Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Repubblica del Kirghizistan

La Repubblica del Kirghizistan ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 25 luglio 2016 e il 1° novembre 2016 è entrata in vigore.


Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente
Ministry of Labour, Social Security and Migration (MSSLM) [Ministero del lavoro, della sicurezza sociale e della migrazione]
215 Tynystanova Str.
Bishkek, Kyrgyzstan
e-mail msd@mlsp.kg
sito web www.mlsp.gov.kg

 

Ambasciata della Repubblica del Kirghizistan in Italia
Ambasciata d’Italia Astana competente per la Repubblica del Kirghizistan

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Kirghizistan

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Kirghizistan nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

       

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI



Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate maggiorenni di età non superiore ai 60 anni o anche di età superiore se espressamente autorizzate dal MSSLM in presenza di specifiche circostanze indicate dalla legge (artt. 48 e 49, comma 1, del Codice dei minori);
  • differenza di almeno 16 anni di età con il minore, salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente o che si tratti dell’adozione del figlio del coniuge (art. 49, commi 2 e 3, del Codice dei minori);
  • persone considerate competenti dal Tribunale e in possesso della piena capacità d’agire (art. 48, comma 1, del Codice dei minori);
  • non essere stati dichiarati decaduti o limitati rispetto alla responsabilità genitoriale o dichiarati sospesi dall’incarico di tutore (art. 48, comma 1, del Codice dei minori);
  • possesso di adeguate condizioni di salute in base alla normativa vigente (art. 48, comma 1, del Codice dei minori);
  • possesso di condizioni economiche e sociali idonee ad accogliere il minore (art. 48, comma 1, del Codice dei minori);
  • assenza di condanne penali (art. 48, comma 1, del Codice dei minori).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa kirghisa:

  • consenso dell’altro coniuge all’adozione, a meno che essi siano separati e non convivano più insieme da almeno 1 anno (art. 54, comma 2, del Codice dei minori).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori dichiarati adottabili dall’autorità competente, iscritti da almeno 3 mesi nell’apposito registro dei minori senza cure parentali e per i quali non sia possibile individuare una famiglia nella Repubblica del Kirghizistan (art. 44, comma 3, del Codice dei minori).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa kirghisa:

  • i genitori biologici devono fornire il loro consenso all’adozione che è sempre revocabile sino all’emanazione del provvedimento definitivo; se di anni 16 è richiesto il consenso dei genitori o del tutore legale o, in loro assenza, del MSSLM (art. 50, commi 1 e 2, del Codice dei minori);
  • non è richiesto il consenso all’adozione qualora i genitori biologici siano deceduti, sconosciuti, dichiarati incapaci, siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale da almeno 6 mesi o che siano stati allontanati dal Tribunale competente perché ritenuti inidonei a svolgere i doveri genitoriali da almeno 6 mesi, (art. 51, comma 1, del Codice dei minori);
  • se posti in affidamento o accolti in istituti e enti di protezione sociale è richiesto il consenso del tutore o degli istituti di accoglienza in cui sono collocati, salvo che il Tribunale competente non decida diversamente (art. 52, comma 1, del Codice dei minori);
  • i minori che hanno compiuto almeno 10 anni di età devono fornire il proprio consenso all’adozione, salvo che sia disposto diversamente dal Tribunale competente in casi eccezionali (art. 53, comma 1, del Codice dei minori).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al MSSLM nella Repubblica del Kirghizistan;
  • il MSSLM valuta l’idoneità della coppia e la completezza della documentazione e la trasmette al Tribunale competente che è tenuto a pronunciarsi entro e non oltre 1 mese dal ricevimento della domanda (art. 45, commi 1 e 2, del Codice dei minori);
  • il MSSLM individua il minore da proporre in abbinamento e trasmette alla coppia la proposta che rimane valida per un periodo di 30 giorni (art. 15 del Regolamento);
  • la coppia deve trascorrere un periodo di almeno 10 giorni con il minore nel territorio della Repubblica del Kirghizistan sotto la supervisione del MSSLM, al termine del quale deve confermare la volontà di procedere con l’adozione (art. 66, comma 6, del Codice dei minori);
  • la domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale competente nel distretto di residenza del minore, il quale esaminata la documentazione trasmessa dal MSSLM, verificato il rispetto dei requisiti richiesti e il rilascio dei consensi previsti dalla legge, convoca l’udienza di comparizione all’esito della quale emette il provvedimento di adozione che diviene definitivo decorsi 30 giorni (art. 66, comma 5, del Codice dei minori);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Kirghizistan con la coppia.


Post-adozione

È richiesto alle autorità locali competenti del Paese di destinazione l’invio di relazioni periodiche sulla integrazione del minore nella famiglia adottiva (art. 66, comma 8, del Codice dei minori).


Normativa di riferimento

Notizie