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E1. Si può cambiare nome al minore adottato all’estero?

Il nome è oggetto di un diritto della personalità, riconosciuto dalla legge (artt. 6-8 del Codice Civile). 
La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata da 196 Paesi, tra i quali l’Italia, all’art. 8, comma 1, così dispone: ”Gli Stati Parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuto dalla legge, senza ingerenze illegali.”
Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria protezione sociale e a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; è garanzia di protezione della personalità umana e della sua dignità.
Nell'adozione internazionale, la decisione dei neo-genitori di cambiare nome al proprio figlio può derivare dalla difficoltà, più o meno consapevole, ad accettare il bambino con tutta la sua storia. Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che il nome è per i bambini l’unica loro proprietà, l’unico riferimento che li tiene agganciati alla loro origine, al loro Paese di provenienza, alla loro cultura di appartenenza, alla loro storia. 
Pertanto, anche se in alcuni Paesi d’origine al momento della pronuncia dell’adozione viene chiesto agli aspiranti genitori se desiderano sostituire il nome originario del bambino, è sconsigliabile il cambiamento del nome, a prescindere dall'età del bambino e anche in presenza di nomi  “particolari” per noi, ma con un preciso significato nel Paese d’origine e per il minore. 
Con queste importanti premesse, la legge italiana (D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile” articoli 84 e seguenti) comunque consente in casi particolari od in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti di inoltrare la richiesta per il cambio del nome. Tale richiesta, pur tuttavia, “deve avere carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente se supportata da adeguata documentazione e da significative motivazioni.” 
La richiesta deve essere inoltrata dai genitori al Prefetto della Provincia del luogo di residenza. Il Prefetto, dopo l’istruttoria di rito e se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto la sostituzione del nome originario o l’aggiunta di altro nome.

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