Ucraina
L’Ucraina non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Si segnala che le nuove procedure adottive sono al momento sospese a causa della guerra in corso, come da delibera CAI n. 105 del 28 giugno 2022.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
National Social Service of Ukraina (NSSU) - State Department for Adoptions and Protection of the Rights of the Child (DAP) [Servizio Sociale Nazionale dell'Ucraina -
Dipartimento di Stato per le Adozioni e la Tutela dei diritti del minore]*[1]
Ministry of Social Policies [Ministero delle politiche sociali]
Str. Esplanadna 8/10 – 01601, Kiev
e-mail info@nssu.gov.ua
sito web www.nssu.gov.ua
Ambasciata dell’Ucraina in Italia
Ambasciata d’Italia in Ucraina
Ricerca Enti Autorizzati operativi in Ucraina
Compiti e funzioni dell’Autorità competente
Gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale in Ucraina nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura in Italia: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole maggiorenni in possesso della piena capacità d’agire (art. 211, comma 1, del Codice della famiglia);
- coppie eterosessuali sposate (art. 211, comma 3, del Codice della famiglia); nel caso di unione di fatto il giudice può valutare l’adozione (art. 211, comma 4, del Codice della famiglia);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 211, comma 2, del Codice della famiglia);
La legge ucraina indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:
- limitata o assente capacità d’agire (art. 212, commi 1.1 e 2, del Codice della famiglia);
- decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 212, comma 1.3, del Codice della famiglia);
- revoca o nullità di una precedente adozione per colpa imputabile agli aspiranti genitori adottivi (art. 212, comma 1.4, del Codice della famiglia);
- necessità di cura in cliniche per la salute mentale o per il trattamento farmacologico (art. 212, comma 1.5, del Codice della famiglia); abuso di bevande alcoliche o stupefacenti (art. 212, comma 1.6, del Codice della famiglia); mancanza di una residenza fissa e di un reddito permanente (art. 212, comma 1.7, del Codice della famiglia); malattia prevista dalla lista approvata dall’autorità competente in materia di assistenza sanitaria (art. 212, comma 1.8, del Codice della famiglia);
Requisiti dei minori adottandi
- minori abbandonati o privi delle cure genitoriali o parentali (art. 209 del Codice della famiglia);
- minori i cui genitori abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 217 del Codice della famiglia):
- minori iscritti da almeno un anno nel registro tenuto dal NSSU (art. 283, commi 2-3, del Codice della famiglia); è possibile derogare a tale regola solo se il minore soffre di una malattia di cui alla lista speciale approvata dal Ministero della salute (art. 283, comma 2, del Codice della famiglia);
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa ucraina:
- in caso di fratrie, l’adozione deve essere congiunta e la loro separazione può avvenire solo in presenza di speciali circostanze, valutate dal Tribunale, previo consenso dell’autorità di custodia e cura del minore; in ogni caso, i fratelli e le sorelle dell’adottato hanno diritto di conoscere il luogo di residenza del fratello o della sorella adottati, quando e se questi è a conoscenza di esser stato adottato (art. 210 del Codice della famiglia);
- il minore deve esprimere il proprio consenso all’adozione, in base alla sua età e alle sue capacità, dopo essere stato informato delle conseguenze dell’adozione (art. 218 del Codice della famiglia).
Passaggi della procedura*
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero delle politiche sociali;
- il Ministero iscrive gli aspiranti genitori adottivi nell’apposito registro (art. 215, comma 2, del Codice della famiglia) e li invita per un primo colloquio informativo presso il NSSU;
- nel corso del colloquio, vengono sottoposti agli aspiranti genitori adottivi alcuni fascicoli relativi a minori nella fascia di età indicata nella domanda, perché ne individuino uno (a distanza di alcune settimane qualora non venisse individuato alcun fascicolo, gli aspiranti genitori adottivi possono essere invitati nuovamente altre due volte, poi vengono cancellati dal registro e devono, se del caso, presentare nuovamente la domanda);
- con l’autorizzazione del NSSU, viene fissato un primo incontro tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore nel luogo di residenza del minore;
- in seguito a ciò, gli aspiranti genitori adottivi sottoscrivono una dichiarazione di accettazione dell’adozione del minore presso l’Ufficio di tutela e curatela territoriale (Servizio di assistenza sociale territoriale);
- l’Ufficio elabora una relazione che attesta l’opportunità dell’adozione e la corrispondenza al superiore interesse del minore;
- la dichiarazione firmata dagli aspiranti genitori adottivi e la relazione dell’Ufficio di tutela e curatela territoriale e la documentazione necessaria riguardo il minore sono trasmessi al NSSU, che autorizza l’adozione;
- l’istanza e la documentazione raccolta sono trasmessi al Tribunale regionale (art. 223, comma 1, del Codice della famiglia) che, dopo l’udienza alla quale deve essere presente anche gli aspiranti genitori adottivi, emette la sentenza di adozione (art. 223, comma 2, del Codice della famiglia);
- la sentenza può essere impugnata entro i 30 giorni successivi alla sua emissione (art 354, comma 1, del Codice Civile Processuale), in caso contrario passa in giudicato;
- quando la sentenza passa in giudicato, i genitori adottivi chiedono un nuovo certificato di nascita del minore all’Ufficio del registro civile (art. 225, comma 2, del Codice della famiglia) e, una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare l’Ucraina con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette in Ucraina le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i primi tre anni e con cadenza triennale fino al compimento dei diciotto anni di età del minore*.
Normativa di riferimento
- Law On Protection of Childhood n. 2402-III del 26 aprile 2001 [Legge sulla tutela dell’infanzia];
- Family Code of Ukraine n. 2947-III del 10 gennaio 2002 [Codice della famiglia].
*Dipartimento momentaneamente rimosso a caua della guerra
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Ucraina
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Ucraina
Link ed allegati
- Scheda paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth reports submitted by Ukraine under article 44 of the Convention, due in 2018, CRC/C/UKR/5-6, 3 December 2021
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixthperiodic reports of Ukraine, CRC/C/UKR/CO/5-6, 27 October 2022