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A5. Che cosa può fare una coppia la cui domanda d’idoneità sia stata respinta dal Tribunale per i minorenni?

Contro il decreto che non accoglie la domanda d’idoneità all'adozione internazionale è possibile proporre reclamo avanti alla Corte d'Appello - sezione famiglia - territorialmente competente (cfr. l’art. 30, comma 5, della legge n. 184/83). Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni. Se la Corte d’Appello accoglie il ricorso e dichiara la coppia idonea all'adozione internazionale, la coppia può proseguire il percorso adottivo conferendo l’incarico ad un Ente autorizzato, secondo le regole ordinarie. E’ tuttavia importante considerare che le decisioni di non idoneità sono pronunciate quando emergono situazioni che potrebbero rappresentare un rischio per la riuscita dell’adozione, per il futuro del bambino adottato e della stessa coppia. Pertanto, è estremamente opportuno che la coppia non ritenuta idonea dal Tribunale per i minorenni analizzi i motivi che hanno determinato la decisione del Tribunale. Spesso un periodo di riflessione, possibilmente con l’aiuto dei servizi territoriali o di altri esperti, consente di raggiungere una maggiore consapevolezza e una maturazione assai preziosa per la realizzazione del progetto adottivo.

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