Repubblica di Lettonia
La Repubblica di Lettonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 9 agosto 2002 e il 1° dicembre 2002 è entrata in vigore.
N.B: Si segnala che, nel 2022, l'Autorità Centrale Lettone ha comunicato la chiusura delle adozioni internazionali con l'Italia in attesa della sottoscrizione di un accordo bilaterale fra i due Paesi.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Welfare (MOW) [Ministero del benessere]
28 Skolas Str., Riga, LV-1331
e-mail lm@lm.gov.lv
sito web www.lm.gov.lv
Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Lettonia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Lettonia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Lettonia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- registra e accredita gli enti stranieri che operano nell’adozione internazionale;
- detiene e aggiorna la lista delle richieste provenienti dai Paesi esteri per l’adozione di minori residenti nella Repubblica di Lettonia, cura il loro abbinamento con gli aspiranti genitori adottivi, rilascia i documenti e i certificati necessari e valuta le relazioni sul post-adozione;
- formula politiche e implementa misure, sociali ed economiche, a sostegno dei minori e delle famiglie.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 163 del Codice civile);
- persone singole; *
- età minima di 25 anni (art. 163 del Codice civile);
- differenza di età con il minore di almeno 18 anni (art. 163 del Codice civile)
- possesso dell’idoneità fisica e psicologica, e delle capacità economiche per accogliere e crescere il minore (art. 17, commi 6-7, del Regolamento sulle procedure di adozione);
- possesso della piena capacità d’agire (art. 163 del Codice civile, e art. 17, comma 8, del Regolamento sulle procedure di adozione);
- aver preso parte positivamente a un apposito programma di preparazione all’adozione (art. 23, comma 8, del Regolamento sulle procedure di adozione);
- consenso dell’altro coniuge, salvo che sia incapace d’agire per motivi di salute mentale (art. 164 del Codice civile);
- assenza di condanne penali (art. 163 del Codice civile).
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su HCCH, Country profile – State responses: Latvia.
Requisiti dei minori adottandi
- minori dichiarati adottabili dal Tribunale per gli orfani e per la custodia (art. 4 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- minori per i quali non sia possibile offrire un’educazione e un’assistenza adeguate nella Repubblica di Lettonia (art. 58, comma 3, del Regolamento sulle procedure di adozione).
La legge lettone condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore stesso, se ha compiuto almeno 12 anni di età; se di età inferiore, il Tribunale per gli orfani e per la custodia ne terrà in debito conto l’opinione (artt. 7-8 del Regolamento sulle procedure di adozione).
- i genitori biologici, salvo che siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o siano deceduti (art. 5, commi 1-2, del Regolamento sulle procedure di adozione);
- il tutore legale (art. 6 del Regolamento sulle procedure di adozione).
Passaggi della procedura
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al MOW nella Repubblica di Lettonia;
- il MOW, ricevuto il fascicolo e verificata la completezza della documentazione, invia la domanda di adozione al Tribunale per gli orfani e per la custodia che ha 6 mesi di tempo per valutare l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi e per verificare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla legge (art. 23 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- al termine del procedimento, il Tribunale per gli orfani e per la custodia emana un provvedimento di idoneità all’adozione che ha validità di 3 anni dal giorno della sua emanazione; entro 3 giorni lavorativi, informa il MOW e, entro 10 giorni lavorativi, trasmette allo stesso copia conforme del provvedimento (art. 25 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- il Tribunale per gli orfani e per la custodia verifica periodicamente che non vi siano mutamenti sostanziali nelle condizioni e nei requisiti degli aspiranti genitori adottivi e, qualora vi siano dei dubbi, può richiedere ulteriori informazioni o procedere a una rivalutazione dell’idoneità informando il MOW entro 3 giorni lavorativi (artt. 25-26 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- il MOW, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento giudiziario, provvede a iscrivere gli aspiranti genitori adottivi nell’apposito Registro (art. 29 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- non appena è individuato il minore più adatto, il MOW trasmette le informazioni che lo riguardano agli aspiranti genitori adottivi i quali, entro 5 giorni lavorativi, sono tenuti a comunicare la propria volontà di incontrare e conoscere il minore proposto in abbinamento (artt. 30-31 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- il MOW predispone, entro 2 giorni lavorativi dalla scadenza del termine, un mandato allo scopo di consentire l’incontro tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 32 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- dopo almeno 3 incontri, gli aspiranti genitori adottivi possono richiedere l’affidamento preadottivo del minore, informando il MOW entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione del mandato di conoscenza personale del minore; gli aspiranti genitori adottivi sono poi tenuti a presentare la relativa domanda al Tribunale per gli orfani e per la custodia che, sentito anche il rappresentante legale del minore, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda decide sulle modalità dell’affidamento preadottivo e sulla sua collocazione nella Repubblica di Lettonia (artt. 35-36, 39 e 41 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- l’affidamento preadottivo può durare fino a 6 mesi, durante i quali sono effettuate almeno 3 visite di verifica per valutare la capacità degli aspiranti genitori adottivi di accogliere e far integrare il minore (art. 45 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- al termine del periodo di affidamento preadottivo, alla luce del monitoraggio effettuato, il Tribunale per gli orfani e per la custodia decide se l’adozione è nell’interesse del minore, ne dà comunicazione al MOW entro 10 giorni lavorativi, estendendo il periodo di affidamento fino all’emanazione del provvedimento definitivo di adozione (artt. 49-50 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- gli aspiranti genitori adottivi, entro 3 mesi dal parere favorevole del Tribunale per gli orfani e per la custodia, devono infine presentare al medesimo Tribunale l’istanza di adozione per l’emanazione del provvedimento definitivo e per il rilascio dei relativi documenti (artt. 51-52 del Regolamento sulle procedure di adozione);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Lettonia con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MOW nella Repubblica di Lettonia le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale fino al secondo anno successivo all’adozione e, in seguito, con cadenza annuale (art. 82, comma 1, del Regolamento sulle procedure di adozione).
Normativa di riferimento
- Regulation No. 667, 30 October 2018, Procedures for Adoption [Regolamento 30 ottobre 2018, n. 667, sulle procedure di adozione];
- Law on the Protection of the Children's Rights, No. 15, 19 June 1998 [Legge sulla tutela dei diritti dei minori];
- Civil Law, 28 January 1937 [Codice civile, 28 gennaio 1937].
Link ed allegati
- Scheda paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: Latvia
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: combined 3rd to 5th periodic reports of States parties due in 2009: Latvia, CRC/C/LVA/3-5, 21 November 2014
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the third to fifth periodic reports of Latvia, CRC/C/LVA/CO/3-5, 29 January 2016
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Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
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Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.