Repubblica Popolare Cinese
La Repubblica Popolare Cinese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 16 settembre 2005 ed il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Department of Children's Welfare Affairs (DCWA)
Ministero degli affari civili
n. 147, Beiheyan Street, Dongcheng District, 100721, Beijing
sito web www.mca.gov.cn
Il DCWA autorizza il China Centre for Children's Welfare and Adoption a esercitare le funzioni conferite all'Autorità Centrale dagli articoli da 15 a 21 della Convenzione de L’Aja n.33:
China Centre for Children's Welfare and Adoption (CCCWA)
China Children's Welfare Plaza No.16, Wang Jia Yuan Lane, Dong Cheng District, 100027, Beijing
e-mail cccwa@cccwa.cn
sito web www.cccwa.cn
Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Popolare Cinese;
- è responsabile dell'abbinamento dei minori con gli aspiranti genitori adottivi stranieri; impartisce istruzioni agli uffici provinciali per la presentazione dei fascicoli dei minori; coordina e risolve eventuali problematiche nel processo di registrazione delle adozioni straniere; effettua studi, detta regolamenti operativi in materia di adozioni internazionali e fornisce, inoltre, formazione e orientamento sul tema.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
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la legge cinese specifica che gli aspiranti genitori adottivi devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti (art. 6 della Legge sull’adozione):
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- non avere figli (art. 6, comma 1, della Legge sull’adozione); tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione);
- possesso delle capacità necessarie per crescere il minore (art. 6, comma 2, della Legge sull’adozione);
- avere delle condizioni di salute tali da poter crescere il minore (art. 6, comma 3, della Legge sull’adozione);
- età minima di 30 anni (art. 6, comma 4, della Legge sull’adozione).
La legge cinese specifica altresì che:
- l’aspirante genitore adottivo può adottare un solo minore, maschio o femmina (art. 8, comma 1, della Legge sull’adozione); tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione);
- in caso di coppia sposata l’adozione del minore deve essere congiunta (art. 10, comma 2, della Legge sull’adozione);
- i requisiti degli aspiranti genitori adottivi sono stati aggiornati e modificati dall’“Announcement on Relevant matters in Inter-country Adoption” del 5 dicembre 2014 e dal “Review points” del 30 giugno 2017:
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- non possono avere già più di cinque figli; il più piccolo dei figli non deve avere meno di tre anni;
- non possono avere più di due divorzi precedenti; se uno dei due coniugi ha un precedente divorzio, il matrimonio attuale deve durare almeno da due anni; se uno dei due coniugi ha due divorzi precedenti, il matrimonio attuale deve durare da almeno 5 anni;
- circa il patrimonio della famiglia, non possono essere inclusi nel reddito: fondi di assistenza, pensione, pensione di invalidità, etc.;
la domanda di adozione viene presa considerazione quando i coniugi non hanno avuto più di 3 precedenti penali con violazioni minori e nessun risultato grave, e il tempo per la correzione ha raggiunto 10 anni o non hanno violato la legge più di 5 volte;- età minima di 30 anni;
- differenza di età con il minore non superiore ai 50 anni.
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 14 anni (art. 4, comma 1 della Legge sull'adozione);
- minori orfani, abbandonati o i cui genitori sono sconosciuti o irrintracciabili (art. 4, comma 2 della Legge sull'adozione);
- minori i cui genitori non sono in grado di crescerli a causa di particolari difficoltà (art. 4, comma 3 della Legge sull'adozione);
- minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione congiuntamente, in caso di un solo genitore è sufficiente solo il suo consenso (art. 10, comma 1 della Adoption Law).
La legge cinese specifica altresì che:
- i minori che hanno compiuto i dieci anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 11 della Legge sull'adozione).
Passaggi della procedura*
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CCCWA;
- il CCCWA valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, la procedura prosegue;
- la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, l’ente invia l’accettazione al CCCWA;
- a questo punto, il CCCWA invia all’ente autorizzato due lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento: una deve essere firmata dalla coppia e una dalla CAI, e devono poi essere trasmesse al CCCWA, il cui ufficio generale consegna l’elenco dei casi di accettazione al direttore generale, che valida gli abbinamenti;
- la coppia è invitata, dunque, a recarsi in Repubblica Popolare Cinese per trascorrere del tempo con il minore; una volta confermata la volontà di adottarlo, la procedura prosegue;
- se la coppia usufruisce del supporto in loco del Bridge of Love for Adoption Service (BLAS, ente autorizzato dal Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese a fornire servizi relativi all’adozione), il BLAS valuta, in base alle tempistiche di ricezione delle lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento, quando la coppia deve essere pronta alla partenza;
- a questo punto il BLAS invia alla coppia tutte le informazioni di viaggio, di soggiorno e di programma nella Repubblica Popolare Cinese, oltre al preventivo di spesa per il pagamento; questa parte di procedura può essere gestita direttamente anche tra ente autorizzato e BLAS; i referenti del BLAS si incontrano con la coppia in aeroporto come pianificato nel programma per supportarla nelle visite e negli altri aspetti necessari a portare a termine la procedura;
- il programma per la coppia durante la sua permanenza nella Repubblica Popolare Cinese è il seguente:
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- dal primo giorno in poi, il minore viene affidato alla coppia e comincia il periodo di conoscenza; la coppia riceve i certificati notarili di adozione (atti notarili di nascita, di abbandono, della relazione di adozione, della registrazione di adozione e il certificato di adozione internazionale) nella stessa settimana, nonché il passaporto del minore;
- in seguito al primo incontro con il minore, la coppia ha 24 ore di tempo per confermare o meno la scelta di adottare il minore e firmare i relativi atti notarili che confermano tale volontà;
- l’Ufficio affari civili rilascia il certificato di registrazione dell’adozione e il certificato di conformità;
- dopo circa una settimana lavorativa la coppia si sposta a Pechino (o altra città in cui è possibile ottenere il rilascio del visto di ingresso del minore in Italia) per preparare le autenticazioni e le formalità per i visti;
- la seconda settimana di permanenza, i referenti inviano gli atti notarili all’ufficio di autenticazione del Ministero degli affari esteri della nella Repubblica Popolare Cinese; trascorso un giorno li ritirano e inviano alla CAI in Italia la richiesta di autorizzazione all’ingresso; l’autorizzazione viene poi inviata all’Ambasciata di Pechino e per conoscenza all’ente autorizzato per espletare le formalità del visto;
- l’ente autorizzato presenta all’Ambasciata italiana il materiale per la richiesta del visto completo per il minore e per i visti di uscita; di solito alla coppia viene rilasciato un avviso per informarla del rilascio e della possibilità conseguente di ritiro dei visti;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Popolare Cinese con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni sono state reperite sul sito del CCCWA della Repubblica Popolare Cinese e sulla scheda della Repubblica Popolare Cinese presente sul sito dell’HCCH.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CCCWA nella Repubblica popolare cinese le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza per un totale di sei: un mese, sei mesi, dodici mesi, due anni, tre anni e cinque anni dall’adozione; nel caso di un minore dai tredici anni in su al momento dell’adozione, le relazioni devono essere preparate, secondo le scadenze previste, fino a quando il minore compie diciotto anni di età.
N.B.: In merito alla volontà di rafforzare il monitoraggio del post-adozione, il 6 aprile 2021 sul portale del CCCWA è stato pubblicato quanto segue: tutte le coppie che non hanno completato l’iter del post-adozione entro il 1° aprile 2021 - ovvero la stesura delle sei relazioni post-adozione a cura degli EEAA - rientrano nella seconda fase di implementazione del post-adozione, la quale comporta che l’anno successivo a quello in cui viene redatta la sesta e conclusiva relazione a cura degli EEAA, esse debbano caricare autonomamente sul portale cinese cinque fotografie ed un breve video del minore adottato fino al compimento della maggiore età.
Normativa di riferimento
- Adoption Law of the People’s Republic of China,1 aprile 1992 [Legge sull’adozione e successive modifiche];
- Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the People's Republic of China, Decree n. 15 of the Ministry of Civil Affairs, 25 maggio 1999 [Misure della registrazione dell’adozione dei minori da parte di stranieri nella Repubblica popolare cinese];
- Requirements of Guarantee of Adopted Children’s Rights and Interests by Intensive Protection Measures, 18 marzo 2011 [Requisiti per la garanzia dei diritti e degli interessi dei minori adottati attraverso misure di protezione intensiva];
- Announcement on Relevant Matters in Inter-Country Adoption, 1 gennaio 2015 [Annuncio sulle questioni rilevanti nell'adozione internazionale];
- Requirements for Adoption Application Dossiers Submitted by Foreigners, 30 giugno 2017 [Requisiti per i dossier di richiesta di adozione presentati da stranieri];
- Announcement on Relevant issues about the programs carried out by adoption agencies such as the One-to-One Assistance Program, Journey of Hope Program, and Summer/Winter Hosting Program 19 luglio 2017 [Annuncio su temi rilevanti dei programmi svolti dalle agenzie per le adozioni, come il programma di assistenza individuale, il programma Journey of Hope e il programma di accoglienza estivo/invernale].
Link ed allegati
- Scheda paese in pdf
- HCCH, Country Profiles – State responses: China
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2009: China, CRC/C/CHN/3-4, 6 June 2012
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of China, CRC/C/CHN/CO/3-4, 29 October 2013