Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Repubblica Portoghese

La Repubblica Portoghese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 19 marzo 2004 e il 1° luglio 2004 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Instituto da Segurança Social, I.P. - Autoridade Central para a Adocão Internacional (ACAI) [Istituto di Previdenza Sociale, I.P - Autorità Centrale per l'adozione internazionale]

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social [Ministero del lavoro, della solidarietà e della previdenza sociale.]

Av. 5 de Outubro, 175, 1069-451 Lisboa
e-mail autoridadecentraladocaointernacional@seg-social.pt

sito web  www.seg-social.pt

 

Ambasciata della Repubblica Portoghese in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Portoghese  

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica portoghese

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • certifica la conformità delle adozioni internazionali alla Convenzione de L’Aja;
  • formula un parere obbligatorio sulla regolarità della procedura di adozione internazionale al fine di autorizzare l'ingresso del minore nel territorio nazionale;
  • delinea, in collaborazione con strutture diplomatiche e consolari, strategie di adozione internazionale basate su politiche di cooperazione per i minori privati delle loro famiglie;
  • redige accordi e protocolli relativi alle adozioni internazionali;
  • monitora e valuta le procedure di adozione internazionale per le quali fornisce la necessaria collaborazione;
  • accredita gli enti portoghesi che intendono esercitare l'attività di mediazione, autorizza l'esercizio nella Repubblica Portoghese dell'attività di mediazione degli enti stranieri e ne monitora, in entrambi i casi, l’operato;
  • garantisce la conservazione delle informazioni sulle origini del minore adottato;
  • raccoglie, tratta e diffonde i dati statistici relativi all'adozione internazionale;
  • redige e pubblica una relazione annuale di attività contenente, in particolare, le informazioni e le conclusioni sulle proprie funzioni.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 4 anni, eterosessuali o omosessuali, in cui entrambi hanno più di 25 anni (art. 1979, comma 1, del Codice civile);
  • persone singole di almeno 25 anni (art. 1979, comma 2, del Codice civile);
  • età massima di 60 anni al momento dell’affidamento del minore in vista dell’adozione; la differenza di età con il minore può essere di massimo 50 anni (art. 1979, comma 3, del Codice civile);
  • in presenza di motivi eccezionali la differenza di età con il minore può essere superiore a 50 anni, come ad esempio nel caso di gruppi di fratelli in cui la differenza di età prevista viene considerata solo in relazione a uno (art. 1979, comma 4, del Codice civile).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni non emancipati alla data della domanda di adozione (art. 1980, comma 2, del Codice civile):
  • i cui genitori siano deceduti o sconosciuti (art. 1978, comma 1, lett. a), del Codice civile);
  • abbandonati (art. 1978, comma 1, lett. c), del Codice civile);
  • i cui genitori o tutori abbiano espresso il consenso all’adozione (art. 1978, comma 1, lett. b), del Codice civile);
  • i cui genitori, per azione o omissione, anche in caso di incapacità per problemi psichici, ne abbiano messo in grave pericolo la sicurezza, la salute, la formazione e l'educazione o lo sviluppo (art. 1978, comma 1, lett. d), del Codice civile);
  • affidati a un privato o a un’istituzione, i cui genitori abbiano mostrato disinteresse tale da compromettere seriamente i legami affettivi, almeno nei 3 mesi precedenti la richiesta di affidamento (art. 1978, comma 1, lett. e), del Codice civile);
  • figli del coniuge dell’adottante o quelli che sono stati affidati all’adottante con decisione amministrativa o giudiziaria (art. 1980, comma 1, del Codice civile).

La legge portoghese specifica altresì che:

  • il Tribunale della famiglia e dei minori, verifica l’esistenza e la correttezza dei consensi richiesti per l’adozione; è necessario il consenso dei minori che hanno compiuto 12 anni (artt. 1981-1982 del Codice civile).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ACAI nella Repubblica Portoghese (art. 84, comma 1, della Legge n. 143/2015);
  • entro 10 giorni dalla ricezione l’ACAI valuta il fascicolo; se accetta la domanda di adozione internazionale ricevuta, la registra nell'elenco dei “Richiedenti adozione internazionale residenti all'estero” (art. 84, commi 2-4, della Legge n. 143/2015);
  • gli aspiranti genitori adottivi ricevono una proposta di abbinamento con un minore e, se la accettano, comunicano il proprio consenso all’ACAI (artt. 85-86 della Legge n. 143/2015);
  • l’ACAI collabora in questa fase con un’agenzia specializzata competente per preparare adeguatamente il minore all’adozione (art. 86, comma 1, della Legge n. 143/2015);
  • gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica Portoghese per trascorrere del tempo con il minore (art. 86, comma 2, della Legge n. 143/2015); questo periodo, chiamato “piano di transizione”, prevede un avvicinamento progressivo del minore agli aspiranti genitori adottivi e dura circa 4-6 settimane *;
  • se l’ACAI valuta positivamente questo periodo, invia il fascicolo dell’adozione al Tribunale della famiglia e dei minori competente che stabilisce l’affidamento pre-adottivo del minore (art. 86, comma 3, della Legge n. 143/2015);
  • il minore, ottenuti tutti i documenti necessari, può lasciare la Repubblica Portoghese con gli aspiranti genitori adottivi per trascorrere il periodo di affidamento pre-adottivo in Italia (art. 86, comma 4, della Legge n. 143/2015);
  • durante questo periodo l'ACAI segue costantemente l’integrazione del minore attraverso contatti regolari con la CAI (art. 87, comma 1, della Legge n. 143/2015) e l’invio di relazioni periodiche *;
  • trascorso positivamente tale periodo, l’adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni (art. 88, comma 1, della Legge n. 143/2015);
  • una copia autenticata della sentenza e il certificato contente il nuovo nome del minore adottato devono essere inviati all’ACAI (art. 89 della Legge n. 143/2015).

 

Post-adozione

Non sono previsti specifici adempimenti al riguardo.

 

Normativa di riferimento

  • Lei n. 143/2015 de 8 de setembro, Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e o Código de Registo Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e aprova o Regime Jurídico do Processo de Adoção, alterada pela Lei n.°46/2023, de 17 de Agosto [Legge 8 settembre 2015, n. 143, di modifica del Codice civile e del Codice del registro civile e di approvazione del Regime giuridico della procedura di adozione, modificata dalla legge 17 agosto 2023, n. 46];
  • Guia Prático Adoção, Instituto Da Segurança Social, I.P., 12 de julho de 2024 [Guida pratica all’adozione, Istituto di previdenza sociale, I.P. del 12 luglio 2024].

 

 

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Portoghese.

 

Notizie