Cosa vuol dire "Ente autorizzato"
Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000 l'albo degli enti autorizzati, dal 15° giorno dalla data di pubblicazione la nuova normativa è entrata in vigore e conseguentemente chi vuole adottare un bambino all'estero deve conferire l'incarico ad uno degli organismi indicati nell'albo (art.29 bis legge su adozione), entro un anno dalla avvenuta modifica del predetto decreto.
I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31). L'ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato bambino. L'Autorità straniera fa la proposta all'ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi, e se essi accettano di incontrare il bambino e, avvenuto l'incontro, si instaura un rapporto positivo, comunica all'Autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi, i quali dal canto loro hanno consentito all'abbinamento, ed assiste questi ultimi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero: presenzia all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.
Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia,dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà. L'ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'autorità straniera.
Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa. Per questo vengono chiamati enti autorizzati. Se una associazione opera nel campo delle adozioni senza la predetta autorizzazione, il socio operante commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e tantomeno possono operare come intermediari gli avvocati o altri professionisti, i quali quindi, rispondono del pari penalmente. Anche coloro che si rivolgono ad associazioni non autorizzate o a singolo intermediario, commettono un reato (art. 72 bis legge sull'adozione), anche di minore gravità e, conseguentemente, punito con pena più lieve.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, vale a dire che:
siano diretti da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali;
dispongano di un'adeguata struttura organizzativa;
non abbiano fini di lucro;
non operino discriminazioni ideologiche o religiose;
si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine;
abbiano sede legale in Italia.
La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007) e dalla Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008. Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi.
L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell'operato.
In alcuni paesi stranieri è prevista dalla normativa in essi vigente una apposita procedura per l'accreditamento. L'ente deve dichiarare di conoscere bene il paese, la sua tradizione e la sua cultura, di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare personale serio e corretto.
Il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato il primo albo degli enti autorizzati. L'Albo viene periodicamente aggiornato. Tutti gli aggiornamenti vengono riportati sul sito e pubblicati sulla G.U.
Notizie
- 09/09/2024
Scadenza termine di presentazione delle istanze di contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione di particolare criticità non ancora concluse al 1° gennaio 2024 - Decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 27 giugno 2024 e sul sito istituzionale della CAI in data 01 luglio 2024.
- 23/07/2024
Formazione a distanza: Commissione Adozioni Internazionali, Ministero dell’Istruzione del Merito, Istituto degli Innocenti per favorire l’inclusione scolastica dei minori adottati