Stati Uniti d'America
Questa scheda paese è stata aggiornata al 30/04/2025
Gli Stati Uniti d’America ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 dicembre 2007 e il 1° aprile 2008 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Office of Children's Issues (CI) [Ufficio per le questioni relative all’infanzia], Bureau of Consular Affairs [Ufficio per gli affari consolari]
U.S. Department of State [Dipartimento di Stato degli Stati Uniti]
CA/OCS/CI, 2201 C. St., NW, SA-17, 9th Floor, Washington, DC 20522-1709
e-mail: adoption@state.gov
sito web: http://adoptions.state.gov
Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia
Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti d’America
Ricerca Enti Autorizzati negli Stati Uniti d’America
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
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il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, di cui è a capo il Segretario di Stato, gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale negli Stati Uniti d’America (sez. 101 della Legge sull’adozione internazionale);
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cura e coordina il collegamento con le Autorità Centrali di altri Stati parte della Convenzione, e delle attività previste dalla Convenzione da parte di persone ed enti soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America;
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fornisce formazione e orientamento sul processo di adozione agli aspiranti genitori adottivi, agli enti autorizzati e ai membri del Congresso degli Stati Uniti d’America;
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coopera con le autorità pubbliche competenti per l'adozione internazionale e vigila sul rispetto della Convenzione e dei regolamenti applicabili;
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monitora il lavoro degli enti autorizzati e adotta misure nei loro confronti quando non rispettano la legge (sez. 204 della Legge sull’adozione internazionale);
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istituisce un registro di casi in corso e pendenti di adozioni che comportano la migrazione di minori da e verso gli Stati Uniti d’America;
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approva i regolamenti per l'attuazione della Convenzione in conformità con la Legge sull’adozione internazionale.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
N.B. Il sistema statunitense prevede che la responsabilità per l’adozione internazionale di minori sia di competenza dei 50 Stati, del Distretto di Columbia (Washington D.C.) e dei Commonwealth statunitensi, e che le adozioni internazionali siano regolate da tre diversi tipi di leggi: le leggi federali degli Stati Uniti d’America, le leggi del Paese d’origine dell’adottando e le leggi dello Stato di residenza.
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
N.B. I requisiti di coloro che vogliono intraprendere l’adozione internazionale variano da Stato a Stato, nonché a livello territoriale, poiché vi sono differenti politiche e procedure.
Si riporta di seguito la normativa generale valida a livello federale:
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coppie sposate eterosessuali, o omosessuali, o coppie di fatto;
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persone singole;
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assenza di precedenti penali;
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adeguate condizioni di salute e di reddito per poter crescere il minore.
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:
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i requisiti relativi all’età minima e massima dell’adottando, nonché alla differenza di età tra il minore e l’adottando, sono disciplinati dai singoli Stati.
Requisiti dei minori adottandi
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America.
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minori ritenuti idonei all’adozione se il Tribunale competente ha stabilito che la collocazione è nel loro superiore interesse;
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minori di età inferiore a 16 anni (sez. 302, lett. G) i) della Legge sull’adozione internazionale, e sez. 3, lett. G) i) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);
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minori di età inferiore a 18 anni se fratelli di un minore adottato o adottando (di età inferiore ai 16 anni) (sez. 3, lett. G) iii) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);
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minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;
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minori figli di minorenni che abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;
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minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale;
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minori i cui genitori siano deceduti, scomparsi o sconosciuti, o in cui l’unico genitore presente non sia in grado di occuparsene adeguatamente;
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minori abbandonati i cui genitori, o solo la madre al momento della nascita, abbiano fornito irrevocabilmente il loro consenso scritto all'emigrazione e all'adozione;
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minori con bisogni speciali.
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:
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il consenso dei minori all’adozione, in base all’età o alla presenza di problemi di salute mentale, è disciplinato in modo diverso nei vari Stati e territori statunitensi.
Passaggi della procedura
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America e su www.travel.state.gov
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la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale trasmette il fascicolo all’Autorità competente dello Stato in cui risiede il minore negli Stati Uniti d’America;
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l’Autorità competente valuta il fascicolo della coppia e, se la ritiene idonea, propone l’abbinamento con un minore;
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se la coppia accetta l’abbinamento, l’Autorità competente trasmette il fascicolo al Tribunale competente dello Stato in cui risiede il minore;
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il Tribunale valuta il fascicolo e, una volta verificata la correttezza della documentazione ricevuta e delle procedure, decide sull’adozione;
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il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America rilascia una dichiarazione che certifica che l'adozione è conforme con la Convenzione, e la trasmette al Tribunale;
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il Tribunale emette il provvedimento finale di adozione;
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una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare gli Stati Uniti d’America con la coppia.
Post-adozione
L’Autorità Centrale non richiede relazioni nella fase post-adozione. Ogni Stato ha discipline differenti, e le singole Autorità competenti gestiscono questa fase.
Normativa di riferimento
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Intercountry Adoption Act, Public Law 106-279, 6 October 2000 [Legge 6 ottobre 2000, n. 106-279, sull’adozione internazionale];
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International Adoption Simplification Act, Public Law 111-287, 30 November 2010 [Legge 30 novembre 2010, n. 111-287, sulla semplificazione delle adozioni internazionali];
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Child Citizenship Act, Public Law 106-395, 10 October 2000 [Legge 10 ottobre 2000 n. 106-395, sulla cittadinanza infantile];
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Intercountry Adoption Universal Accreditation Act, Public Law 112–276, 14 January 2013, [Legge 14 gennaio 2013, n. 112-276, sull'accreditamento universale delle adozioni internazionali];
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Accuracy for Adoptees Act, Public Law 113-74, 16 January 2014, [Legge 16 gennaio 2014, n. 113-74, sull'accuratezza per gli adottati];
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Memorandum of Agreement Between the U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs and Center for Excellence in Adoption Services, 1 July 2022 [Memorandum d'intesa tra l'Ufficio per gli affari consolari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Centro per l'eccellenza nei servizi di adozione del 1° luglio 2022];
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Memorandum of Agreement Between the U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs and Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity, Inc., 1 July 2022 [Memorandum d'intesa tra l'Ufficio per gli affari consolari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l'Ente per l'accreditamento e il mantenimento delle adozioni internazionali del 1° luglio 2022].