Adozioni internazionali da parte di persone singole

A seguito della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, viene di seguito pubblicata una tabella riassuntiva, suddivisa per continente e paese, in cui sono riportate le disposizioni delle normative nazionali dei Paesi di origine.
Il riepilogo è stato realizzato con il contributo dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, del Servizio Sociale Internazionale e degli Enti autorizzati, i quali ultimi possono essere contattati dagli aspiranti genitori adottivi per integrare le informazioni riportate nello schema con le prassi vigenti nei singoli Paesi di origine in cui gli stessi operano.
La Commissione invita, quindi, gli aspiranti genitori adottivi a effettuare un’attenta analisi della tabella al fine di individuare i Paesi in cui poter indirizzare concretamente il proprio progetto adottivo e di confrontarsi con l’Ente autorizzato a cui hanno conferito mandato.
Si informa, inoltre, che la tabella verrà aggiornata nel caso in cui intervengano modifiche delle normative dei Paesi di origine. Si invitano, pertanto, gli interessati a consultare periodicamente il sito.