AMBASCIATA (e CONSOLATO)
AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.