Repubblica di Costa Rica
La Repubblica di Costa Rica ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 30 ottobre 1995 e il 1° febbraio 1996 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Consejo Nacional de Adopciones (CNA) del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) [Consiglio Nazionale per le Adozioni del Patronato Nazionale per l’Infanzia]
Departamento de Adopciones [Dipartimento per le Adozioni (Dipartimento)]
Barrio Luján, San José, 400 metros sur de la Corte Suprema de Justicia
e-mail adopciones@pani.go.cr
sito web www.pani.go.cr
Ambasciata della Repubblica di Costa Rica in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Costa Rica
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- garantisce il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e dalla normativa vigente in materia;
- propone la sottoscrizione di accordi bilaterali, accordi multilaterali e protocolli con altri Paesi, per la protezione dei minori nell’ambito dell’adozione internazionale;
- elabora, propone e promuove strategie e azioni volte a rafforzare la cooperazione internazionale con autorità centrali, autorità competenti e organizzazioni o enti che operano in materia di adozione internazionale nel Paese di accoglienza, nonché con ambasciate e consolati dislocati sia nella Repubblica di Costa Rica che nei Paesi di accoglienza;
- approva o respinge le domande di adozione internazionale di richiedenti aventi residenza abituale nel territorio della Repubblica di Costa Rica o fuori dal territorio di questo Stato;
- analizza i fascicoli dei minori dichiarati in stato di abbandono e i fascicoli degli aspiranti genitori adottivi dichiarati idonei all’adozione, al fine di determinare quale abbinamento meglio risponda al superiore interesse del minore;
- dichiara la condizione di adottabilità del minore e cura le relazioni e le certificazioni previste dalla Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
- approva o respinge mediante risoluzione motivata le richieste di accreditamento presentate da organizzazioni o enti che operano in materia di adozione internazionale debitamente autorizzate nel loro Paese e cura il relativo registro, con il supporto tecnico e logistico del Dipartimento, nonché proroga o meno il loro accreditamento.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- godere dei diritti civili (art. 106 lett. a del Codice della famiglia);
- avere un’età maggiore di 25 anni in caso di adozioni da parte di persone singole e, nel caso di coppia adottante, è sufficiente che un membro della coppia abbia raggiunto questa età (art. 106 lett. b del Codice della famiglia);
- avere un’età inferiore a 60 anni, salvo che il giudice ritenga l’adozione nel superiore interesse del minore (art. 107 lett. c del Codice della famiglia);
- avere almeno quindici anni in più rispetto al minore adottando e, nel caso di coppia adottante, la differenza di età viene considerata rispetto al membro della coppia più giovane; nel caso di domanda di adozione da parte di uno dei due coniugi, la differenza di età deve sussistere anche con il coniuge dell’adottante (art. 106 lett. c del Codice della famiglia);
- tenere una buona condotta e avere una buona reputazione; il giudice verifica e valuta tali qualità e ne dà conto nella sentenza di adozione (art. 106 lett. d del Codice della famiglia);
- possedere buone condizioni familiari, morali, psicologiche, sociali, economiche e sanitarie e dimostrare attitudine e disponibilità ad assumersi la responsabilità genitoriale del minore adottando (art. 106 lett. e del Codice della famiglia);
- non essere stati sospesi o dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale per decisione del giudice (art. 107 lett. d del Codice della famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori dichiarati in stato di abbandono dal giudice (art. 109 lett. a del Codice della famiglia);
- minori i cui genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, abbiano dato il proprio consenso all’adozione innanzi al giudice ed egli ritenga che l’adozione sia nel superiore interesse del minore (art. 109 lett. c del Codice della famiglia).
Passaggi della procedura
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Dipartimento (art. 78 del Regolamento);
- il Dipartimento, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, apre il fascicolo della coppia e valuta la documentazione ad essa relativa (art. 79 del Regolamento);
- il Dipartimento, se ritiene che siano soddisfatti i requisiti di legge, consegna la documentazione a un’equipe psicosociale perché la esamini entro trenta giorni (art. 81 comma 1 del Regolamento); se risulta necessario approfondire la valutazione psicosociale della coppia, richiede un’integrazione o un chiarimento della documentazione allegata e lo comunica al CNA, il quale trasmette tali richieste all’Autorità centrale del Paese della coppia o all’ente autorizzato perché vi provvedano (artt. 81 comma 2 e art. 82 del Regolamento) entro sessanta giorni, pena il rifiuto della domanda (art. 109 del Regolamento);
- una volta ricevuta anche l’ulteriore documentazione richiesta, il Dipartimento, entro quindici giorni, valuta il fascicolo della coppia e, se la ritiene idonea, cura l’abbinamento con un minore e lo trasmette la sua decisione al CNA (artt. 83, 87 e 88 del Regolamento);
- il CNA valuta la situazione del minore, lo dichiara idoneo all’adozione internazionale e, attraverso il Dipartimento, entro un periodo di cinque giorni, comunica la decisione amministrativa di accoglimento della domanda della coppia all’Autorità centrale o all’ente autorizzato (artt. 84, 89 e 90 del Regolamento);
- la coppia riceve la proposta di abbinamento dal CNA tramite l’ente autorizzato e, se lo accetta, la procedura prosegue davanti al giudice della famiglia del luogo di residenza del minore (art. 125 del Codice della famiglia);
- la notizia della domanda di adozione deve essere pubblicata sul Bollettino Giudiziario e, entro cinque giorni, chi ha interesse, può presentare opposizione all’adozione, sulla quale il giudice della famiglia si pronuncia entro i cinque giorni successivi (art. 131 del Codice della famiglia);
- prima di pronunciare la sentenza di adozione, il giudice può disporre, d’ufficio o su richiesta del PANI, un periodo di convivenza tra il minore e la coppia sotto la supervisione del PANI (art. 134 del Codice della famiglia);
- il giudice, davanti al quale la coppia deve comparire per accettare espressamente gli obblighi derivanti dall’adozione, pronuncia la sentenza che autorizza l’adozione, debitamente motivata, che viene comunicata alle parti in forma scritta entro cinque giorni dalla sua emissione (art. 135 del Codice della famiglia);
- la decisione può essere impugnata entro un termine di tre giorni e il secondo giudice convoca le parti per un’udienza orale entro un termine massimo di cinque giorni per ricevere le prove da loro offerte e, nei successivi cinque giorni, emette la decisione definitiva, contro la quale non è ammessa impugnazione (art. 136 del Codice della famiglia);
- la decisione o la copia autenticata di essa deve essere iscritta nel registro civile entro otto giorni lavorativi, e l’avvenuta adozione deve essere annotata a margine del registro delle nascite dall’ufficio del luogo di nascita del minore; i nomi e i cognomi dei genitori biologici sono sostituiti con quelli dei genitori adottivi; l’adozione ha effetto dal momento della registrazione (art. 138 del Codice della famiglia);
- Una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Costa Rica con la coppia. (art. 138 del Codice della famiglia).
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al Dipartimento nella Repubblica di Costa Rica le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i successivi tre anni con cadenza semestrale (artt. 118-119 del Regolamento e art. 109 ter del Codice della famiglia).
Normativa di riferimento
- Ley n. 5476 del 21 dicembre 1973, Código de Familia [Codice della famiglia];
- Ley n. 7517 del 22 giugno 1995, Convenio de Protección al Niño y Cooperación en Adopción Internacional [Legge (di ratifica) della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale];
- Ley n. 7648 del 9 dicembre 1996, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia [Legge organica del PANI];
- Ley n. 9064 del 23 agosto 2012, Reforma de los artículos 109, inciso c), 112 y 113 y adición de los artículos 109 Bis y 109 Ter a la Ley N° 5476, Código de Familia [Legge di riforma del Codice della famiglia];
- PANI, Reglamento n. 2020-022 para los procesos de adopción nacional e internacional, 29 giugno 2020 [Regolamento per le procedure di adozione nazionale e internazionale, ultimo aggiornamento].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: Costa Rica
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports of Costa Rica due in 2016 under article 44 of the Convention, CRC/C/CRI/5-6, 28 March 2019
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/5-6, 4 March 2020