Repubblica Unita di Tanzania
Questa scheda paese è stata aggiornata al 03/05/2025
La Repubblica Unita di Tanzania non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Department of Social Welfare (DSW) [Dipartimento del benessere sociale]
Ministry of Health, Community Development, Gender, Enderly and Children [Ministero della salute, dello sviluppo comunitario, delle pari opportunità, degli anziani e dei minori]
P.O Box 9083, Dar es Salaam
e-mail ps@afya.go.tz
sito web www.moh.go.tz
Ambasciata della Repubblica Unita di Tanzania in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica Unita di Tanzania
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Compiti e funzioni dell’Autorità competente
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gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Unita di Tanzania nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa di ciascuna delle principali regioni che costituiscono la Repubblica Unita di Tanzania che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
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persone che abbiano risieduto nella Repubblica Unita di Tanzania per almeno 3 anni consecutivi e che:
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abbiano avuto in affidamento il minore per almeno 3 mesi sotto la supervisione di un assistente sociale (Social Welfare Officer);
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non abbiano precedenti penali nel proprio Paese d’origine o in altro Paese;
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abbiano un parere favorevole concernente la propria idoneità all’adozione redatta da un assistente sociale del Paese d’origine, o da un’altra Autorità competente del Paese di residenza abituale;
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abbiano la garanzia che il Tribunale competente del Paese d’origine riconosca e rispetti il provvedimento di adozione (art. 74, comma 1, della Legge sul minore);
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persone singole o coppie sposate di almeno 25 anni di età (art. 56, comma 1, lett. a), della Legge sul minore);
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differenza di almeno 21 anni di età con il minore, a meno che l’aspirante genitore adottivo sia un parente del minore (art. 56, comma 1, lett. a)-b), della Legge sul minore);
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donne singole che siano cittadine della Repubblica Unita di Tanzania (art. 56, comma 1, lett. d), della Legge sul minore);
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uomini singoli che siano cittadini della Repubblica Unita di Tanzania purché si tratti del proprio figlio biologico, o se il Tribunale competente ritiene che ciò sia giustificato da circostanze speciali (art. 56, comma 2, della Legge sul minore);
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consenso del coniuge (art. 56, comma 1, lett. c), della Legge sul minore);
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essere residenti nella Repubblica Unita di Tanzania, o essere cittadini della Repubblica Unita di Tanzania residenti all’estero (art. 56, comma 3, lett. a), della Legge sul minore);
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sia stato disposto l’affidamento del minore per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di adozione (art. 56, comma 3, lett. b), della Legge sul minore);
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sia stata notificata al Commissario per il benessere sociale (Commissioner of Social Welfare) l’intenzione di richiedere un provvedimento di adozione per il minore almeno 3 mesi prima della data dell'ordine (art. 56, comma 3, lett. c), della Legge sul minore);
La legge della Repubblica Unita di Tanzania specifica altresì che:
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l’adozione da parte di cittadini stranieri non è consentita nella regione dello Zanzibar (art. 94 della Legge sul minore).
Requisiti dei minori adottandi
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minori di età inferiore a 18 anni (art. 4, comma 1, della Legge sul minore):
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orfani, o privi dell’assistenza morale e materiale dei genitori, e che sono affidati a una casa di accoglienza autorizzata o a un istituto in virtù di un provvedimento del giudice (art. 53, comma 1, della Legge sul minore);
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che non possono essere dati in affidamento o in adozione nel territorio della Repubblica Unita di Tanzania perché ciò non corrisponde al loro superiore interesse (art. 74, comma 1, lett. a), della Legge sul minore);
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i cui genitori biologici, o il tutore, abbiano prestato consenso all’adozione, a meno che abbiano trascurato o maltrattato persistentemente il minore, non possano essere reperiti, non siano in grado di prestare il consenso, o si rifiutino irragionevolmente di prestarlo (art. 57, commi 1-2, della Legge sul minore);
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per i quali il Tribunale competente abbia richiesto il consenso a soggetti terzi che hanno diritti o obblighi nei loro confronti, in virtù di un accordo o di un ordine del Tribunale (art. 58, comma 1, della Legge sul minore).
La legge della Repubblica Unita di Tanzania specifica altresì che:
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i minori che hanno compiuto almeno 14 anni di età devono fornire il proprio consenso all’adozione, salvo che siano impossibilitati (art. 59, comma 1, lett. c), della Legge sul minore).
Passaggi della procedura
* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Unita di Tanzania
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la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DSW nella Repubblica Unita di Tanzania;
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l’assistente sociale competente, sotto la supervisione del Commissario per il benessere sociale, valuta l’idoneità della coppia e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge nazionale mediante interviste e una visita domiciliare, e redige una relazione dettagliata;
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la documentazione e la relazione sono poi sottoposte all’approvazione del Commissario per il benessere sociale;
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l’assistente sociale competente individua un minore da proporre in abbinamento alla coppia e ne supervisiona l’affidamento, che deve svolgersi nel territorio della Repubblica Unita di Tanzania per un periodo continuativo di almeno 6 mesi;
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decorsi i 6 mesi, la coppia invia una richiesta ufficiale di adozione all’assistente sociale competente, il quale presenta un parere favorevole e una relazione al Commissario per il benessere sociale per l’approvazione;
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il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale, ed è richiesta l’assistenza di un legale che segua la coppia con l’istanza di adozione presso il Tribunale competente;
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il Tribunale competente, in aggiunta alla documentazione ordinaria, può richiedere all’assistente sociale competente di: a) rappresentare l'interesse superiore del minore; b) preparare una relazione specifica di indagine sociale per assistere il Tribunale nel determinare se il provvedimento di adozione sia nell'interesse superiore del minore; c) rispondere a qualsiasi altra questione che il Tribunale ritenga utile ai fini del provvedimento (art. 74, comma 4, della Legge sul minore);
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se il Tribunale competente ritiene completa la documentazione e soddisfatti tutti i requisiti emette il provvedimento di adozione;
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entro 30 giorni dall’emissione del provvedimento di adozione, il Tribunale competente notifica l’atto al cancelliere generale che procede alla sua registrazione nell’apposito Registro (art. 69, comma 2, della Legge sul minore);
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la coppia deve notificare in forma scritta al Commissario per il benessere sociale il trasferimento definitivo del minore all’estero almeno 30 giorni prima della partenza (art. 73, commi 1-2, della Legge sul minore);
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una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Unita di Tanzania con la coppia.
Post-adozione
* In assenza di norme specifiche le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Unita di Tanzania
L’ente autorizzato trasmette al DSW nella Repubblica Unita di Tanzania le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale fino al secondo anno successivo all’adozione.
Normativa di riferimento
- Tanzania, The Law of the Child Act n. 21, 20 November 2009, revised edition of 30 November 2019 [Legge 20 novembre 2009, n. 21, sul minore, nell’edizione riveduta del 30 novembre 2019];
- Zanzibar, The Children’s Act No. 6, 6 July 2011 [Legge 6 luglio 2011, n. 6, sul minore].
Link ed allegati
- Scheda del paese in PDF
- UN Committee on the Rights of the Child, Sixth periodic report submitted by the United Republic of Tanzania under article 44 of the Convention, due in 2020, CRC/C/TZA/6, 17 October 2023
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of the United Republic of Tanzania, CRC/C/TZA/CO/3-5, 03 March 2015
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Verso l’Assemblea Generale degli EEAA: al via i Tavoli tematici per il rilancio dell’adozione internazionale.