Thailandia
Il Regno di Thailandia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993il 29 aprile 2004 e il 1° agosto 2004 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Child Adoption Center (CAC) [Centro per l’adozione di un minore]
Department of Children and Youth-Ministry of Social Development and Human Security [Dipartimento dell'infanzia e della gioventù-Ministero dello sviluppo sociale e della sicurezza umana]
Ratchawithi Home for Girls, 255 Ratchawithi Road, Ratchathewi District–10400, Bangkok
e-mail intercountryadoption@dcy.go.th
sito web www.dcy.go.th
Ambasciata del Regno di Thailandia in Italia
Ambasciata d’Italia nel Regno di Thailandia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- Protegge il benessere dei minori in tutte le fasi della procedura di adozione;
- Tutela i diritti dei minori, dei genitori biologici e degli aspiranti genitori adottivi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate eterosessuali, preferibilmente sposate da almeno 2 anni;
- età minima di almeno 25 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile e commerciale);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile e commerciale).
Requisiti dei minori adottandi
-
minori dichiarati adottabili:
- i cui genitori biologici, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, abbiano espresso il loro consenso all’adozione (Sezione 1598/21 del Codice civile e commerciale);
- quando la struttura di accoglienza che ha in cura il minore (alla quale i genitori biologici del minore abbandonato possono delegare il potere di fornire il consenso), fornisca il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/22 del Codice civile e commerciale).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa thailandese:
- i minori che hanno compiuto almeno 15 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/20 del Codice civile e commerciale);
- in mancanza del consenso, il Tribunale può decidere di proseguire la procedura di adozione su richiesta dei genitori del minore, degli aspiranti genitori adottivi o del Pubblico Ministero, se: i genitori (o uno di essi) non possono esprimere il consenso o rifiutano di farlo per motivi non ragionevoli, con ciò influendo negativamente sulla salute e sul benessere del minore (Sezione 1598/21 del Codice civile e commerciale); la struttura di accoglienza che ha in cura il minore rifiuta di prestare il consenso all’adozione e ciò non rappresenta il migliore interesse del minore (Sezione 1598/22 del Codice civile e commerciale);
- negli ultimi anni il CAC accoglie candidature solo da parte di coppie disponibili a bambini di età superiore a 4 anni e/o con problemi di salute.
Passaggi della procedura*
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato accreditato per il Regno di Thailandia, il quale trasmette il fascicolo al CAC nel Regno di Thailandia;
- il CAC elabora la proposta di abbinamento e la sottopone all’ente autorizzato -corredata da informazioni anagrafiche e sociali sul bambino, aggiornamenti sanitari e fotografie - per trasferirla alla coppia;
- se la coppia accetta l’abbinamento, il CAC la invita a recarsi nel Regno di Thailandia per l’incontro e l’inserimento del bambino in famiglia in modo che, dopo circa 1 settimana di convivenza, la famiglia presenzi al colloquio con il Comitato del CAC per la definizione dell’affidamento preadottivo; se solo uno dei coniugi può presenziare agli adempimenti nel Paese, è necessario il consenso scritto del coniuge assente;
- in seguito al colloquio occorrono circa 3 settimane perché siano emessi i documenti di viaggio necessari all’ingresso in Italia del minore;
- il provvedimento amministrativo di affidamento pre-adottivo di 6 mesi rilasciato dal CAC, una volta fatto ingresso del minore in Italia, è riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano come affidamento preadottivo in Italia della durata di 1 anno, nel corso del quale l’ente autorizzato deve inviare al CAC, ogni 2 mesi per i primi 6 mesi dall’arrivo e l’ultimo dopo 1 anno dall’arrivo in Italia, le relazioni concernenti l’integrazione del minore;
- conclusosi l’anno di affidamento preadottivo, l’adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni che è dall’ente autorizzato trasmessa al CAC del Regno di Thailandia per il suo recepimento nel Paese;
- la procedura si conclude con l’invito da parte dell’Ambasciata del Regno di Thailandia in Italia a incontrare la famiglia adottiva presso la propria sede a Roma o al Consolato di Milano per sancire l’avvenuta adozione.
* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nel Regno di Thailandia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CAC nel Regno di Thailandia le relazioni concernenti l’integrazione del minore. A far data dall’ingresso del minore in Italia: 3 report ogni 2 mesi, e l’ultimo report alla scadenza di 1 anno dall’arrivo che coincide con la chiusura dell’anno di affidamento preadottivo in Italia (4 report in tutto nei primi 12 mesi, e poi non viene più richiesto alcun report). L’ente autorizzato deve altresì trasmettere al CAC sia il decreto di affidamento preadottivo sia la sentenza di adozione, tradotti e legalizzati, provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni italiano competente.
Normativa di riferimento
- Thai Civil and Commercial Code, Chapter 4, Adoption [Codice civile e commerciale thailandese, Capitolo 4, Adozione];
- Child Adoption Act B.E. 2522, 22 April 1979, amended 11 November 2010 by Child Adoption Act (No.3) B.E. 2553 [Legge 11 novembre 2010 sull’adozione del minore, e successive modifiche];
- Guidelines for Intercountry Adoption of a Thai Child [Linee guida per l’adozione internazionale di un minore thailandese].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations, Thailand, CRC/C/THA/CO/3-4, 17 February 2012
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009, Thailand, CRC/C/THA/3-4, 14 September 2011