Repubblica del Sudan
La Repubblica del Sudan non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Social Services Supervisor of the Governorate for Province where the adopted child resides [Supervisore dei servizi sociali del Governatorato per la provincia in cui risiede il minore].
Ambasciata della Repubblica del Sudan in Italia
Via Panama 48 - 00189 Roma
tel. +39 06 332 22 138
fax +39 06 334 08 41
e-mail info@sudanembassy.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Sudan
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Compiti e funzioni dell’Autorità competente
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Sudan nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate o persone singole (art. 83, comma 4, Legge sull’infanzia);
- età minima di 25 anni e differenza di almeno 21 anni di età con il minore (art. 83, comma 4, della Legge sull’infanzia).
La legge sudanese specifica altresì che:
- il provvedimento di adozione non può essere emesso in favore di:
- persona singola di genere maschile, nei confronti di una figlia femmina (art. 83, comma 5, lett. b), della Legge sull’infanzia);
- persona singola di genere femminile, nei confronti di un figlio maschio (art. 83, comma 5, lett. b), della Legge sull’infanzia);
- persona non sana di mente (art. 83, comma 6, lett. a), della Legge sull’infanzia);
- colui che è stato accusato o condannato da un Tribunale per aver commesso un reato (art. 83, comma 6, lett. b), della Legge sull’infanzia);
- persona omossessuale (art. 83, comma 6, lett. c), della Legge sull’infanzia);
- in caso di adozione da parte del coniuge è necessario il consenso dell’altro coniuge (art. 85, comma 1, lett. e), della Legge sull’infanzia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 14 anni*;
- minori di origine non musulmana: il minore la cui religione sia ignota viene considerato musulmano*;
- minore residente nel Sudan indipendentemente dal fatto che sia cittadino sudanese o che sia nato nel Sudan (art. 83, comma 3, della Legge sull’infanzia).
La legge sudanese condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore che abbia compiuto 10 anni e se il minore ha meno di 10 anni si tiene conto del suo parere (art. 85, comma 1, lett. f), della Legge sull’infanzia);
- la madre o il padre del minore o il tutore che ne ha la responsabilità (art. 85, comma 1, lett. a) e b), della Legge sull’infanzia);
- il giudice che può dispensare da un consenso richiesto se ritiene che il genitore o il tutore non possa essere trovato, o non sia in grado di fornire il consenso, o abbia trascurato o maltrattato persistentemente il minore, o se il consenso sia stato negato in modo irragionevole (art. 85, comma 2, della Legge sull’infanzia).
Passaggi della procedura
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al Supervisore dei servizi sociali del Governatorato della provincia del luogo di residenza del minore nella Repubblica del Sudan;
- a seguito dell’abbinamento con il minore è previsto un periodo di prova della durata di un anno, nel corso del quale il Supervisore dei servizi sociali del Governatorato della provincia territorialmente competente conduce visite regolari*;
- emessa l’ordinanza di adozione il nome del minore viene inserito nel registro dei minori adottati (art. 94, comma 1 della Legge sull’infanzia);
- una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Sudan con gli aspiranti genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti al riguardo.
Normativa di riferimento
- Child Act, 13 October 2008 [Legge sull’ infanzia del 13 ottobre 2008].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.travel.state.gov
Link ed allegati
- - UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Third and fourth periodic reports of States parties due in 2007, Sudan, CRC/C/SDN/3-4, 24 February 2010;
- - UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations: Sudan, CRC/C/SDN/CO/3-4, 22 October 2010.
- - UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by the Sudan under article 44 of the Convention, CRC/C/SDN/6, 20 June 2024.
- Scheda paese in pdf
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Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell’anno 2024
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Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.