Repubblica dello Zimbabwe
La Repubblica dello Zimbabwe non ha firmato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare (MPSLSW) [Ministero della funzione pubblica, del lavoro e del benessere sociale]
Harare Central District, Social Welfare Office, P.O. Box CY 562, Causeway
sito web www.zim.gov.zw/index.php/en
Ambasciata della Repubblica dello Zimbabwe in Italia
Via Crescenzio, 9 – 00193 Roma
tel. +39 0668308282
e-mail zimrome-wolit@tiscali.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dello Zimbabwe
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Compiti e funzioni dell’Autorità competente
gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica dello Zimbabwe nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi *
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- età minima di 25 anni, o avere una differenza di età con il minore di almeno 21 anni (art. 59, comma 1, lett. a)-b), della Legge sui minori), salvo diversa autorizzazione del MPSLSW e a meno che si tratti di:
- coppie eterosessuali sposate, in cui i coniugi adottino congiuntamente il figlio di uno di essi (art. 59, comma 1, lett. ii), della Legge sui minori);
- persona coniugata nei confronti dei figli del partner (art. 59, comma 1, lett. iii), della Legge sui minori);
- cittadini, o residenti, o domiciliati nella Repubblica dello Zimbabwe; in caso contrario, è necessario richiedere una deroga al requisito di residenza al MPSLSW (art. 59, commi 5 e 7, della Legge sui minori);
- donne singole, previa autorizzazione del MPSLSW;
- possesso di adeguate risorse materiali per il sostegno del minore;
- assenza di condanne penali.
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa zimbabwese:
- gli uomini singoli possono adottare solo minori maschi, salvo il caso in cui il Tribunale per i minorenni reputi che sussistano circostanze speciali per disporre l’adozione come misura eccezionale (art. 59, comma 2, della Legge sui minori);
- non è consentito adottare, se non congiuntamente con il proprio coniuge, un minore rispetto al quale la differenza di età sia inferiore a 25 anni, a meno che sia dello stesso sesso dell’aspirante genitore adottivo, o costui sia vedovo, singolo o divorziato, e sia il genitore naturale del minore (art. 59, comma 1, lett. v), della Legge sui minori);
- il provvedimento di adozione non può essere emesso su richiesta di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, salvo il caso in cui il Tribunale per i minorenni ritenga che la persona non possa essere rintracciata, o sia incapace di manifestare la propria volontà, o che i coniugi si siano separati e vivano separatamente, e che la separazione sia presumibilmente definitiva (art. 59, comma 4, della Legge sui minori).
Requisiti dei minori adottandi *
- minori di età inferiore ai 18 anni;
- minori orfani, in quanto abbandonati o perché i loro genitori biologici sono deceduti;
- minori i cui genitori biologici abbiano rinunciato alla responsabilità genitoriale per acconsentire all’adozione;
- minori i cui genitori biologici, o tutori, o chiunque sia tenuto a contribuire al loro mantenimento, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 59, comma 3, della Legge sui minori), a meno che:
- si tratti di un figlio illegittimo, nel qual caso non è richiesto il consenso del padre (art. 59, comma 3, lett. i) della Legge sui minori);
- il Tribunale per i minorenni dispensi la persona dal consenso richiesto qualora accerti che abbia abbandonato il minore, o non possa essere rintracciata, o sia incapace di manifestare la propria volontà, o abbia persistentemente trascurato o rifiutato di contribuire al mantenimento del minore (art. 59, comma 3, lett. ii) della Legge sui minori);
- l'Alta Corte dichiari che il genitore, o il tutore, ha abbandonato o trascurato il minore (art. 59, comma 3, lett. iii) della Legge sui minori).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa zimbabwese:
- il provvedimento di adozione non può essere emesso a meno che il minore sia stato sottoposto a visita medica e una copia della relativa relazione medica sia stata fornita al Tribunale per i minorenni, e il suo contenuto sia stato fatto visionare all’aspirante genitore adottivo seppure in modo anonimo (art. 59, comma 6, della Legge sui minori).
Passaggi della procedura *
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MPSLSW nella Repubblica dello Zimbabwe;
- il MPSLSW, verificata la correttezza della documentazione e la presenza dei requisiti di legge, iscrive gli aspiranti genitori adottivi nel Registro dei genitori adottivi;
- se gli aspiranti genitori adottivi non hanno ancora identificato un minore, possono presentare una domanda generale per l’adozione e sarà lo stesso MPSLSW a raccomandare un determinato minore in base alle loro caratteristiche;
- se, invece, gli aspiranti genitori adottivi hanno identificato il minore che desiderano adottare, devono recarsi all'Ufficio dei servizi sociali nel proprio distretto per aprire un fascicolo e presentare una domanda per adottare il minore;
- una volta ottenuta l’autorizzazione, gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore per richiederne l’adozione (art. 57, comma 1, della Legge sui minori);
- il Tribunale per i minorenni emette il decreto di adozione dopo aver verificato:
- l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi;
- lo stato di salute del minore;
- che non vi siano parenti, o tutori, del minore non informati della procedura di adozione;
- che i consensi richiesti siano stati dati nelle forme legalmente richieste e non in maniera illecita (art. 61, comma 1, lett. a)-b) e d), della Legge sui minori);
- che l’adozione corrisponda al benessere del minore, tenendo debitamente conto dei suoi desideri, nonché della sua età e della sua maturità (art. 61, comma 1, lett. c), della Legge sui minori);
- il Tribunale per i minorenni può anche rinviare la decisione ed emettere un provvedimento provvisorio affidando la tutela del minore agli aspiranti genitori adottivi per un periodo non superiore a 2 anni, termine entro il quale confermare o revocare tale provvedimento nel superiore interesse del minore (art. 65, commi 1 e 3, della Legge sui minori);
- le informazioni relative al minore e alla sua adozione devono essere inserite nel Registro dei minori adottati presso il sistema anagrafico del Paese (art. 70, comma 2, della Legge sui minori);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica dello Zimbabwe con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
Children’s Protection and Adoption Act No. 22 of 1971, as amended at 1 December 2002 (Children’s Act) [Legge n. 22/1971 sulla protezione e l’adozione dei minori, come modificata il 1° dicembre 2002 (Legge sui minori)].
*Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati che hanno presentato istanza per operare nella Repubblica dello Zimbabwe, o reperite su www.travel.state.gov.
Link e allegati
- UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Second periodic reports of States parties due in 2002: Zimbabwe, CRC/C/EST/5-7, 13 April 2015;
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of Zimbabwe, CRC/C/ZWE/CO/2, 7 March 2016.
Link ed allegati
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.