Repubblica del Botswana
La Repubblica del Botswana ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 14 novembre 2022 e il 1° marzo 2023 è entrata in vigore.
N.B.: la legge che regola l'adozione è in fase di revisione e al momento la Repubblica del Botswana non ha ancora una legislazione che attua le garanzie della Convenzione, pertanto le adozioni internazionali non sono ancora possibili con il nostro Paese.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
The Department of Social Protection (DPS) in the Ministry of Local Government and Rural Development [Dipartimento per la protezione sociale (DPS) presso il Ministero del governo locale e dello sviluppo rurale]
Private Bag 006, Government Enclave - Main Mall, Gabarone
sito web gov.bw
Consolato della Repubblica del Botswana in Italia
Via di Ripetta, 258 – 00186 Roma
tel. +39 06 3215063
e-mail doberoma@tin.it
Ambasciata d’Italia in Mozambico competente per la Repubblica del Botswana
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Botswana
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
· gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Botswana nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 3, lett. a), della Legge sull’adozione dei minori);
- persone singole, vedove, non sposate, separate o divorziate con provvedimento giudiziario (art. 3, lett. b) e d), della Legge sull’adozione dei minori);
- persona sposata il cui coniuge è al momento dell’adozione è o lo è stato, per un periodo continuativo non inferiore a sette anni immediatamente precedenti a tale data, mentalmente disturbato o disabile (art. 3, lett. c), della Legge sull’adozione dei minori);
- età minima di 25 anni e differenza di età con il minore di almeno 25 anni a meno che si tratti del:
· figlio dell’altro coniuge che abbia 16 anni o più: il marito, però, deve avere almeno 15 anni in più del/la figlio/a di sua moglie e la moglie almeno 10 anni in più del/la figlio/a del marito;
· figlio biologico di una persona singola vedova, non sposata o divorziata che sia stato precedentemente adottato da qualsiasi altra persona ai sensi della legge (art. 3, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
· godere di buona reputazione ed essere considerati idonei dal tribunale distrettuale sulla base della relazione dell’assistente sociale (art. 4, comma 2, lett. a), della Legge sull’adozione dei minori) *;
· disporre dei mezzi adeguati a mantenere e educare il minore (art. 4, comma 2, lett. b) della Legge sull’adozione dei minori);
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa botswana:
- una persona singola non può adottare un minore rispetto al quale la differenza di età sia inferiore a 25 anni, a meno che il minore non sia dello stesso sesso dell’adottante, o l’adottante sia vedovo, non sposato o divorziato e sia il genitore naturale del bambino (art. 3 comma 3, della Legge sull’adozione dei minori).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 19 anni (art. 2 della Legge sull’adozione dei minori);
- minori orfani, in quanto abbandonati o perché i loro genitori biologici sono deceduti o comunque per i quali non è stato nominato un tutore (art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) della Legge sulle adozioni dei minori);
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa botswana:
- minori i cui genitori biologici abbiano fornito il proprio consenso all’adozione:
o il consenso deve essere prestato per iscritto ed autenticato alla presenza di un commissario distrettuale;
o in caso di morte di entrambi i genitori il consenso è fornito dal tutore;
o in caso di morte di uno di essi il consenso è fornito dal genitore superstite;
o in caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il consenso è fornito solo dalla madre (art. 4, comma 2, lett. d) e comma 3, della Legge sull’adozione dei minori);
La legge botswanese condiziona l’adottabilità del minore che ha compiuto 10 anni al suo consenso fornito in forma scritta (art. 4, comma 2, lett. e) e comma 3, della Legge sull’adozione dei minori).
Passaggi della procedura
· gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DPS nella Repubblica del Botswana, verificandone le indicazioni in merito al contestuale o successivo deposito al Tribunale competente;
· la procedura di adozione si avvia con la presentazione di una domanda di iscrizione al Registro Civile presso il Tribunale del Distretto in cui risiede il minore (art. 4, commi 1 e 2, della Legge sull’adozione dei minori);
· la domanda deve essere accompagnata da una relazione di un funzionario dell’assistenza sociale che fornisce le informazioni sui genitori interessati e conferma che il genitore adottivo o i genitori adottivi sono qualificati per adottare il minore *;
· il Tribunale esamina la domanda per determinare se i richiedenti sono idonei e qualificati, se sono stati forniti i consensi necessarie e se l’adozione soddisfa il superiore interesse del minore (art. 4, comma 2, lett. a)-d), della Legge sull’adozione dei minori);
· prima di trattare la domanda di adozione il Tribunale può richiedere agli aspiranti genitori adottivi il deposito di una somma di denaro presso la cancelleria per coprire le spese sostenute per garantire la presenza di eventuali testimoni, indipendentemente dal fatto che siano stati citati in giudizio dai richiedenti o dal Tribunale (art. 4, comma 7, della Legge sulle adozioni dei minori);
· il Tribunale del luogo di residenza del minore emette l’ordinanza di adozione e l’ufficiale di stato civile aggiorna i registri di nascita su richiesta del genitore adottivo (art. 13 della Legge sulle adozioni dei minori);
· il minore non può lasciare il Paese prima di 12 mesi dall’emissione del provvedimento di adozione salvo che non vi sia il consenso scritto del Ministro (art. 10 della Legge sulle adozioni dei minori);
· decorso tale periodo e ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Botswana con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
· Children’s Act No. 8 of 2009, [Legge sui minori n. 8/2009];
· Adoption of Children Act of 1952 and subsequent amendments - Chapter 28:01 [Legge sull’adozione dei minori del 1952 e successive modifiche - Capitolo 28:01].
Link ed allegati
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.