Disposizioni della Legge moldava in materia di adozione n. 99 del 2010

L’Ambasciata della Repubblica di Moldavia ha trasmesso informazioni da parte del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale sulle disposizioni della Legge moldava in materia di adozione n. 99 del 2010, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 34.
Esse riguardano le modalità di presentazione di domanda di adozione internazionale, nei confronti di bambini domiciliati nella Repubblica di Moldavia, da parte di:
a) cittadini stranieri o apolidi residenti all’estero;
b) cittadini stranieri o apolidi che si trovano nella Repubblica di Moldavia per motivi di lavoro e vi risiedono da almeno due anni
c) cittadini della Repubblica di Moldavia con domicilio all’estero
Il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale precisa, inoltre, che vengono valutati per l’adozione internazionale bambini a) di età superiore ai 7 anni; b) coppie di fratelli e c) bambini con disabilità
Per i dettagli, si rinvia alla nota trasmessa dall’Ambasciata della Repubblica di Moldavia.
Va tuttavia ricordato che in Italia, le procedure di adozione internazionale possono essere avviate solo ed esclusivamente tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali e non direttamente da quest’ultima.
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