Nicaragua
La Repubblica del Nicaragua non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
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Adozione single consentita: no |
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Presenza normativa privacy: no |
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Ricerca origini prevista: no |
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Consejo Nacional de Adopción (CNA) [Consiglio nazionale dell’adozione]
Ministerio de la Familia [Ministero della famiglia]
De ENEL Central, 100 mts. al sur, Managua
e-mail comunicacionmifam@mifamilia.gob.ni
sito web www.mifamilia.gob.ni
Ambasciata della Repubblica del Nicaragua in Italia
Via Ruffini 2/A - 00195 Roma
tel. +39 06 32110020, 06 32628655
fax +39 06 3203041
e-mail embanicitalia@cancilleria.gob.ni
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Nicaragua
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Nicaragua
Compiti e funzioni dell’Autorità competente
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Nicaragua nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- riceve, conosce ed elabora in via amministrativa le domande di adozione;
- svolge le valutazioni previste dalla legge anche attraverso studi e indagini;
- prepara, con l’ausilio di un’équipe interdisciplinare specializzata, gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per facilitare l’integrazione del minore nel nuovo contesto familiare;
- svolge ogni altro adempimento indicato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, operando sempre nell’interesse del minore.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie eterosessuali sposate o conviventi stabilmente (art. 239, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- parenti del minore entro il quarto grado di consanguineità, o il secondo grado di affinità (art. 239, comma 1, lett. b), del Codice della famiglia);
- il coniuge o il convivente, se il minore che si vuole adottare è figlio dell’altro coniuge o convivente (art. 239, comma 1, lett. c), del Codice della famiglia);
- il tutore del minore, a condizione che i conti dell'amministrazione siano stati definitivamente approvati (art. 239, comma 1, lett. d), del Codice della famiglia);
- età compresa tra 24 e 55 anni, salvo che vi siano motivi specifici nell'interesse del minore, previa valutazione da parte del CNA (art. 238, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 238, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- consenso del coniuge (art. 240, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- possesso di idonee qualità affettive, morali e psicologiche, nonché di adeguate risorse sociali ed economiche per poter crescere il minore (art. 238, comma 1, lett. b), del Codice della famiglia);
- possesso dei diritti civili e politici (art. 240, comma 1, lett. b), del Codice della famiglia);
- assenza di precedenti penali (art. 244, comma 1, lett. d), del Codice della famiglia);
- valutazione medico-sanitaria e psico-sociale disposta dal CNA (art. 244, comma 1, lett. f), e comma 2, lett. a), del Codice della famiglia);
- almeno 3 anni di permanenza documentata nel Paese di residenza, qualora sia diverso da quello di cittadinanza, da parte degli aspiranti genitori adottivi stranieri (art. 247, comma 2, del Codice della famiglia).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa nicaraguense:
- gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a frequentare un corso di preparazione all’adozione, e a sottoporsi al monitoraggio post-adozione da parte del CNA fino al raggiungimento della maggiore età del minore (art. 244, comma 1, lett. h)-i), del Codice della famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore a 15 anni (art. 241, comma 1, del Codice della famiglia):
- dichiarati, entro un periodo massimo di 3 mesi, in stato di abbandono (art. 241, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- orfani, o i cui genitori siano morti, o siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con sentenza (art. 241, comma 1, lett. b), del Codice della famiglia);
- figli biologici di uno dei componenti della coppia, sposata o convivente (art. 241, comma 1, lett. c), del Codice della famiglia);
- i cui genitori abbiano fornito il consenso all’adozione, approvato dall’autorità amministrativa o giudiziaria (art. 241, comma 1, lett. d), del Codice della famiglia);
- minori di età superiore a 15 anni (art. 242, comma 1, del Codice della famiglia):
- che abbiano vissuto con gli aspiranti genitori adottivi per almeno 3 anni, e abbiano mantenuto con loro un rapporto affettivo per almeno 3 anni prima del raggiungimento di tale età (art. 242, comma 1, lett. a), del Codice della famiglia);
- che siano stati ospitati in un centro di rieducazione o di protezione, pubblico o privato (art. 242, comma 1, lett. b), del Codice della famiglia);
- figli biologici di uno dei componenti della coppia, sposata o convivente (art. 242, comma 1, lett. c), del Codice della famiglia).
La legge nicaraguense condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore stesso (art. 255, comma 1, lett. f), del Codice della famiglia); se di età superiore a 7 anni, deve essere ascoltato (art. 448 del Codice della famiglia);
- gli eventuali figli degli aspiranti genitori adottivi, tendendo conto della loro età e del loro livello di maturità (art. 255, comma 1, lett. f), del Codice della famiglia).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa nicaraguense:
- eccezionalmente, possono essere adottati 3 o più minori, purché si tratti di fratrie e previa valutazione del CNA (art. 243, lett. c), del Codice della famiglia);
- i genitori adottivi dovranno rendersi disponibili a ricevere visite domiciliari senza preavviso da parte dell’équipe interdisciplinare del Ministero della famiglia (art. 244, lett. i), del Codice della famiglia).
Passaggi della procedura*
- Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CNA nella Repubblica del Nicaragua;
- il CNA valuta il fascicolo, verifica la completezza della documentazione, e dispone una valutazione bio-psico-sociale degli aspiranti genitori adottivi effettuata da un’équipe tecnica interdisciplinare ministeriale specializzata (artt. 244, 247 e 250 del Codice della famiglia);
- gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a presentare un’attestazione, a cura dell’ente autorizzato, che certifichi la formazione seguita all’interno dei percorsi di accompagnamento e preparazione all’adozione (art. 244, comma 1, lett. h), del Codice della famiglia);
- se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, il CNA procede alla formulazione della proposta di abbinamento che è comunicata loro entro 8 giorni lavorativi, unitamente alle informazioni sulla storia sociale e psicologica, sullo sviluppo psicomotorio e sul quadro clinico del minore (artt. 636-637 del Codice della famiglia);
- gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a manifestare per iscritto al CNA il proprio consenso all’abbinamento entro 5 giorni dal ricevimento della proposta (art. 638, comma 1, del Codice della famiglia);
- qualora sussista un giustificato motivo, valutato dal CNA, per la mancata accettazione della proposta di abbinamento da parte degli aspiranti genitori adottivi, sarà presentata loro una seconda proposta, conformemente alle procedure e alle scadenze stabilite, al fine di preservare la loro posizione nella lista d’attesa (art. 639 del Codice della famiglia);
- entro 5 giorni lavorativi dall’accettazione della proposta di abbinamento, l’équipe interdisciplinare, in coordinamento con il Centro di protezione speciale presso cui il minore è ospitato, organizza il primo incontro, dando inizio alla fase di adattamento precedente l’integrazione del minore, per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 640, commi 1-2, del Codice della famiglia);
- conclusa la fase di adattamento, la Direzione del Centro di protezione speciale deve redigere una relazione e trasmetterla al Ministero della famiglia entro 30 giorni lavorativi (art. 640, comma 3, del Codice della famiglia);
- in caso di parere positivo, è previsto un periodo di affidamento pre-adottivo di almeno 3 mesi, che deve svolgersi nella Repubblica del Nicaragua (art. 641, comma1, del Codice della famiglia);
- entro 5 giorni lavorativi dal termine di tale periodo, l’équipe interdisciplinare deve redigere una relazione e trasmetterla al CNA il quale, entro 15 giorni lavorativi, comunica la propria decisione agli aspiranti genitori adottivi (artt. 642-643 del Codice della famiglia);
- in caso di parere positivo, entro 3 giorni lavorativi ha inizio la fase giudiziale della procedura di adozione davanti al Tribunale competente, alla presenza degli aspiranti genitori adottivi (art. 646 del Codice della famiglia);
- espletati tutti i passaggi previsti dalla legge, il giudice emette il provvedimento finale di adozione (art. 259, comma 1, del Codice della famiglia);
- il giudice provvede a comunicare all’ufficiale di stato civile delle persone il provvedimento di adozione ai fini della sua registrazione nell’apposito registro (art. 259, comma 3, del Codice della famiglia);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Nicaragua con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica del Nicaragua le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età (artt. 244, comma 1, lett. i), e 247, comma 2, del Codice della famiglia).
Ricerca delle origini
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Trattamento dei dati personali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Normativa di riferimento
- Ley N°. 870, Código de familia, aprobada el 24 de junio de 2014 [Legge 24 giugno 2014, n. 870, recante il Codice della famiglia].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: www.travel.state.gov
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 4th periodic report of States parties due in 2007: Nicaragua, CRC/C/NIC/4, 22 March 2010
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations : Nicaragua, CRC/C/NIC/CO/4, 20 October 2010