Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Repubblica federale del Brasile

La Repubblica Federale del Brasile ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 10 maggio 1993 e il 1° luglio 1999 è entrata in vigore.

 

Adozione single consentita: sì

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: sì

Vedi box Trattamento dei dati personali

 

Ricerca origini prevista: sì

Vedi box Ricerca delle origini

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Autoridade Central Administrativa Federal para Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes (ACAF) [Autorità amministrativa centrale federale per le adozioni internazionali e le sottrazioni di minori e adolescenti] 

Secretaria Nacional de Justiça, [Segreteria nazionale di Giustizia]

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) [Dipartimento recupero beni e cooperazione legale internazionale]

Ministério da Justica e Segurança Pública [Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza]

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 3° andar, Sala 360, Cep: 70064-900, Brasília – DF, Brazil

e-mail adocao.acaf@mj.gov.br
sito web https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf

 

Ambasciata della Repubblica Federale del Brasile in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Federale del Brasile

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Federale del Brasile

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • rappresenta gli interessi della Repubblica Federale del Brasile nella tutela dei diritti fondamentali e del superiore interesse dei minori adottati, seguendo anche la fase del post-adozione;
  • cura e promuove i rapporti con le Autorità Centrali straniere e, se del caso, trasmette le comunicazioni alle Autorità Centrali degli Stati Federali Brasiliani e al Distretto Federale;
  • adotta le misure necessarie per fornire informazioni sulla legislazione brasiliana riguardanti l’adozione, dati statistici e moduli standardizzati, informazioni circa le misure operative derivanti dall’applicazione della Convenzione;
  • accredita gli organismi nazionali e stranieri che si occupano di adozione internazionale;
  • adotta, insieme alle Autorità Centrali degli Stati Federali Brasiliani e del Distretto Federale, direttamente o con la collaborazione di altre autorità pubbliche, le misure necessarie a prevenire pratiche contrarie agli obiettivi della Convenzione de L’Aja;
  • gestisce le banche dati e prende le decisioni necessarie nelle varie fasi della procedura di adozione internazionale;
  • fornisce al Ministero degli Affari Esteri i dati relativi ai minori adottati, affinché li invii agli uffici consolari incaricati di registrare i cittadini brasiliani residenti all’estero.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone (coppie o persone singole) di età minima di almeno 18 anni, indipendentemente dallo stato civile (art. 42 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • coppie sposate o con un’unione duratura per le quali risulti provata la stabilità del legame in caso di adozione congiunta (art. 42, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • differenza di età con il minore di almeno 16 anni (art. 42, comma 3, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • divorziati, separati giudizialmente o ex compagni, purché siano d’accordo sul regime di affidamento e di visita e purché la fase della separazione sia iniziata durante il periodo di convivenza con il minore (in fase di pre-adozione) e sia provata l’esistenza di legami di affinità e affettività con il genitore che non ha l’affidamento, che giustifichino l’eccezionalità dell’adozione (art. 42, comma 4, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza); se l’adozione corrisponde al superiore interesse del minore, è garantito l’affidamento condiviso (art. 42, comma 5, dello  Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

La legge brasiliana specifica altresì che:

  • è data priorità alle domande di adozione dei cittadini brasiliani residenti all’estero rispetto a quelle provenienti da aspiranti genitori adottivi stranieri (art. 51, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 40 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • minori i cui genitori o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 45, comma 1, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza): il consenso non è necessario se i genitori del minore sono sconosciuti o sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale*;

La legge brasiliana specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 12 anni deve fornire, in udienza, il proprio consenso all’adozione (art. 28, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • i fratelli non possono essere separati a meno che non ci siano rischi o situazioni che ne giustifichino eccezionalmente la separazione, cercando in ogni caso di evitare la rottura definitiva dei legami fraterni (art. 28, comma 4, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

 

Passaggi della procedura

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale presenta la domanda di adozione internazionale all’Autorità Centrale dello Stato Federale e, in copia, all’ACAF (art. 52, I e III, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • verificata la compatibilità della legislazione straniera con la legislazione nazionale e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’approvazione della domanda presentata dagli aspiranti genitori adottivi, l’Autorità Centrale dello Stato Federale rilascia l’autorizzazione all’adozione internazionale, che ha validità di un anno (art. 52. VII dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore e, se la accettano, devono recarsi nella Repubblica Federale del Brasile;
  • è previsto un periodo di affido preadottivo del minore agli aspiranti genitori adottivi nella Repubblica Federale del Brasile, che può durare dai 30 ai 45 giorni, prorogabili dall’autorità giudiziaria competente con provvedimento motivato (art. 46, comma 3, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • trascorso il termine previsto per l’affido preadottivo, deve essere presentato un verbale motivato da parte dell’équipe multidisciplinare che segue la procedura di adozione, che proporrà o meno all’autorità giudiziaria, l’omologazione dell’adozione (art. 46, commi 3-A e 4, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • l’affido preadottivo si svolge nel territorio nazionale, preferibilmente nel distretto di residenza del minore e rispettando, in ogni caso, la competenza territoriale del Tribunale (art. 46, comma 5, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • la competente autorità giudiziaria dello Stato in cui è residente il minore pronuncia la sentenza di adozione (art. 47 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza): la procedura presso l’autorità giudiziaria può durare fino a 120 giorni, prorogabili una sola volta per pari periodo, con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (art. 47, comma 10, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica Federale del Brasile con i genitori adottivi (art. 52, comma 9, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

Minori con bisogni speciali 
Sono considerati minori con bisogni speciali:

  • minori con disabilità;
  • minori con una malattia cronica o con esigenze sanitarie specifiche;
  • gruppi di fratelli (art. 50, comma 15 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

La legge brasiliana specifica che:

  • è data priorità agli aspiranti genitori adottivi interessati ad adottare un minore con bisogni speciali (art. 50, comma 15 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza);
  • i processi di adozione dei minori con disabilità o con una malattia cronica vengono trattati in maniera prioritaria (art. 47, comma 9, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ACAF nella Repubblica Federale del Brasile le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale almeno per i due anni successivi all’adozione (art. 52, comma 4. V, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

Ricerca delle origini

  • l'adottato ha il diritto di conoscere le sue origini, la sua storia medica e quella della sua famiglia biologica e di ottenere l'accesso illimitato al processo in cui è stata decisa l’adozione, dopo aver compiuto 18 anni (art. 48, comma 1, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza e art. 5, par. 4, della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • l’accesso al processo di adozione può essere concesso anche all'adottato di età inferiore a 18 anni, su sua richiesta, a condizione che gli sia garantito supporto e assistenza legale e psicologica (art. 48, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza e art. 5, par. 3, della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • a tal fine le Autorità Centrali Statali e Distrettuali, dopo l'udienza finale della procedura di adozione internazionale, consegnano una copia integrale del provvedimento adottivo ai genitori adottivi, o al loro rappresentante legale, unitamente a tutta la documentazione disponibile relativa alla precedente vita dell'adottato, in particolare quella che ne consente l'identificazione delle origini e delle condizioni mediche (art. 1 della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • la richiesta di accesso alle origini deve essere inviata all’ACAF: qualora fosse inviata alle Autorità Centrali degli Stati Federali o ai tribunali statali questi sono tenuti ad informare l’ACAF entro 30 giorni (art. 3 della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • l'ACAF trasmette la domanda all'Autorità Centrale dello Stato Federale in cui ha avuto luogo l'adozione, che, a sua volta, si consulta con il tribunale in cui si è tenuto il procedimento adottivo; l'Autorità Centrale dello Stato Federale inoltra all’ACAF le informazioni e i documenti risultanti dalla ricerca che saranno poi trasmessi da questa al richiedente (art. 3 par. 1-2 della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • nei casi in cui è possibile localizzare i genitori o altri membri della famiglia biologica, le informazioni sulla loro posizione e/o la possibilità di contatto dipenderanno dall'ottenimento del loro consenso; dopo aver ottenuto il consenso, e se entrambe le parti sono interessate, l'Autorità Centrale dello Stato Federale può promuovere il riavvicinamento tra le parti, adottando le misure necessarie per un adeguato supporto psicologico (art. 10 della Risoluzione n. 19 del 2019);
  • nei casi in cui l'Autorità Centrale dello Stato Federale in cui è avvenuta l'adozione concluda che è impossibile soddisfare la richiesta di accesso alle informazioni sulle origini, deve comunicare le motivazioni del mancato adempimento totale o parziale della richiesta all’ACAF che le trasmette al richiedente (art. 8 della Risoluzione n. 19 del 2019).

Trattamento dei dati personali
Il tribunale statale che ha concesso l'adozione è responsabile della conservazione delle informazioni riguardanti il procedimento adottivo (art. 47 dello Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza).

Normativa di riferimento

  • Lei N° 8.069, de 13 Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e emendas subsequentes [Legge n. 8.069 del 13 giugno 1990, Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza e successive modifiche];
  • Resolution N° 19/2019, Approves the flow of receipt and processing of requests for access to information of biological origin referred to in Article 48 of Law N. 8.069 of July 13,1990 and Article 30 of the Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption [Risoluzione n. 19 del 2019, che approva il flusso di ricezione ed elaborazione delle richieste di accesso alle informazioni di origine biologica, di cui all'articolo 48 della legge n. 8.069 del 13 luglio 1990 e all’articolo 30 della Convenzione sulla protezione dell’infanzia e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale].

 

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile, sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Brasile

* Si dichiara l’esistenza del nuovo rapporto V – VII Combined Periodic Reports Submitted by the Brazilian state on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child, Brazil, 2021, ma per questioni di autenticità si attende la versione ufficiale.

Notizie