ENTE AUTORIZZATO
ENTE AUTORIZZATO la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello stato in cui hanno la propria sede, (previa verifica dei requisiti richiesti dai singoli stati), sia da parte dello stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.