Convenzione Aja del 1996, misure di protezione dei minori. Kafala. Il Senato approva il 10 marzo 2015 il disegno di legge optando per una ratifica secca e individuando l’ Autorità centrale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nella seduta del 10 marzo 2015 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 per la protezione dei minori stranieri.
Il Senato, con il parere favorevole del Governo, ha individuato l’Autorità centrale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha disposto lo stralcio delle norme di adeguamento del nostro ordinamento, tenendo conto delle osservazioni formulate - nelle audizioni svolte - dalla Commissione per le adozioni internazionali e dagli enti autorizzati, dall’ associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, da giuristi e associazioni che si occupano di diritti umani e tutela dei minori.
Difatti, posto che nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici l’adozione è proibita e che l’unico strumento di tutela per i minori orfani, abbandonati o comunque privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita personale, è la kafala, che risponde a determinati requisiti, è certamente complesso, se pur assolutamente doveroso, il tentativo di introdurre nei sistemi europei, compreso quello italiano, discipline e strumenti a protezione del minore, tenendo conto non solo delle similitudini ma anche delle diversità, rispetto agli istituti europei tradizionalmente deputati alla protezione dei minori.
Nel 2013 la Corte di Cassazione con sentenza n.21108/2013 ha specificato che la kafala, non solo non può produrre gli effetti dell’adozione ma ha la specifica funzione di “giustificare l’attività di cura materiale ed affettiva del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale”.
La legge di ratifica della Convenzione dell’Aja dovrebbe, quindi, tradurre in norma i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, senza in alcun modo introdurre automatismi: la kafala va sicuramente regolamentata, ma attraverso una disciplina specifica che si attagli sulle sue peculiarità.
La necessità di un approfondimento della normativa in itinere aveva già indotto le relatrici del provvedimento a proporre, nelle Commissioni riunite, il rinvio ad altro momento delle misure di adeguamento del nostro sistema ai principi della Convenzione.
Il Senato, anche nella sede plenaria, ha riconosciuto valida questa impostazione.
La ratifica della Convenzione non può, difatti, tradursi nella trasformazione dell’istituto islamico della kafala in una sorta di adozione internazionale “camuffata” (con conseguenti problematiche con i paesi islamici, che vietano l’adozione) e non può consentire di eludere le regole poste dalla normativa sulle adozioni internazionali, ponendo le premesse perché, senza autorizzazioni e controlli del Governo, si potesse dare vita ad operazioni di traffici di minori, in violazione dei loro diritti fondamentali.
Il nodo politico rappresentato dalla necessità di evitare criticità nei rapporti dell’ Italia con i Paesi islamici ha giustamente indotto il Senato ad individuare l’Autorità centrale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificando, con parere favorevole delle relatrici e del Governo, il testo approvato in Commissione.