Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Thailandia

Il Regno di Thailandia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993il 29 aprile 2004 e il 1° agosto 2004 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Child Adoption Center (CAC) [Centro per l’adozione di un minore]
Department of Children and Youth-Ministry of Social Development and Human Security
[Dipartimento dell'infanzia e della gioventù-Ministero dello sviluppo sociale e della sicurezza umana]
Ratchawithi Home for Girls, 255 Ratchawithi Road, Ratchathewi District–10400, Bangkok
e-mail intercountryadoption@dcy.go.th
sito web www.dcy.go.th

 

Ambasciata del Regno di Thailandia in Italia
Ambasciata d’Italia nel Regno di Thailandia
Ricerca Enti Autorizzati nel Regno di Thailandia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • Protegge il benessere dei minori in tutte le fasi della procedura di adozione;
  • Tutela i diritti dei minori, dei genitori biologici e degli aspiranti genitori adottivi.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate eterosessuali, preferibilmente sposate da almeno 2 anni;
  • età minima di almeno 25 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile e commerciale);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile e commerciale).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori dichiarati adottabili:

    • i cui genitori biologici, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, abbiano espresso il loro consenso all’adozione (Sezione 1598/21 del Codice civile e commerciale);
    • quando la struttura di accoglienza che ha in cura il minore (alla quale i genitori biologici del minore abbandonato possono delegare il potere di fornire il consenso), fornisca il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/22 del Codice civile e commerciale).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa thailandese:

  • i minori che hanno compiuto almeno 15 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/20 del Codice civile e commerciale);
  • in mancanza del consenso, il Tribunale può decidere di proseguire la procedura di adozione su richiesta dei genitori del minore, degli aspiranti genitori adottivi o del Pubblico Ministero, se: i genitori (o uno di essi) non possono esprimere il consenso o rifiutano di farlo per motivi non ragionevoli, con ciò influendo negativamente sulla salute e sul benessere del minore (Sezione 1598/21 del Codice civile e commerciale); la struttura di accoglienza che ha in cura il minore rifiuta di prestare il consenso all’adozione e ciò non rappresenta il migliore interesse del minore (Sezione 1598/22 del Codice civile e commerciale);
  • negli ultimi anni il CAC accoglie candidature solo da parte di coppie disponibili a bambini di età superiore a 4 anni e/o con problemi di salute.

 

Passaggi della procedura*

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato accreditato per il Regno di Thailandia, il quale trasmette il fascicolo al CAC nel Regno di Thailandia;
  • il CAC elabora la proposta di abbinamento e la sottopone all’ente autorizzato -corredata da informazioni anagrafiche e sociali sul bambino, aggiornamenti sanitari e fotografie - per trasferirla alla coppia;
  • se la coppia accetta l’abbinamento, il CAC la invita a recarsi nel Regno di Thailandia per l’incontro e l’inserimento del bambino in famiglia in modo che, dopo circa 1 settimana di convivenza, la famiglia presenzi al colloquio con il Comitato del CAC per la definizione dell’affidamento preadottivo; se solo uno dei coniugi può presenziare agli adempimenti nel Paese, è necessario il consenso scritto del coniuge assente;
  • in seguito al colloquio occorrono circa 3 settimane perché siano emessi i documenti di viaggio necessari all’ingresso in Italia del minore;
  • il provvedimento amministrativo di affidamento pre-adottivo di 6 mesi rilasciato dal CAC, una volta fatto ingresso del minore in Italia, è riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano come affidamento preadottivo in Italia della durata di 1 anno, nel corso del quale l’ente autorizzato deve inviare al CAC, ogni 2 mesi per i primi 6 mesi dall’arrivo e l’ultimo dopo 1 anno dall’arrivo in Italia, le relazioni concernenti l’integrazione del minore;
  • conclusosi l’anno di affidamento preadottivo, l’adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni che è dall’ente autorizzato trasmessa al CAC del Regno di Thailandia per il suo recepimento nel Paese;
  • la procedura si conclude con l’invito da parte dell’Ambasciata del Regno di Thailandia in Italia a incontrare la famiglia adottiva presso la propria sede a Roma o al Consolato di Milano per sancire l’avvenuta adozione.

* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nel Regno di Thailandia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CAC nel Regno di Thailandia le relazioni concernenti l’integrazione del minore. A far data dall’ingresso del minore in Italia: 3 report ogni 2 mesi, e l’ultimo report alla scadenza di 1 anno dall’arrivo che coincide con la chiusura dell’anno di affidamento preadottivo in Italia (4 report in tutto nei primi 12 mesi, e poi non viene più richiesto alcun report). L’ente autorizzato deve altresì trasmettere al CAC sia il decreto di affidamento preadottivo sia la sentenza di adozione, tradotti e legalizzati, provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni italiano competente.


Normativa di riferimento

Notizie