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Sri Lanka

La Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 23 gennaio 1995 e l’1 maggio 1995 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione

Commissioner of Department of Probation and Child Care Services (DPCCS) [Commissario del Dipartimento delle misure limitative della libertà e dei servizi di assistenza all’infanzia]
State Ministry of Women and Child Development, Pre-Schools & Primary Education, School Infrastructure & Education Services [Ministero delle donne e dello sviluppo dei minori, della scuola per l’infanzia e quella primaria, dell’edilizia scolastica e dei servizi educativi]
3rd Floor, Sethsiripaya Stage 11
Battaramulla, Sri Lanka
e-mail pcc@sltnet.lk
sito web http://www.probation.gov.lk/

 

Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka
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Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • fornisce tutte le informazioni utili sull'adozione e predispone i documenti e moduli standard;
  • raccoglie, conserva e scambia i dati sulla situazione dei minori di cui ha la supervisione, facilita le procedure amministrative e monitora la fase post-adozione;
  • fornisce assistenza e protezione ai minori orfani, abbandonati, indigenti e maltrattati nell’ambito di case-famiglia statali o gestite da associazioni di volontariato registrate.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • età minima di 25 anni e differenza di almeno 21 anni di età con il minore (art. 3, comma 1, dell’Adoption of Children Ordinance), salvo che si tratti di un discendente diretto dell’aspirante genitore adottivo, del fratello o della sorella o di un suo discendente, del figlio del coniuge o, comunque, qualora il Tribunale competente lo ritenga opportuno nell’interesse del minore (art. 3, comma 1, dell’Adoption of Children Ordinance);
  • coppie sposate o persone singole (art. 3 dell’Adoption of Children Ordinance);
  • uomini singoli la cui domanda di adozione è consentita solo nei confronti di bambini maschi salvo che il Tribunale competente non disponga diversamente (art. 3, comma 2, dell’Adoption of Children Ordinance).

La legge della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka stabilisce altresì che:

  • è necessario il consenso del coniuge all’adozione, salvo dispensa da parte del Tribunale competente nei casi in cui:
    • il coniuge vi rinunci;
    • non possa essere trovato;
    • sia dichiarato incapace di intendere e volere o qualora i coniugi siano giudizialmente separati (art. 3, comma 4, dell’Adoption of Children Ordinance);
  • è possibile presentare una domanda di adozione laddove non sia stato superato il numero massimo di domande di adozione in favore di persone non cittadine o non domiciliate o residenti nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka come prescritto dall’apposito regolamento (art. 3, comma 5b, dell’Adoption of Children Ordinance);
  • è fatto divieto di effettuare, accettare o promettere di effettuare o ricevere qualsiasi forma di pagamento o ricompensa per l’adozione (art. 4 dell’Adoption of Children Ordinance).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai quattordici anni (art. 17 dell’Adoption of Children Ordinance):
    • minori per i quali non sia stato possibile individuare una famiglia adottiva nel territorio della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka (art. 3, comma 5a, dell’Adoption of Children Ordinance);
    • minori che si trovino da almeno cinque anni all’interno di strutture gestite dal Governo o da altri enti registrati (art. 3, comma 6a, dell’Adoption of Children Ordinance);
    • minori che siano stati appositamente selezionati dal Commissioner del DPCCS (art. 3, comma 6a, dell’Adoption of Children Ordinance);
    • minori per i quali i genitori biologici o il tutore legale o coloro che hanno diritti o obblighi nei loro confronti abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che non siano stati dispensati dal Tribunale competente (art. 4 dell’Adoption of Children Ordinance).

La legge srilankese specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 10 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 3, comma 5, dell’Adoption of Children Ordinance).

 

Passaggi della procedura (*)

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Commissioner del DPCCS nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka;
  • il Commissioner valuta la documentazione presentata, richiedendo altresì una relazione sull’idoneità della coppia sulla base della quale orientare la scelta del minore da proporre in abbinamento;
  • il Commissioner invia una lettera con il minore proposto in abbinamento alla coppia aspirante, la quale se, al massimo entro un mese, accetta la proposta è autorizzata a recarsi nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka per incontrare il minore e per portare a termine il procedimento di adozione;
  • dopo il colloquio con l’assistente sociale assegnato dal Commissioner, alla coppia è consentito incontrare il minore presso l’istituto o la casa famiglia in cui è collocato, ma non di prenderlo in custodia, salvo non sia stata espressamente autorizzata dal Commissioner;
  • la coppia, con l’ausilio di un avvocato, è tenuta a presentare la domanda di adozione al Tribunale competente, il quale richiede al Commissioner di redigere una relazione entro un termine compreso tra i 14 e i 28 giorni alla quale allegare anche la relazione di idoneità elaborata in precedenza e una relazione sull’assenza di precedenti penali (art. 3, comma 6, dell’Adoption of Children Ordinance);
  • il Tribunale, infine, verificati i requisiti e le condizioni previste dalla legge e la correttezza della documentazione presentata, emana il provvedimento di adozione (art. 4 dell’Adoption of Children Ordinance);
  • il provvedimento di adozione deve quindi essere trascritto nell’apposito registro a cura del Cancelliere Generale (art. 10 dell’Adoption of Children Ordinance);
  • successivamente alla trascrizione del provvedimento di adozione, il Commissioner rilascia una lettera con la richiesta di passaporto per il minore che deve essere presentata, unitamente al provvedimento di adozione e al certificato di nascita del minore, al Department of Immigration and Emigration al fine di ottenere il passaporto e i documenti necessari per lasciare il Paese;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka con la coppia.

(*) In assenza di norme specifiche reperite, alcune delle presenti informazioni sono state reperite sul sito del DPCCS della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al Commissioner del DPCCS nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: trimestrale nell’anno successivo dall’emanazione del provvedimento di adozione; semestrale per i primi tre anni dall’emanazione del provvedimento di adozione; annuale fino a quando il minore non abbia raggiunto l'età di dieci anni (art. 10C, dell’Adoption of Children Ordinance).


Normativa di riferimento

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