 1, del Codice civile);
o possibilità di adottare un minore anche se la coppia, o la persona singola, ha già un figlio, purché sia consentito dal Paese d’origine (art. 192, comma 3, del Codice civile).
Requisiti dei minori adottandi
o minori che si trovino da almeno 6 mesi presso strutture di accoglienza (children home), o in altre organizzazioni di tutela (art. 191, comma 1, del Codice civile), e che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
o minori certificati come orfani dall’amministrazione distrettuale competente in quanto trovati e non reclamati dalla polizia, o abbandonati in strutture sanitarie, o i cui genitori biologici siano irrintracciabili o deceduti, e in assenza di beni per il proprio mantenimento (art. 191, lett. a), punto 2, del Codice civile);
o minori volontariamente abbandonati, o affidati alle strutture di accoglienza dai genitori biologici, o dal tutore, a causa dell'impossibilità finanziaria di provvedere al loro mantenimento e alla loro istruzione, tramite atto formale convalidato dall'amministrazione distrettuale (art. 191, lett. b), punto 3, del Codice civile).
Passaggi della procedura
o Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal;
o un apposito comitato di selezione è incaricato di verificare la documentazione e individuare il minore da proporre in abbinamento agli aspiranti genitori adottivi, inoltrando poi la propria raccomandazione all’ICAB (artt. 195-196 del Codice civile);
o l’ICAB, esaminata la raccomandazione del comitato di selezione, formula la relativa proposta formale al MOWCGSS (art. 197, comma 1, del Codice civile);
o il MOWCGSS, valutata la proposta formale dell’ICAB, autorizza l’adozione internazionale e rilascia il provvedimento definitivo di adozione (art. 197, commi 2-3, del Codice civile);
o una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica Federale Democratica del Nepal con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Sono definiti minori con bisogni speciali:
o minori, orfani o abbandonati volontariamente, che necessitano di cure speciali a causa di condizioni fisiche o mentali, di una crescita insolita o anomala, o dell’età avanzata (art. 198, comma 1, del Codice civile).
La legge nepalese specifica altresì che:
o l'ICAB determina se un minore rientri o no in questa specifica categoria (art. 198, comma 2, del Codice civile);
o gli aspiranti genitori adottivi che presentano domanda di adozione per questi minori beneficiano di priorità nella procedura di selezione e di abbinamento, fatti salvi i criteri di compatibilità anagrafica e sanitaria (art. 198, commi 1 e 3, del Codice civile).
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette all’ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per un periodo di 2 anni e, successivamente, con cadenza annuale, fino al raggiungimento della maggiore età (art. 200 del Codice civile).
Ricerca delle origini
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Trattamento dei dati personali
o l'ICAB è tenuto a predisporre ogni misura idonea a garantire la riservatezza sui fascicoli e sui registri contenenti i dati personali dei minori adottandi, dei genitori biologici e degli aspiranti genitori adottivi (art. 193, comma 3, lett. h), del Codice civile);
o qualora l’istruttoria sulla domanda abbia esito positivo, l'ICAB è tenuto altresì a trasmettere la documentazione al comitato di selezione mantenendo riservati nome e indirizzo degli aspiranti genitori adottivi (art. 194, comma 3, del Codice civile).
Normativa di riferimento
o The National Civil (Code) Act, 2017 (2074), Part-3, Chapter-9, Provisions Relating to Inter-country Adoption [Legge nazionale sul Codice civile del 2017 (2074), Parte 3, Capitolo 9, Disposizioni in materia di adozione internazionale].
Link e allegati
- UN Committee on the Rights of the Child, Combined sixth and seventh periodic reports submitted by Nepal under article 44 of the Convention, due in 2021, CRC/C/NPL/6-7, 23 April 2025;
- UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Third to fifth periodic reports of States parties due in 2010, Nepal, CRC/C/NPL/3-5, 23 December 2013;
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Nepal, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 July 2016.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Third to fifth periodic reports of States parties due in 2010, CRC/C/NPL/3-5, 23 December 2013
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Nepal, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 July 2016