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AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

In alcuni Paesi d’origine (così del resto come in Italia per le adozioni nazionali) è previsto che, prima della pronuncia dell’adozione definitiva, ci sia un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale l’autorità competente (di solito un tribunale) verifica la positività dell’abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Questo periodo di convivenza precedente alla pronuncia definitiva dell’adozione è denominato “affidamento preadottivo”. Alcuni Paesi consentono che tale periodo di affidamento preadottivo possa svolgersi nel Paese dei coniugi adottanti e a tal fine autorizzano l’espatrio del bambino.
Pertanto, il provvedimento di affidamento a scopo adottivo è emesso dall’autorità competente del Paese d’origine, mentre il controllo sull’andamento dell’affidamento preadottivo e la pronuncia definitiva dell’adozione spettano all’autorità competente del Paese d’accoglienza.
I Paesi d’origine che prevedono l’affidamento preadottivo sono l’India, le Filippine, la Tailandia, la Slovacchia, nonché numerosi Paesi africani (quali  Senegal, Gambia, Kenya).
In Italia, durante il periodo di affidamento preadottivo i servizi territoriali competenti incontrano la famiglia per valutare la situazione e svolgono gli opportuni interventi per favorire l'inserimento del minore nella sua nuova famiglia. Al termine del periodo di affidamento preadottivo (che dura un anno, con possibilità di proroga, qualunque sia la durata prevista nel Paese d’origine), il Tribunale per i minorenni verifica l’effettivo interesse del minore all'adozione definitiva e decide di conseguenza.