DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI)
DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.