Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Repubblica dell'Azerbaijan

La Repubblica dell’Azerbaijan ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 22 giugno 2004 e il 1° ottobre 2004 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale

Ministry of Labour and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan (MLSPP) [Ministero del Lavoro e della Protezione sociale della popolazione della Repubblica di Azerbaijan]
85 Salatin Asgarova Street, Baku, Azerbaijan AZ1009

e-mail: info@sosial.gov.az
sito web: https://www.sosial.gov.az/en/

 

Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell’Azerbaijan 
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica dell'Azerbaijan

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale fino dalla presentazione della domanda di adozione tramite l’ente autorizzato nella Repubblica dell’Azerbaijan (art. 118.4, 118.17-18 del Codice della famiglia).


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 5 anni di cui almeno uno di età minima di 25 anni (artt. 120.4, 121.1-3 del Codice della famiglia);
  • persone singole di età minima di 30 anni (art. 121.1 del Codice della famiglia);
  • coniuge rispetto ai figli dell’altro coniuge (art. 117.3 del Codice della famiglia);
  • persone con capacità giuridica a cui non è stata revocata o limitata la responsabilità genitoriale da un Tribunale (artt. 120.1.1-120.1.2. del Codice della famiglia);
  • assenza di precedenti penali gravi o particolarmente gravi contro la pace e l'umanità, la sicurezza pubblica e la salute, la libertà e la dignità della persona, la libertà sessuale e le relazioni familiari a prescindere dalla condanna (artt. 120.1.6 del Codice della famiglia);
  • adeguate condizioni di salute, abitative e di reddito per poter crescere il minore (artt. 120.1.5 e 120.1.8 del Codice della famiglia);
  • persone in possesso di un certificato che attesti la formazione riguardante l'adozione svolta nel loro Paese (art. 118.6 del Codice della famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di 18 anni (artt. 49.1, 117.1 e 119.9.2 del Codice della famiglia) se nel loro superiore interesse (artt. 118.1.2. del Codice della famiglia) e con il consenso dei genitori biologici (art. 122.1 del Codice della famiglia);
  • minori figli di genitori minorenni con il consenso del tutore o – se assente - dell'autorità esecutiva competente (art. 122.1 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori biologici abbiano fornito il loro consenso all’adozione a meno che essi siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e sia trascorso un anno oppure siano deceduti o scomparsi (art. 123.1 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori non siano in grado di occuparsene adeguatamente e non vivano con loro da più di 6 mesi (art. 123.2 del Codice della famiglia);
  • minori sottoposti a tutela i cui tutori abbiano fornito il loro consenso scritto e certificato da una procedura notarile (art. 124.1 del Codice della famiglia).

Inoltre la legge specifica che:

  • le fratrie devono essere adottate insieme a meno che l’adozione separata non sia nel loro interesse (art. 117.4 del Codice della famiglia);
  • i minori che abbiano compiuto 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione e per i minori di 7 anni il Tribunale competente deve prendere in considerazione la loro opinione alla presenza di uno psicologo infantile a meno che l’ascolto non sia nel loro interesse (artt. 52, e 124.5 del Codice).

 

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale trasmette il fascicolo al MLSPP nella Repubblica dell’Azerbaijan (art. 118.4, 118.17-18 del Codice della famiglia);
  • il MLSPP valuta il fascicolo della coppia e, se la ritiene idonea, esprime parere positivo all’adozione e propone l’abbinamento con il minore (artt. 118.3, 118,3.2., 118.4, 118.11-13 del Codice della famiglia);
  • se la coppia accetta l’abbinamento il MLSPP organizza un incontro conoscitivo fra il minore e la coppia (art. 118.8 del Codice della famiglia);
  • in caso di esito positivo dell’incontro inizia il periodo di affidamento preadottivo del minore alla coppia (art. 118.11 del Codice della famiglia);
  • al termine dell’affidamento preadottivo se il MLSPP valuta positivamente il periodo trascorso dal minore con la coppia trasmette il fascicolo dell’adozione al Tribunale competente (art. 118.12-13 del Codice della famiglia);
  • il Tribunale valuta il fascicolo e decide sull’adozione (art. 118.22 del Codice della famiglia);
  • la decisione del Tribunale è confermata dalla firma elettronica del giudice entro 3 giorni attraverso il sistema informatico "Tribunale telematico" (art. 118.20 del Codice della famiglia);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica dell’Azerbaijan con la coppia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MLSPP nella Repubblica dell’Azerbaijan le relazioni concernenti l’integrazione del minore adottato con la seguente cadenza: una dopo i primi tre mesi e in seguito una volta all’anno fino al compimento dei 18 anni (art. 119-1.1 del Codice della famiglia).

 

Normativa di riferimento

Notizie