Repubblica tunisina
La Repubblica tunisina non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Institut National de Protection de l’Enfance (INPE) [Istituto nazionale per la protezione dell’infanzia]
Ministry of Social Affairs (Ministero degli affari sociali)
Rue Jabrane Khalil Jabrane, 2010 La Manouba – Tunisi
e-mail mailinpe@topnet.tn
sito web www.inpe.tn
Ambasciata della Repubblica tunisina in Italia
Via Asmara 7 - 00199 Roma
tel. +39 06 8603060
fax +39 06 86218204
e-mail at.roma@tiscali.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica tunisina
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica tunisina
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- favorisce l'adozione dei minori e il loro collocamento in famiglie affidatarie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- intraprende studi e ricerche sull'infanzia e, in particolare, sui problemi relativi ai minori trascurati e privi di sostegno familiare;
- propone misure preventive e azioni appropriate per creare condizioni favorevoli allo sviluppo sano e armonioso dei minori;
- gestisce le strutture sociali, educative e gli orfanotrofi;
- contribuisce alla formazione di dirigenti scolastici specializzati
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi *
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone maggiorenni, sposate, nel possesso della piena capacità d’agire (art. 9, comma 1, della Legge n. 27/1958);
- persone moralmente idonee, in buone condizioni di salute, fisica e mentale, e in grado di provvedere ai bisogni del minore (art. 9, comma 2, della Legge n. 27/1958);
- persone divorziate o vedove, qualora il giudice lo ritenga nel superiore interesse del minore (art. 9, comma 3, della Legge n. 27/1958);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni, salvo il caso in cui costui sia figlio del coniuge dell'aspirante genitore adottivo (art. 10, comma 1, della Legge n. 27/1958);
- età massima di 45 anni per la moglie e di 50 anni per il marito al momento del deposito del fascicolo presso l’Autorità competente, salvo deroghe per l’adozione di minori con bisogni speciali;
- se la moglie è di religione diversa da quella islamica e il marito è musulmano, la coppia può presentare domanda di adozione; se, invece, la moglie è musulmana e il marito di religione diversa, il marito deve convertirsi alla religione islamica.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Tunisina.
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 18 anni (art. 12, comma 1, della Legge n. 27/1958, e art. 3 della Legge n. 92/1995).
Passaggi della procedura *
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo all’INPE nella Repubblica Tunisina;
- entro 3 mesi dal deposito della documentazione, l’INPE è tenuto a valutare le condizioni socio-economiche degli aspiranti genitori adottivi e la loro idoneità psicologica;
- gli aspiranti genitori adottivi sono inseriti in un apposito elenco e abbinati in ordine cronologico ai minori disponibili presso l’INPE o le altre strutture con esso convenzionate;
- nel momento in cui individua il minore da abbinare, l’INPE invita gli aspiranti genitori adottivi a mettersi in contatto telefonicamente e a recarsi nella Repubblica Tunisina per l’incontro con il minore;
- gli aspiranti genitori adottivi devono comunicare all’INPE la data della partenza per la Repubblica Tunisina, dando un preavviso di almeno 25 giorni;
- è previsto un periodo di conoscenza tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore proposto in abbinamento, che può variare da un periodo di pochi giorni fino a 2-3 settimane;
- una commissione dell’INPE si riunisce per una valutazione nel merito della domanda di adozione, anche alla luce degli incontri con il minore;
- entro 15 giorni dalla riunione della commissione, è comunicato agli aspiranti genitori adottivi l’esito della valutazione e, se positivo, si procede all’affidamento preadottivo del minore proposto in abbinamento;
- durante il periodo di affidamento preadottivo sono previste delle visite (fino a un massimo di 3 al mese) per verificare il corretto inserimento del minore da parte dell’INPE, o del Dipartimento regionale amministrativo dei servizi sociali, di solidarietà e dei tunisini all’estero, o di associazioni convenzionate con l’INPE;
- il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale e si svolge presso il Tribunale cantonale competente alla presenza degli aspiranti genitori adottivi e, se del caso, del genitore o dei genitori biologici del minore e del rappresentante dell’Autorità amministrativa investita della tutela pubblica del minore, o del tutore non ufficiale (art. 13, comma 1, della Legge n. 27/1958);
- il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e preso atto del consenso delle parti, emana il provvedimento di adozione (art. 13, comma 2, della Legge n. 27/1958);
- un estratto del provvedimento di adozione è inviato, entro 30 giorni, all'Ufficiale di stato civile competente per territorio, che lo trascrive nell’apposito Registro insieme all'atto di nascita del minore (art. 13, comma 4, della Legge n. 27/1958);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica Tunisina con i genitori adottivi.
Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Tunisina, o reperite su www.diplomatie.gouv.fr.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Loi n° 1958-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption modifiée par la loi n° 1959-69 du 19 juin 1959;
- Loi n° 1995-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- - UN Committee on the Rights of the Child, Combined fourth to sixth periodic reports submitted by Tunisia under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/TUN/4-6, 29 May 2019;
- - UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fourth to sixth periodic reports of Tunisia, CRC/C/TUN/CO/4-6, 2 September 2021.
Notizie
- 31/07/2025
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2025 a causa di specifiche condizioni di criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al DM 29 aprile 2024.
- 28/07/2025
Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.