B1. Può una coppia di cittadini stranieri residenti in Italia rivolgersi direttamente al proprio Stato d’origine per realizzare là un’adozione nazionale?
No. Tutti coloro che risiedono in Italia devono seguire scrupolosamente la legge italiana: altrimenti l’adozione realizzata all'estero non potrà essere riconosciuta in Italia, né potrà essere consentito l’ingresso in Italia del bambino adottato all'estero. Pertanto, anche le coppie straniere residenti in Italia, così come le coppie formate da un cittadino italiano e un cittadino straniero, devono munirsi del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni e rivolgersi ad un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ad operare nel loro Paese d’origine. Se nessun ente italiano opera nel Paese d’origine, la coppia deve rivolgersi alla CAI, che verificherà la possibilità di realizzare questo progetto. Si veda al riguardo il successivo punto C5.