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Repubblica Islamica del Pakistan

Questa scheda paese è stata aggiornata al 04/11/2025

La Repubblica Islamica del Pakistan non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

N.B. La Repubblica Islamica del Pakistan non prevede l’emissione di un provvedimento di adozione. Tuttavia l’adozione non viene espressamente vietata agli aspiranti genitori adottivi. A questi ultimi, può essere concessa la “guardianship” ossia la custodia del minore a scopo di adozione (sostanzialmente assimilabile all’affidamento preadottivo del sistema giuridico italiano). Il procedimento è gestito in conformità alla legge pakistana e i genitori potranno ottenere il provvedimento dell’adozione nel loro Paese di residenza.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente per l’emanazione del provvedimento di guardianship

Family Courts [Tribunali della famiglia]

Ambasciata della Repubblica Islamica del Pakistan in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Islamica del Pakistan

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Islamica del Pakistan

 

Compiti e funzioni dell’Autorità competente

·         le Family Courts gestiscono e supervisionano i procedimenti di affidamento preadottivo riguardanti i minori pakistani.

 

Procedura adottiva*

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi 

Nella Repubblica Islamica del Pakistan non esiste una legge che stabilisca i requisiti di età, residenza e matrimonio e pertanto si applicano agli aspiranti genitori adottivi italiani i requisiti previsti dalla normativa italiana.

·         persone singole;

·         coniugi uniti in matrimonio o coppie che abbiano convissuto in modo stabile per 3 anni e che non siano separati nemmeno di fatto;

·         differenza di età con il minore non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni;

·         possesso di idonee qualità morali e di adeguate condizioni di reddito per poter crescere il minore.

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni;
  •  minori abbandonati negli orfanatrofi perché non possono essere accuditi dai propri genitori;
  • minori i cui genitori abbiano rinunciato ai loro diritti genitoriali innanzi all’Autorità giudiziaria;

La legge pakistana prevede altresì che:

·         i minori abbandonati negli orfanatrofi islamici si presumono musulmani: le famiglie musulmane possono essere nominate affidatarie dei minori musulmani e le famiglie cristiane dei minori cristiani (art. 17, comma 2, della legge sui tutori);

·         se il minore ha l’età per formulare una preferenza, il Tribunale può tenerne conto (art. 17, comma 3, della Legge sui tutori).

 

Passaggi della procedura

·         gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura per ottenere l’affidamento preadottivo a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al Tribunale della famiglia di residenza del minore nella Repubblica Islamica del Pakistan;

  • l’istituto autorizzato ove è collocato il minore, rilascia il certificato di abbandono a scopo di adozione, con il quale gli aspiranti genitori adottivi chiedono l’emissione della custodia del minore a scopo di adozione (provvedimento di guardianship) al Tribunale della famiglia del luogo di residenza di quest’ultimo;
  • la domanda per ottenere la custodia del minore a scopo di adozione può essere presentata dagli aspiranti genitori adottivi o da un loro avvocato;
  • durante il procedimento giudiziario, il Tribunale ha il potere di concedere la custodia temporanea del minore agli aspiranti genitori adottivi;
  • il Tribunale che emette il provvedimento specifica che la custodia del minore è concessa ai fini dell’immigrazione e dell’adozione nello Stato di provenienza degli aspiranti genitori adottivi;
  • ottenuto il decreto di custodia del minore a scopo di adozione dal Tribunale, gli aspiranti genitori adottivi devono ottenere il certificato di registrazione del minore dagli uffici della National Database and Registration Authority (NADRA) e la carta d’identità con cui possono richiedere anche il passaporto del minore;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Islamica del Pakistan con gli aspiranti genitori adottivi che, trascorso un anno, possono formalizzare l’adozione sulla base dei documenti rilasciati dal Tribunale pakistano presso il Tribunale per i minorenni italiano in cui sono residenti*.

 Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti al riguardo.

Normativa di riferimento

·         The Guardian and Wards Act, 1890 [Legge sui tutori del 1890].



* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.iss-ssi.org

* In assenza di specifiche previsioni normative al riguardo, si applica la tempistica prevista dalla normativa italiana.

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