A7. Il decreto di idoneità può essere revocato?
Si. La legge prevede espressamente la revoca del decreto d’idoneità in caso di sopravvenute cause che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità (cfr. art. 30, comma 4, della legge n. 184/83, e l’art. 14, comma 1, lettera c), del DPR n. 108/07).
Occorre tener presente che lo scopo degli accertamenti preliminari alla dichiarazione d’idoneità, in Italia così come in ogni altro Paese, è verificare l’effettiva capacità di una coppia di mettersi a disposizione di un bambino in stato di abbandono, diventandone definitivamente i genitori. Solo così la dichiarazione d’idoneità garantisce alle autorità del Paese d’origine del bambino adottando che la coppia, presentata dallo Stato italiano per il tramite degli enti autorizzati, è effettivamente in grado di prendersi cura del bambino e di aiutarlo a crescere in modo sano e armonioso.
Ebbene, questa capacità è strettamente collegata non solo alle caratteristiche di personalità dei coniugi, ma anche allo specifico equilibrio della loro relazione e delle loro relazioni con il mondo esterno. E gli equilibri, si sa, possono cambiare.
Ad esempio: un nuovo lavoro, il trasferimento in un’altra città, l’arrivo di un figlio (biologico o adottato in Italia), la perdita di un genitore, una malattia importante, sono tutti avvenimenti che possono incidere sulle disposizioni d’animo e sul carattere delle persone, sul loro reciproco affetto, sulle loro relazioni all'interno della famiglia e nella società e possono perciò anche modificare lo spazio e la disponibilità per l’accoglienza di un figlio adottivo.
E’ per questo che la legge prevede espressamente la revoca del decreto d’idoneità in caso di sopravvenute cause che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità (cfr. art. 30, comma 4, della legge n. 184/83, e l’art. 14, comma 1, lettera c del DPR n. 108/07). Ciò non significa necessariamente che la coppia è diventata inidonea, bensì che è cambiata e che non corrisponde più alla descrizione e alla valutazione con la quale è stata presentata alle autorità straniere.
Occorre tener presente che in tutti gli altri Paesi d’accoglienza la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale ha una durata limitata nel tempo (dai tre ai cinque anni), proprio per assicurare la corrispondenza tra la situazione reale degli aspiranti all'adozione e la valutazione comunicata al Paese estero.
Solo in Italia la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, ha un’efficacia illimitata nel tempo, purché sia stato dato mandato ad un ente autorizzato entro un anno, (cfr. l’art. 30, comma 2, della legge n. 184/83).
A causa di questa efficacia del decreto illimitata nel tempo, le autorità dei Paesi d’origine chiedono periodici aggiornamenti delle relazioni. Se poi intervengono nella vita della coppia circostanze di particolare rilievo (come appunto figli biologici o adottivi, malattie, eccetera), i Paesi d’origine richiedono specifici approfondimenti, che di fatto comportano attività d’indagine non molto diverse da quelle realizzate prima del decreto d’idoneità.