El Salvador
La Repubblica di El Salvador ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 17 novembre 1998 e il 1° marzo 1999 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Oficina para Adopciones(OPA) [Ufficio per le adozioni]
Procuradoría General de la República (PGR) [Procura Generale della Repubblica]
9ª Calle Poniente y 13 Avenida Norte, Centro de Gobierno, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro
email secretaria.general@pgr.gob.sv
sito web www.pgr.gob.sv
Ambasciata della Repubblica di El Salvador in Italia
Via Gualtiero Castellini 13/sc. B - 00197 Roma
tel. +39 06 807 6605
fax +39 06 807 9726
email embasalvaroma@tiscali.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di El Salvador
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- autorizza la procedura amministrativa dell'adozione internazionale svolta dall’Oficina para Adopciones (OPA) della PGR;
- fornisce supporto alle coppie adottanti sulla procedura di adozione internazionale;
- verifica che i consensi necessari all’adozione siano stati correttamente forniti;
- collabora con l'Istituto salvadoregno per lo sviluppo completo per bambini e adolescenti per quanto riguarda la valutazione delle aspiranti coppie adottive straniere;
- decide l’abbinamento del minore a una coppia sulla base del suo superiore interesse;
- collabora con le altre AC dei Paesi esteri e rilascia il certificato di conformità all'adozione internazionale ai sensi della Convenzione.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- possesso della piena capacità d’agire (art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021);
- età minima di 25 anni (art. 38, comma 1, lett. b), del Decreto n. 235/2021);
- condizioni familiari, morali, psicologiche, sociali, economiche e di salute che dimostrino l’idoneità e la volontà di assumere la responsabilità genitoriale (art. 38 comma 1, lett. c), del Decreto n. 235/2021);
- coppie sposate o conviventi (art. 39, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021) che soddisfino i requisiti personali richiesti dalla legislazione nazionale del loro Paese di origine o residenza e per le quali sia verificato che le istituzioni nazionali del Paese garantiranno l’interesse del minore adottato e che siano dichiarate idonee all’adozione dall’AC del loro Paese (art. 39, comma 1, lett. b-d), del Decreto n. 235/2021);
- differenza di età con il minore non inferiore a 15 anni e non superiore a 45 anni (art. 42, comma 1, del Decreto n. 235/2021); l’autorità giudiziaria competente può valutare, nel superiore interesse del minore, la concessione dell’adozione a coppie che superino le età stabilite, ma in nessun caso la differenza di età può essere maggiore di 50 anni (art. 42, comma 3, del Decreto n. 235/2021).
La legge salvadoregna indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:
- decadenza o sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 38, lett. d), del Decreto n. 235/2021);
- condanna a seguito di procedimenti amministrativi o penali riguardanti i minori (art. 38, lett. e), del Decreto n. 235/2021);
- condanna per reati di violenza intrafamiliare, di violenza di genere e per reati contro la libertà sessuale o altri gravi reati (art. 38, lett. e-g), del Decreto n. 235/2021).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di origini sconosciute (art. 23, comma 1, lett. a), del Decreto n. 235/2021);
- orfani o abbandonati da entrambi i genitori che non sono rintracciabili (art. 23 comma 1, lett. b), del Decreto n. 235/2021);
- minori sotto la tutela di genitori o parenti, per i quali il giudice ritenga sussistenti ragioni di convenienza nell’adozione (art. 23, comma 1, lett. c), del Decreto n. 235/2021);
- minori con fratelli o sorelle già dichiarati adottabili (art. 23, comma 1, lett. e), del Decreto n. 235/2021).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa salvadoregna:
- nel caso di più fratelli o sorelle l’adozione deve essere congiunta, salvo che la separazione corrisponda al loro superiore interesse (art. 28 del Decreto n. 235/2021);
- devono fornire il loro consenso all’adozione, se presenti, i genitori o i loro rappresentanti legali se anch’essi sono minori e, in loro assenza, la PGR (art. 30 del Decreto n. 235/2021);
- il minore deve esprimere il suo consenso all’adozione secondo le modalità conformi alla sua età e al suo sviluppo, e il giudice deve tener conto di quanto da lui espresso (art. 33 del Decreto n. 235/2021);
- nel caso in cui la coppia abbia altri figli, questi devono esprimere la propria opinione riguardo all’adozione (art. 34, comma 1, del Decreto n. 235/2021); tale opinione espressa deve essere inserita negli approfondimenti tecnici che saranno poi valutati dall’OPA, e deve essere supportata da un certificato dell’AC dello Stato della coppia o dall’ente autorizzato (art. 34, comma 2, del Decreto n. 235/2021).
Passaggi della procedura
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’OPA della PGR o alla sede decentrata della PGR nella Repubblica di El Salvador (art. 96 del Decreto n. 235/2021);
- entro un termine di 5 giorni lavorativi l’OPA valuta l’ammissibilità della domanda; se la domanda presenta errori o omissioni, la coppia adottante è tenuta a presentare le rettifiche e le integrazioni necessarie entro 10 giorni lavorativi, pena l’inammissibilità della domanda (art. 97 del Decreto n. 235/2021);
- se la domanda è ritenuta ammissibile, l’équipe interdisciplinare dell’OPA verifica la documentazione a essa allegata ed entro 3 giorni lavorativi presenta i risultati al Direttore esecutivo dell’OPA; se la documentazione presenta errori o omissioni, la coppia adottante è tenuta a presentare le rettifiche e le integrazioni necessarie entro 15 giorni lavorativi, pena la revoca dell’ammissibilità della domanda (art. 98 del Decreto n. 235/2021);
- il Direttore esecutivo dell’OPA dichiara l’idoneità ad adottare della coppia adottante, la iscrive nell’apposito registro e trasmette il fascicolo al Comitato di Selezione e Assegnazione (CSA) (art. 99 del Decreto n. 235/2021);
- il CSA elabora una proposta di abbinamento con un minore, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua dichiarazione di adottabilità (art. 99 del Decreto n. 235/2021);
- entro 5 giorni lavorativi dalla decisione del CSA sull’abbinamento, l’OPA invia all’AC del Paese della coppia adottante una relazione contenente le informazioni sul minore (art. 100, comma 1, del Decreto n. 235/2021);
- l’AC del Paese della coppia trasmette all’OPA la decisione della coppia sulla proposta di abbinamento (art. 100, comma 3, del Decreto n. 235/2021);
- entro 15 giorni lavorativi, il Procuratore generale emette la risoluzione che autorizza l’adozione, con la quale si conclude la fase della procedura di carattere amministrativo (art. 101 del Decreto n. 235/2021);
- l'OPA consegna alla coppia la rispettiva certificazione e trasmette la domanda al giudice competente (art. 102 del Decreto n. 235/2021); competente a decidere sull’adozione internazionale è il giudice specializzato in materia di infanzia e adolescenza (art. 104 del Decreto n. 235/2021);
- a questo punto il titolare della PGR entro 3 giorni, deve rilasciare un certificato di adozione ai fini dell'art. 23 della Convenzione (art. 103 del Decreto n. 235/2021);
- se il ricorso, la documentazione allegata e gli atti della fase amministrativa presentano i requisiti di legge, il giudice ne dichiara l’ammissibilità e fissa un’udienza da tenersi entro 15 giorni, alla quale la coppia deve presentarsi (artt. 105-107 del Decreto n. 235/2021);
- sono altresì citate per la comparizione davanti al Tribunale specializzato, le persone che nella fase amministrativa della procedura hanno reso il loro consenso, al fine di ratificarlo (art. 108 del Decreto n. 235/2021);
- il giudice emette la sentenza di adozione e indica i dati necessari per la registrazione del certificato di nascita del minore adottato nel Registro dello stato di famiglia (artt. 110 e 114 del Decreto n. 235/2021);
- la sentenza è impugnabile entro 5 giorni (art. 111 del Decreto n. 235/2021, e art. 156 del Decreto n. 133/1994);
- se la sentenza non viene impugnata, il giudice fissa un’udienza per la presa in carico del minore; il giudice spiega i diritti e gli obblighi che gravano sulla coppia adottante come genitori e, se lo ritiene opportuno, ordina loro di presentarsi a un colloquio con gli specialisti del Tribunale (artt. 113 e 118 del Decreto n. 235/2021);
- la coppia, una volta ottenuto il nuovo certificato di nascita del minore, lo presenta all’OPA per la conclusione della pratica e può così lasciare il Paese con il minore (art. 120 del Decreto n. 235/2021).
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette all’OPA in Repubblica di El Salvador le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza quadrimestrale per i tre anni successivi all’adozione (art. 122 del Decreto n. 235/2021).
Normativa di riferimento
- Decreto N° 133, 14 septiembre 1994, Ley Procesal de Familia [Decreto 14 settembre 1994, n. 133 - Legge processuale della famiglia]
- Decreto N° 282, 17 febrero 2016, Ley Especial de Adopciones, [Decreto 17 febbraio 2016, n. 282 - Legge speciale sulle adozioni];
- Decreto N° 235, 7 diciembre 2021, Reformas a Ley Especial de Adopciones [Decreto 7 dicembre 2021, n. 235 - Riforme della Legge speciale sulle adozioni]
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: El Salvador
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports of El Salvador due in 2016 and submitted under article 44 of the Convention, El Salvador, CRC/C/SLV/5-6, 19 March 2018
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of El Salvador, CRC/C/SLV/CO/5-6, 11 October 2018
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of El Salvador, Corrigendum, CRC/C/SLV/CO/5-6/Corr.1, 4 January 2019