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Repubblica del Montenegro

 

La Repubblica del Montenegro ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 9 marzo 2012 e il 1° luglio 2012 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministry of Labour and Social Welfare (MLSW) [Ministero del lavoro e della previdenza sociale]*

Rimski trg 46, 81000 Podgorica

e-mail kabinet@mrs.gov.me  
sito web www.gov.me/mrs  

 

Ambasciata della Repubblica del Montenegro in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Montenegro

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Montenegro

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o di fatto, in cui almeno uno ha un’età compresa tra 30 e 50 anni, e la cui età rispetto a quella del minore è superiore di almeno 18 anni (art. 126, commi 1-2, della Legge sulla famiglia); in casi di particolari necessità, il limite massimo di età può essere superato purché la differenza di età con il minore non superi 50 anni (art. 126, comma 3, della Legge sulla famiglia);
  • persone singole, in via eccezionale e su autorizzazione del Ministro per gli affari sociali, se nell’interesse del minore (art. 132, comma 3, della Legge sulla famiglia);
  • convivente del genitore del minore, se convive con quest’ultimo (art. 132, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • possesso della capacità giuridica e della responsabilità genitoriale (art. 127, comma 1, numeri 1-2, della Legge sulla famiglia);
  • assenza di malattia che può avere effetti dannosi sul minore, assenza di condanne per reati contro la vita, la libertà sessuale o il matrimonio e la famiglia, e sufficienti garanzie che assicurino di poter svolgere in modo adeguato le cure genitoriali (art. 127, comma 1, numeri 3-5, della Legge sulla famiglia).

La legge della Repubblica del Montenegro specifica altresì che:

  • in caso di adozione di fratelli e sorelle di sangue, o di fratellastri materni o paterni, l'adozione è consentita anche se solo uno nella coppia soddisfa le condizioni di cui sopra (art. 126, comma 4, della Legge sulla famiglia);
  • i genitori adottivi hanno l’obbligo di informare il minore del fatto che è stato adottato al più tardi prima del suo settimo anno di vita, o subito dopo l’adozione se si tratta di un minore di età superiore (art. 122 della Legge sulla famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 131, comma 1, Legge sulla famiglia);
  • minori per i quali l’adozione sia nel loro superiore interesse, e per i quali non sia stato trovato un adottante cittadino montenegrino (artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • minori orfani o privi di cure parentali adeguate, e che abbiano compiuto 3 mesi di età (artt. 121 e 124, comma 1, della Legge sulla famiglia);
  • minori figli di genitori minorenni che abbiano compiuto 1 anno di età, senza prospettiva di crescita con i genitori biologici o con altri parenti prossimi (art. 124, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • minori figli di genitori sconosciuti, dopo 3 mesi dall’abbandono (art. 124, comma 3, della Legge sulla famiglia);
  • minori i cui genitori, o uno solo di essi, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 128 della Legge sulla famiglia);
  • le fratrie possono essere separate solo in via eccezionale, se non c'è possibilità di adozione congiunta e se è nel loro interesse (art. 131, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • minori sotto tutela, il cui tutore abbia fornito il proprio consenso all’adozione (art. 130, comma 1, della Legge sulla famiglia).

 Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa montenegrina:

  • il consenso all’adozione non è necessario per il genitore del minore che sia stato privato della responsabilità genitoriale o della capacità giuridica, che non viva con il minore, che abbia trascurato per almeno 3 mesi la sua cura, che non abbia una residenza permanente conosciuta da almeno 6 mesi, e che non si sia preso cura del minore durante questo periodo (art. 129, numeri 1-4, della Legge sulla famiglia).

 

Passaggi della procedura*

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero per gli affari sociali nella Repubblica del Montenegro;
  • il Ministero per gli affari sociali, sulla base del parere di una commissione di esperti, dà la sua approvazione (artt. 125, commi 3-4, della Legge sulla famiglia);
  • il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi è trasmesso all’Autorità tutoria, ente pubblico specializzato che si occupa della tutela dei minori fuori famiglia;
  • l'Autorità tutoria, dopo l’istruttoria da parte di un esperto, verifica il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge (art. 137, comma 1, della Legge sulla famiglia);
  • il genitore del minore, il coniuge dell'aspirante genitore adottivo e il minore forniscono il loro consenso all'adozione davanti all'Autorità tutoria (art. 138, comma 1, della Legge sulla famiglia);
  • l'Autorità tutoria informa il genitore del minore delle conseguenze del proprio consenso all'adozione prima che egli fornisca il suo consenso verbale che va agli atti, e la trascrizione certificata è consegnata al genitore del minore (art. 139, commi 2-3, della Legge sulla famiglia);
  • l’Autorità tutoria decide sull’adozione del minore;
  • il provvedimento di adozione può essere impugnato entro 8 giorni dal suo ricevimento (art. 142, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • scaduto tale termine, la decisione diventa definitiva (art. 142, comma 3, della Legge sulla famiglia);
  • l'Autorità tutoria ha l'obbligo di presentare la decisione di adozione definitiva all'ufficiale di stato civile competente per l'iscrizione nel registro delle nascite (art. 142, comma 4, della Legge sulla famiglia);
  • l'ufficiale di stato civile procede alla trascrizione del provvedimento di adozione nel registro delle nascite (art. 142, comma 5, della Legge sulla famiglia);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Montenegro con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.

 

Normativa di riferimento

  • Family law of Montenegro (consolidated version, published in the Official Gazette of Montenegro 053/16 of 11 August 2016 [Legge sulla famiglia della Repubblica del Montenegro (versione aggiornata, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Montenegro n. 053/16 dell’11 agosto 2016)].

 

* Sul sito della Convenzione de L’Aja il Ministero è indicato così, mentre nella Legge sulla famiglia, a cui ci riferiamo nella scheda, è indicato come “Ministero per gli affari sociali”. Per questo motivo, nella scheda abbiamo adottato la terminologia utilizzata dal Paese in oggetto.

* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Montenegro.

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