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Stati Uniti d'America

Questa scheda paese è stata aggiornata al 30/04/2025 

Gli Stati Uniti d’America ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 dicembre 2007 e il 1° aprile 2008 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale 

Office of Children's Issues (CI) [Ufficio per le questioni relative all’infanzia], Bureau of Consular Affairs [Ufficio per gli affari consolari] 

U.S. Department of State [Dipartimento di Stato degli Stati Uniti]

CA/OCS/CI, 2201 C. St., NW, SA-17, 9th Floor, Washington, DC 20522-1709
e-mail: adoption@state.gov

sito web: http://adoptions.state.gov

Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia

Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti d’America 

Ricerca Enti Autorizzati negli Stati Uniti d’America

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale 

  • il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, di cui è a capo il Segretario di Stato, gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale negli Stati Uniti d’America (sez. 101 della Legge sull’adozione internazionale);

  • cura e coordina il collegamento con le Autorità Centrali di altri Stati parte della Convenzione, e delle attività previste dalla Convenzione da parte di persone ed enti soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America;

  • fornisce formazione e orientamento sul processo di adozione agli aspiranti genitori adottivi, agli enti autorizzati e ai membri del Congresso degli Stati Uniti d’America; 

  • coopera con le autorità pubbliche competenti per l'adozione internazionale e vigila sul rispetto della Convenzione e dei regolamenti applicabili; 

  • monitora il lavoro degli enti autorizzati e adotta misure nei loro confronti quando non rispettano la legge (sez. 204 della Legge sull’adozione internazionale);

  • istituisce un registro di casi in corso e pendenti di adozioni che comportano la migrazione di minori da e verso gli Stati Uniti d’America;

  • approva i regolamenti per l'attuazione della Convenzione in conformità con la Legge sull’adozione internazionale.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI 

N.B. Il sistema statunitense prevede che la responsabilità per l’adozione internazionale di minori sia di competenza dei 50 Stati, del Distretto di Columbia (Washington D.C.) e dei Commonwealth statunitensi, e che le adozioni internazionali siano regolate da tre diversi tipi di leggi: le leggi federali degli Stati Uniti d’America, le leggi del Paese d’origine dell’adottando e le leggi dello Stato di residenza. 

Requisiti delle coppie adottanti 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

N.B. I requisiti di coloro che vogliono intraprendere l’adozione internazionale variano da Stato a Stato, nonché a livello territoriale, poiché vi sono differenti politiche e procedure.

Si riporta di seguito la normativa generale valida a livello federale:

  • coppie sposate eterosessuali, o omosessuali, o coppie di fatto;

  • persone singole;

  • assenza di precedenti penali; 

  • adeguate condizioni di salute e di reddito per poter crescere il minore.

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:

  • i requisiti relativi all’età minima e massima dell’adottando, nonché alla differenza di età tra il minore e l’adottando, sono disciplinati dai singoli Stati.

Requisiti dei minori adottandi
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America.

  • minori ritenuti idonei all’adozione se il Tribunale competente ha stabilito che la collocazione è nel loro superiore interesse;

  • minori di età inferiore a 16 anni (sez. 302, lett. G) i) della Legge sull’adozione internazionale, e sez.  3, lett. G) i) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);

  • minori di età inferiore a 18 anni se fratelli di un minore adottato o adottando (di età inferiore ai 16 anni) (sez.  3, lett. G) iii) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);

  • minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;

  • minori figli di minorenni che abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;

  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale;

  • minori i cui genitori siano deceduti, scomparsi o sconosciuti, o in cui l’unico genitore presente non sia in grado di occuparsene adeguatamente;

  • minori abbandonati i cui genitori, o solo la madre al momento della nascita, abbiano fornito irrevocabilmente il loro consenso scritto all'emigrazione e all'adozione;

  • minori con bisogni speciali.

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:

  • il consenso dei minori all’adozione, in base all’età o alla presenza di problemi di salute mentale, è disciplinato in modo diverso nei vari Stati e territori statunitensi.

Passaggi della procedura
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America e su www.travel.state.gov

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale trasmette il fascicolo all’Autorità competente dello Stato in cui risiede il minore negli Stati Uniti d’America; 

  • l’Autorità competente valuta il fascicolo della coppia e, se la ritiene idonea, propone l’abbinamento con un minore;

  • se la coppia accetta l’abbinamento, l’Autorità competente trasmette il fascicolo al Tribunale competente dello Stato in cui risiede il minore;

  • il Tribunale valuta il fascicolo e, una volta verificata la correttezza della documentazione ricevuta e delle procedure, decide sull’adozione;

  • il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America rilascia una dichiarazione che certifica che l'adozione è conforme con la Convenzione, e la trasmette al Tribunale;

  • il Tribunale emette il provvedimento finale di adozione;

  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare gli Stati Uniti d’America con la coppia.

Post-adozione

L’Autorità Centrale non richiede relazioni nella fase post-adozione. Ogni Stato ha discipline differenti, e le singole Autorità competenti gestiscono questa fase.

Normativa di riferimento

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