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Repubblica dell’India

La Repubblica dell’India ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 6 giugno 2003 e
il 1° ottobre 2003 è entrata in vigore.

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

 

Autorità Centrale 

Central Adoption Resource Authority (CARA) [Autorità Centrale indiana per l’adozione]

Ministry of Women and Child Development (MWCD) [Ministero delle donne e dello sviluppo dell’infanzia]

West Block 8, Wing 2, 1st Floor, Rama Krishna Puram, 110066 New Delhi

E-mail carahdesk.wcd@nic.in  

Sito web http://cara.wcd.gov.in

 

Ambasciata della Repubblica dell’India in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell’India 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica dell’India

 

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica dell’India in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • cura i rapporti con il Paese di accoglienza del minore;
  • stipula gli accordi bilaterali con le Autorità Centrali straniere;
  • svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa, tra cui il coordinamento con gli Stati della federazione indiana e le agenzie per le adozioni istituite presso le unità amministrative del territorio, fornendo loro supporto e consulenza.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 2 anni (art. 5, comma 3, dei Regolamenti sull’adozione);
  • persone singole (art. 5, comma 2, lett. b)-c), dei Regolamenti sull’adozione);
  • possesso delle capacità fisiche, mentali, emotive ed economiche per poter crescere il minore (art. 5, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • assenza di malattie che possano mettere in pericolo la salute e lo sviluppo del minore (art. 5, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • assenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti per reati che violano i diritti dei minori (art. 5, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • l’età degli aspiranti genitori adottivi determina l’ammissibilità e l’idoneità a presentare domanda di adozione per minori di diverse fasce di età, sulla base di quanto segue (art. 5, comma 4, dei Regolamenti sull’adozione):
  • in caso di coppia:
    • per i minori fino a 2 anni di età, l’età massima complessiva dei coniugi non deve superare 85 anni;
    • per i minori di età compresa tra 2 e 4 anni, l’età massima complessiva dei coniugi non deve superare 90 anni;
    • per i minori di età compresa tra 4 e 8 anni, l’età massima complessiva dei coniugi non deve superare 100 anni;
    • per i minori di età compresa tra 8 e 18 anni, l’età massima complessiva dei coniugi non deve superare 110 anni;
  • in caso di persona singola:
    • per i minori fino a 2 anni di età, l’età massima dell’aspirante genitore adottivo non deve superare 40 anni;
    • per i minori di età compresa tra 2 e 4 anni, l’età massima dell’aspirante genitore adottivo non deve superare 45 anni;
    • per i minori di età compresa tra 4 e 8 anni, l’età massima dell’aspirante genitore adottivo non deve superare 50 anni;
    • per i minori di età compresa tra 8 e 18 anni, l’età massima dell’aspirante genitore adottivo non deve superare 55 anni;
  • differenza di età con il minore di almeno 25 anni (art. 5, comma 4, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi con 2 o più figli non possono adottarne altri, salvo che si tratti di minori con bisogni speciali o da lungo tempo inseriti nelle liste dei minori adottabili (art. 5, comma 7, dei Regolamenti sull’adozione).

La legge indiana specifica altresì che:

  • gli aspiranti genitori adottivi, indipendentemente dallo stato civile e dalla presenza di figli biologici, possono adottare un minore sulla base di quanto segue:
  • i coniugi devono fornire congiuntamente il consenso all’adozione (art. 5, comma 2, lett. a), dei Regolamenti sull’adozione);
  • la persona singola di sesso femminile può adottare un minore di qualunque sesso (art. 5, comma 2, lett. b), dei Regolamenti sull’adozione);
  • la persona singola di sesso maschile non può adottare una minore di sesso femminile (art. 5, comma 2, lett. c), dei Regolamenti sull’adozione).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori orfani, abbandonati o riconsegnati all’autorità competente dai genitori o dal tutore, dichiarati adottabili dal Comitato per il benessere dell’infanzia (Child Welfare Committee) (art. 4, comma 1, lett. a), dei Regolamenti sull’adozione).

 

Passaggi della procedura

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla CARA nella Repubblica dell’India;
  • la CARA valuta la domanda e, se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, la inserisce sul portale dedicato (Designated Portal) (art. 16, comma 3, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi ricevono dalla CARA 1 o 2 proposte di abbinamento (art. 16, comma 6, dei Regolamenti sull’adozione);
  • entro 96 ore gli aspiranti genitori adottivi devono indicare se intendono adottare il minore e, entro i successivi 30 giorni, devono firmare la relazione sul minore (Child Study Report) e il referto medico (Medical Examination Report) del minore (art. 16, commi 7 e 10, dei Regolamenti sull’adozione); se gli aspiranti genitori adottivi non effettuano la scelta entro il termine previsto, la proposta è ritirata (art. 16, comma 8, dei Regolamenti sull’adozione);
  • l’intero fascicolo del minore scelto dagli aspiranti genitori adottivi deve essere trasmesso dall'Agenzia specializzata per le adozioni che segue il minore all’ente autorizzato (art. 16, comma 11, dei Regolamenti sull’adozione);
  • se gli aspiranti genitori adottivi non accettano entro 30 giorni la proposta di abbinamento, il profilo del minore è ritirato dal portale dedicato; gli aspiranti genitori adottivi non perdono, tuttavia, l’opportunità di valutare un secondo abbinamento quando, con lo scorrere della lista, è nuovamente il loro turno (art. 16, comma 12, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi possono far valutare il referto medico del minore da un proprio medico di fiducia (art. 16, comma 13, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi possono recarsi per un primo soggiorno della durata di 2 settimane nella Repubblica dell’India, ma possono incontrare il minore solo dopo l’approvazione della domanda di adozione da parte della CARA*;
  • la CARA rilascia il certificato di nulla osta all’adozione (No Objection Certificate) entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’accettazione del minore da parte degli aspiranti genitori adottivi e della lettera di approvazione o autorizzazione del Paese di accoglienza, ai sensi degli artt. 5 e 17 della Convenzione de L’Aja (art. 17, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • in seguito all’emissione del certificato di nulla osta e durante il periodo di pendenza della procedura innanzi all’autorità giudiziaria, il minore può essere dato in affidamento pre-adottivo agli aspiranti genitori adottivi sul territorio della Repubblica dell’India; la custodia diventa definitiva con l’ottenimento del passaporto e del visto in seguito all’emissione della sentenza di adozione da parte del magistrato distrettuale (art. 17, commi 2-3, dei Regolamenti sull’adozione);
  • la procedura adottiva prosegue davanti al magistrato distrettuale competente per area geografica con le seguenti modalità:
  • la domanda di emissione della sentenza di adozione è presentata al magistrato distrettuale dall’Agenzia specializzata per le adozioni, tramite l’Unità distrettuale per la protezione dell’infanzia, entro 10 giorni lavorativi dalla data di abbinamento (art. 13, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione;
  • il procedimento, che si svolge a porte chiuse e ha natura non contenziosa, deve concludersi entro 2 mesi dalla presentazione della domanda (art. 13, commi 5-6, dei Regolamenti sull’adozione);
  • il magistrato distrettuale, prima di emettere la sentenza, può chiedere di incontrare gli aspiranti genitori adottivi in un’udienza virtuale (art. 36, comma 3, lett. f), dei Regolamenti sull’adozione);
  • la CARA rilascia un certificato di conformità, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione de L’Aja, entro 3 giorni lavorativi dalla data di disponibilità della sentenza di adozione sul portale dedicato (art. 19, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • una volta ottenuti il certificato di nascita e la sentenza di adozione provvisti di legalizzazioni e postille, il passaporto del minore e gli altri documenti necessari, e ricevuta l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza del minore nel Paese di accoglienza, rilasciata ai sensi dell’art. 32 della Convenzione de L’Aja, i genitori adottivi devono recarsi nella Repubblica dell’India per condurre il minore nel proprio Paese entro 2 mesi dall’emissione della sentenza di adozione (art. 19 dei Regolamenti sull’adozione);
  • una volta ottenuto il visto di ingresso in Italia del minore, i genitori adottivi devono richiedere l’exit permit presso gli uffici del Foreigners Regional Registration Office (FRRO)*.

 

Minori con bisogni speciali

Sono definiti minori con bisogni speciali:

  • minori con disabilità fisica e/o intellettiva come certificato dal direttore sanitario distrettuale ( 2, comma 25, Allegato XVIII e Allegato III (Parte E) dei Regolamenti sull’adozione).

Il procedimento di adozione per i minori con bisogni speciali deve essere espletato con la massima sollecitudine dalle agenzie o autorità competenti (art. 51, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione):

  • i minori con bisogni speciali sono resi disponibili per l’adozione da parte di aspiranti genitori adottivi stranieri decorsi 15 giorni dalla data della dichiarazione di adottabilità da parte del Comitato per il benessere dell’infanzia ( 51, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori adottivi possono indicare l'eventuale disponibilità ad adottare una specifica categoria di minori con bisogni speciali ( 51, comma 2, dei Regolamenti sull’adozione);
  • gli aspiranti genitori devono essere pienamente consapevoli delle effettive condizioni cliniche del minore, e pronti a fornire le cure e l'assistenza supplementari di cui egli necessita ( 51, comma 3, dei Regolamenti sull’adozione).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette alla CARA nella Repubblica dell’India le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i 2 anni successivi all’adozione con la seguente cadenza: trimestrale il primo anno, e semestrale il secondo anno (art. 20, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione).

 

Ricerca delle origini

  • qualora i genitori biologici abbiano espressamente richiesto l’anonimato, l'Agenzia specializzata per le adozioni, o l’Unità distrettuale per la protezione dell’infanzia, deve acquisire il loro consenso scritto prima di divulgare qualsiasi informazione ( 47, comma 1, dei Regolamenti sull’adozione);
  • la persona adottata, se di età superiore a 18 anni, può presentare domanda autonomamente online mentre, se di età inferiore a 18 anni, deve presentare istanza alla CARA congiuntamente ai genitori adottivi per richiedere l’assistenza nella ricerca delle origini ( 47, comma 3, dei Regolamenti sull’adozione);
  • in caso di diniego da parte dei genitori biologici, o di irreperibilità degli stessi nelle ipotesi di cessione, alla persona adottata devono essere comunicati i motivi e le circostanze per cui le informazioni non sono rese disponibili ( 47, comma 4, dei Regolamenti sull’adozione);
  • la ricerca delle origini da parte di terzi non è consentita; le agenzie o le autorità competenti non possono rendere pubblica alcuna informazione relativa ai genitori biologici, ai genitori adottivi o alla persona adottata ( 47, comma 5, dei Regolamenti sull’adozione).

 

Trattamento dei dati personali

  • tutte le agenzie o le autorità competenti coinvolte nel processo di adozione garantiscono il mantenimento della riservatezza della documentazione adottiva, salvo quanto consentito da altre disposizioni di legge vigenti ( 48 dei Regolamenti sull’adozione);
  • l’ordinanza di adozione non può essere pubblicata su alcun portale ad accesso pubblico ( 48 dei Regolamenti sull’adozione).

 

Normativa di riferimento

 

* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica dell’India.

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