A6. Per procedere all'adozione è necessario l’assenso dei genitori dei coniugi richiedenti?
Nel disciplinare l’adozione nazionale l’art. 22 della legge n. 184/83 dispone che gli ascendenti dei coniugi richiedenti l’adozione nazionale devono essere sentiti dal giudice prima che venga disposto l’affidamento preadottivo di un minore. Nella pratica, l’audizione degli ascendenti viene sostituita dall'acquisizione del loro “assenso” scritto. La norma viene da molti tribunali applicata analogicamente a proposito dell’adozione internazionale.
La ragione di questo adempimento è duplice.
Da un lato, c’è la necessità di conoscere approfonditamente l’ambiente anche familiare in cui il minore adottando sarà accolto. Se gli ascendenti degli adottanti sono contrari all'adozione, il minore adottando troverà un ambiente familiare già connotato da ostilità e rifiuto. Questo non impedisce di per sé l’emissione del decreto di idoneità all'adozione internazionale, ma rende necessario approfondire le dinamiche familiari e accertare come gli aspiranti all'adozione intendono e sono davvero in grado di tutelare il figlio dalla mancata accettazione della famiglia.
L’altro motivo per cui è opportuno chiarire l’opinione degli ascendenti è che, con la creazione del rapporto di filiazione, nascono dei precisi doveri anche in capo agli ascendenti.
L’art. 148 del codice civile stabilisce infatti che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti della prole.
L’”assenso” degli ascendenti è una sorta di presa d’atto delle conseguenze giuridiche dell’adozione anche nei loro confronti.
La mancanza dell’assenso dei genitori degli aspiranti genitori adottivi, anche se non valutato positivamente dai tribunali per i minorenni, non è, tuttavia, in assoluto, elemento che preclude la possibilità dell’ottenimento del decreto di idoneità, la scelta in merito all'ammissibilità della domanda è discrezione del tribunale stesso che valuterà le motivazioni addotte dalla coppia relative alla mancanza dell’assenso stesso.