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Repubblica Popolare Cinese

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 14/04/2026

La Repubblica Popolare Cinese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 16 settembre 2005 ed il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore.

N.B.: il Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese ha comunicato l’interruzione definitiva delle adozioni internazionali di minori cinesi a decorrere dal 28 agosto 2024.

 

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Department of Children's Welfare Affairs (DCWA) [Dipartimento del benessere dei minori]

Ministry of civil Affairs [Ministero degli affari civili]

No. 6, JIanguomen South Street, Chaoyang District, 100721, Beijing
E-mail wdl1181@163.com

Sito web http://www.mca.gov.cn

Il DCW autorizza il China Centre for Children's Welfare and Adoption a esercitare le funzioni conferite all'Autorità Centrale dagli articoli 15-21 della Convenzione de L’Aja n. 33

China Centre for Children's Welfare and Adoption (CCCWA) [Centro cinese per il benessere e l’adozione dei minori]

No.16, Wang Jia Yuan Lane, Dong Cheng District, 100027, Beijing 
e-mail cccwa@cccwa.cn
sito web www.cccwa.cn

 

Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Popolare Cinese;
  • è responsabile dell'abbinamento dei minori con gli aspiranti genitori adottivi stranieri e impartisce istruzioni agli uffici provinciali per la presentazione dei fascicoli dei minori; coordina
  • e risolve eventuali problematiche nel processo di registrazione delle adozioni straniere;
  • effettua studi, detta regolamenti operativi in materia di adozioni internazionali e fornisce, inoltre, formazione e orientamento sul tema.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

la legge cinese specifica che gli aspiranti genitori adottivi (persone singole e coppie) devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • non avere figli (art. 6, comma 1, della Legge sull’adozione). Tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • possesso delle capacità necessarie per crescere il minore (art. 6, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • avere delle condizioni di salute tali da poter crescere il minore (art. 6, comma 3, della Legge sull’adozione);
  • età minima di 30 anni (art. 6, comma 4, della Legge sull’adozione).

La legge cinese specifica altresì che:

  • l’aspirante genitore adottivo può adottare un solo minore, maschio o femmina (art. 8, comma 1, della Legge sull’adozione). Tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • in caso di coppia sposata l’adozione del minore deve essere congiunta (art. 10, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • i requisiti degli aspiranti genitori adottivi sono stati aggiornati e modificati dall’”Annuncio sulle questioni rilevanti nell'adozione internazionale”:
  • non possono avere già più di cinque figli; il più piccolo dei figli non deve avere meno di tre anni;
  • non possono avere più di due divorzi precedenti; se uno dei due coniugi ha un precedente divorzio, il matrimonio attuale deve durare almeno da due anni; se uno dei due coniugi ha due divorzi precedenti, il matrimonio attuale deve durare da almeno 5 anni;
  • circa il patrimonio della famiglia, non possono essere inclusi nel reddito: fondi di assistenza, pensione, pensione di invalidità, etc.;
  • la domanda di adozione viene presa in considerazione quando i coniugi non hanno avuto più di 3 precedenti penali con violazioni minori e nessuna condanna grave, e il tempo per la correzione ha raggiunto 10 anni o non hanno violato la legge più di 5 volte;
  • età minima di 30 anni;
  • differenza di età con il minore non superiore ai 50 anni.

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 14 anni (art. 4, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • minori orfani, abbandonati o i cui genitori sono sconosciuti o irrintracciabili (art. 4, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • minori i cui genitori non sono in grado di crescerli a causa di particolari difficoltà (art. 4, comma 3, della Legge sull’adozione);
  • minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione congiuntamente, in caso di un solo genitore è sufficiente solo il suo consenso (art. 10, comma 1, della Legge sull’adozione).

La legge cinese condiziona l’adottabilità del minore al suo consenso, qualora abbia compiuto 10 anni (art. 11, comma 2, della Legge sull’adozione).

 

Passaggi della procedura*

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CCCWA nella Repubblica Popolare Cinese;
  • il CCCWA valuta la domanda e, se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, la procedura prosegue;
  • gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore e, se la accettano, l’ente invia l’accettazione al CCCWA;
  • a questo punto, il CCCWA invia all’ente autorizzato due lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento: una deve essere firmata dagli aspiranti genitori adottivi e una dalla CAI, e devono poi essere trasmesse al CCCWA, il cui ufficio generale consegna l’elenco dei casi di accettazione al direttore generale, che valida gli abbinamenti;
  • gli aspiranti genitori adottivi sono invitati, dunque, a recarsi nella Repubblica Popolare Cinese per trascorrere del tempo con il minore; una volta confermata la volontà di adottarlo, la procedura prosegue;
  • se gli aspiranti genitori adottivi usufruiscono del supporto in loco del Bridge of Love for Adoption Service (BLAS, ente autorizzato dal Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese a fornire servizi relativi all’adozione), il BLAS valuta, in base alle tempistiche di ricezione delle lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento, quando gli aspiranti genitori adottivi devono essere pronti alla partenza;
  • a questo punto il BLAS invia agli aspiranti genitori adottivi tutte le informazioni di viaggio, di soggiorno e di programma nella Repubblica Popolare Cinese, oltre al preventivo di spesa per il pagamento; questa parte di procedura può essere gestita direttamente anche tra ente autorizzato e BLAS; i referenti del BLAS si incontrano con gli aspiranti genitori adottivi in aeroporto come pianificato nel programma per supportarli nelle visite e negli altri aspetti necessari a portare a termine la procedura;
  • il programma per gli aspiranti genitori adottivi durante la loro permanenza nella Repubblica Popolare Cinese è il seguente:
  • dal primo giorno in poi, il minore viene affidato agli aspiranti genitori adottivi e comincia il periodo di conoscenza; gli aspiranti genitori adottivi ricevono i certificati notarili di adozione (atti notarili di nascita, di abbandono, della relazione di adozione, della registrazione di adozione e il certificato di adozione internazionale) nella stessa settimana, nonché il passaporto del minore;
  • in seguito al primo incontro con il minore, gli aspiranti genitori adottivi hanno 24 ore di tempo per confermare o meno la scelta di adottare il minore e firmare i relativi atti notarili che confermano tale volontà;
  • l’Ufficio affari civili rilascia il certificato di registrazione dell’adozione e il certificato di conformità;
  • dopo circa una settimana lavorativa gli aspiranti genitori adottivi si spostano a Pechino (o altra città in cui è possibile ottenere il rilascio del visto di ingresso del minore in Italia) per preparare le autenticazioni e le formalità per i visti;
  • la seconda settimana di permanenza, i referenti inviano gli atti notarili all’ufficio di autenticazione del Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese; trascorso un giorno li ritirano e inviano alla CAI in Italia la richiesta di autorizzazione all’ingresso; l’autorizzazione viene poi inviata all’Ambasciata di Pechino e per conoscenza all’ente autorizzato per espletare le formalità del visto;
  • l’ente autorizzato presenta all’Ambasciata italiana il materiale per la richiesta del visto completo per il minore e per i visti di uscita; di solito agli aspiranti genitori adottivi viene rilasciato un avviso per informarli del rilascio e della possibilità conseguente di ritiro dei visti;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Popolare Cinese con i genitori adottivi.

 

Minori con bisogni speciali *

Sono considerati minori con bisogni speciali:

  • minori con disabilità fisiche e mentali;
  • minori di età superiore ai 6 anni.

Le adozioni internazionali che coinvolgono minori con bisogni speciali godono di una procedura agevolata: richiedono da sei mesi a due anni di tempo; gli Enti autorizzati possono cercare direttamente le famiglie adottive disposte ad adottarli; il CCCWA rilascia online tutte le informazioni che li riguardano.

Post-adozione*

L’ente autorizzato trasmette al CCCWA nella Repubblica Popolare Cinese 6 relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: a un mese, a sei mesi, a dodici mesi, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall’adozione; nel caso di un minore dai 13 anni in su al momento dell’adozione, le relazioni devono essere preparate, secondo le scadenze previste, fino a quando il minore compie 18 anni di età.


N.B.: In merito alla volontà di rafforzare il monitoraggio del post-adozione, il 6 aprile 2021 sul portale del CCCWA è stato pubblicato quanto segue: tutti gli aspiranti genitori adottivi che non hanno completato l’iter del post-adozione entro il 1° aprile 2021 - ovvero la stesura delle sei relazioni post-adozione a cura degli EEAA - rientrano nella seconda fase di implementazione del post-adozione, la quale comporta che l’anno successivo a quello in cui viene redatta la sesta e conclusiva relazione a cura degli EEAA, essi debbano caricare autonomamente sul portale cinese cinque fotografie ed un breve video del minore adottato fino al compimento della maggiore età.

  • gli adottati di età superiore ai 18 anni possono presentare autonomamente la domanda di accesso ai documenti dell’adozione al CCCWA, mentre quelli di età inferiore ai 18 anni devono essere assistiti dai genitori adottivi, che devono presentare la domanda attraverso l’ente autorizzato;
  • non esiste una procedura ufficiale e standardizzata per la ricerca delle origini, né il CCCWA ha stabilito un programma specifico per rintracciare le origini dei minori adottati perché le autorità cinesi non sostengono attivamente la ricerca delle origini, ma non disapprovano nemmeno tali procedure;
  • non viene fornita assistenza statale agli adottati che cercano le loro origini, ma il CCWA fornisce aiuto nell’organizzazione del viaggio in Cina, agli adottati cinesi e ai loro genitori, al fine di sperimentare la cultura cinese.

Trattamento dei dati personali
Il CCCWA, gli istituti di assistenza sociale e l’ufficio del registro del dipartimento provinciale degli affari civili conservano, a tempo indeterminato, le informazioni riguardanti le origini del minore e le procedure di adozioni internazionali, che sono state archiviate ed informatizzate a partire dal 2015.

Normativa di riferimento

  • Adoption Law of the People’s Republic of China,1 aprile 1992 [Legge sull’adozione e successive modifiche];
  • Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the People's Republic of China, Decree n. 15 of the Ministry of Civil Affairs, May 25 1999, [Misure per la registrazione dell’adozione dei minori da parte di stranieri nella Repubblica Popolare Cinese, Decreto n. 15 del Ministero degli affari civili del 25 maggio 1999];
  • Requirements of Guarantee of Adopted Children’s Rights and Interests by Intensive Protection Measures, March 18 2011 [Requisiti per la garanzia dei diritti e degli interessi dei minori adottati attraverso misure di protezione intensiva del 18 marzo 2011];
  • Announcement on Relevant Matters in Inter-Country Adoption, Jenuary 1 2015 [Annuncio sulle questioni rilevanti nell'adozione internazionale del 1° gennaio 2015].

 

* In assenza di norme specifiche reperite, le informazioni relative alla prassi sono state reperite sul sito del CCCWA della Repubblica Popolare Cinese e dell’HCCH, Country profile – State responses: Repubblica Popolare Cinese.

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