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Repubblica di Croazia

La Repubblica di Croazia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 5 dicembre 2013 e il 1° aprile 2014 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy (MROSP) [Ministero del Lavoro, del Sistema Pensionistico, della Famiglia e delle Politiche Sociali]

Directorate for Family and Social Policy  [Direzione per la famiglia e le politiche sociali]
Tgr Nevenke Topalušć 1, 10 000 Zagreb
e-mail: pisarnica@mrosp.hr
sito web www.mrosp.gov.hr

 

Ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Croazia

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Croazia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale*

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Croazia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • supervisiona, garantendo conformità ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le diverse fasi che precedono e seguono l’adozione;
  • è responsabile dell’accreditamento di enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
  • monitora le attività degli enti esteri autorizzati alle adozioni internazionali;
  • verifica che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, tra cui la rispondenza al superiore interesse del minore.

 

Procedura adottiva*

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o conviventi (art. 185 della Legge sulla famiglia);
  • persone singole (art. 185 della Legge sulla famiglia);
  • età minima di 21 anni, derogabile solo per motivi particolarmente giustificati (art. 184, commi 1-2, del Legge sulla famiglia);
  • differenza di almeno 18 anni con il minore (art. 184, comma 1, della Legge sulla famiglia);

La legge croata specifica altresì che:

  • è necessario il consenso dei genitori del minore (art. 188, comma 1, del Legge sulla famiglia), tranne nel caso di genitore morto, disperso, sconosciuto o decaduto dalla responsabilità genitoriale (art. 188, comma 5, della Legge sulla famiglia);
  • la priorità all’adozione di un minore croato è assegnata ai cittadini croati residenti all’estero;
  • non possono adottare coloro i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o incapaci (art. 187 della Legge sulla famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di 18 anni (art. 181, comma 1, della Legge sulla famiglia);
  • minori abbandonati, quando siano trascorsi 3 mesi dalla nascita o dall’abbandono (art. 181, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • minori figli di genitori minorenni solo dopo 1 anno dalla nascita, laddove non sia possibile l’adozione intrafamiliare: in questo caso si rende necessario il consenso dei genitori biologici (art. 183, comma 2, della Legge sulla famiglia);
  • minori i cui genitori biologici, o il tutore, abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 188, comma 1, della Legge sulla famiglia);
  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, o siano stati dichiarati legalmente incapaci (art. 180 della Legge sulla famiglia).

La legge croata specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 12 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 191, comma 1, della Legge sulla famiglia).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DOMSP/MDFYSP nella Repubblica di Croazia;
  • il team di esperti (assistenti sociali, avvocati, psicologi) del Centro per la previdenza sociale (CPS), iscrive gli aspiranti genitori adottivi in un apposito registro e procede all’individuazione di un minore adottabile;
  • il CPS si occupa dell’abbinamento del minore con gli aspiranti genitori adottivi: tuttavia, la comunicazione passa attraverso l’MDOMSP/MDFYSP;
  • l’MDOMSP/MDFYSP si occupa di notificare l’abbinamento allo Stato di provenienza degli aspiranti genitori adottivi;
  • se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta di abbinamento, ricevono tutte le informazioni sul minore;
  • gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a effettuare 2 viaggi durante tutta la procedura: il primo durante la fase di abbinamento, il secondo quando è ufficializzata l’adozione con sentenza definitiva; il tempo previsto per ogni viaggio non è prestabilito, potendo dipendere da caso a caso;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Croazia con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MDOMSP/MDFYSP nella Repubblica di Croazia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi 2 anni dall’adozione.

 

Normativa di riferimento

  • Family Act of 22 September 2015 [Legge sulla famiglia, 22 settembre 2015]

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country profile – State responses: Republic of Croatia

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