A4. E’ possibile realizzare un’adozione internazionale quando uno dei coniugi ha problemi di salute o è affetto da un handicap?
La normativa italiana in tema di adozioni (nazionali e internazionali) prevede un’approfondita valutazione sull'effettiva e duratura (nei limiti della umana prevedibilità) idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione di farsi carico di un minore in stato di abbandono e di rispondere in modo adeguato e costante alle sue esigenze (cfr. l’art. 6, comma 2, l’art. 22, comma 4, l’art. 29 bis, comma 4 lettera c, della legge n. 184/83). L’indagine a cura dei servizi territoriali, sociali, psicologici e sanitari, deve accertare anche l’aspetto relativo alla situazione di salute dei coniugi, essendo indispensabile poter prevedere che i coniugi siano in grado di dedicare tutte le loro energie – fisiche e mentali - alle cure di un minore che ha già attraversato esperienze destabilizzanti. Nel caso di coppie in cui uno dei coniugi sia affetto da un handicap, occorre verificare, caso per caso, se e come l’invalidità e la sua prevedibile evoluzione possono interferire con l’attitudine a farsi carico di un minore in stato di abbandono e con la necessità di dedicargli energie e attenzioni costanti per tutto il tempo necessario al suo cammino di crescita. I Tribunali per i minorenni emettono decreti d’idoneità all'adozione internazionale a favore di coppie la cui validità fisica non sia piena. Non può peraltro sorprendere se, nei Paesi di origine dei minori in stato di abbandono, viene svolta un’ulteriore selezione, volta ad offrire a tali bambini coppie genitoriali con uno stato di salute più solido: tanto più che in quelle sedi è possibile scegliere, nell'interesse del minore, tra le coppie provenienti da numerosi Stati di accoglienza. Pertanto, in numerosi Paesi d’origine la normativa in tema di adozione prevede requisiti rigorosi anche a proposito della salute degli aspiranti adottanti, ad esempio richiedendo della documentazione che certifichi il buono stato di salute degli aspiranti genitori oppure individuando specifiche malattie o menomazioni che determinano l’inammissibilità della domanda di adozione.