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Repubblica socialista del Vietnam

La Repubblica socialista del Vietnam ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 1° novembre 2011 e il 1° febbraio 2012 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Department of Child Adoption (DOA) [Dipartimento dell’adozione del minore]
Ministry of Justice (MOJ) [Ministero della giustizia]
60 Tran Phu st., Ba Dinh District, Hanoi
e-mail tuandta@moj.gov.vn
sito web www.moj.gov.vn

Ambasciata della Repubblica socialista del Vietnam in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica socialista del Vietnam
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica socialista del Vietnam


Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • riceve e valuta le domande di adozione internazionale, monitora i fascicoli dei minori vietnamiti dichiarati adottabili e, al termine della procedura, rilascia il certificato di adozione in conformità con le disposizioni della normativa vietnamita e dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica socialista del Vietnam in materia di adozione internazionale;
  • riceve, esamina e valuta le candidature per l’istituzione di uffici di enti stranieri nella Repubblica socialista del Vietnam per l’adozione di minori all’estero; sottopone al Ministro la concessione, l’estensione e la modifica del contenuto, la chiusura e la revoca degli accreditamenti per l’istituzione di uffici di Enti stranieri in Vietnam per l’adozione di minori;
  • riscuote e gestisce le somme dovute a titolo di imposta per le procedure di adozione internazionale;
  • segue la fase del post-adozione;
  • organizza gruppi di lavoro interdisciplinari permanenti finalizzati all’attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993, in conformità alla normativa vietnamita;
  • cura la cooperazione internazionale nel settore dell’adozione di minori;
  • raccomanda politiche, soluzioni e modalità di gestione della lotta contro la corruzione nel campo dell’adozione dei minori in base alla normativa vietnamita.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate residenti in Paesi firmatari di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale con la Repubblica socialista del Vietnam (art. 8, comma 3; art. 28, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • possesso della piena capacità di agire (art. 14, comma 1, lett. a, della Legge sull’adozione);
  • differenza di età con il minore di almeno 20 anni (art. 14, comma 1, lett. b, della Legge sull’adozione);
  • in buona salute, con buone qualità morali e in condizioni sia economiche che abitative tali da assicurare un buon livello di cura, crescita ed educazione del minore (art. 14, comma 1, lett. c-d, della Legge sull’adozione);
  • non essere stati limitati o dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 14, comma 2, lett. a, della Legge sull’adozione);
  • non essere destinatari di misure amministrative disposte da strutture educative o sanitarie (art. 14, comma 2, lett. b, della Legge sull’adozione);
  • non essere sottoposti attualmente a una pena detentiva (art. 14, comma 2, lett. c, della Legge sull’adozione);
  • non avere nel casellario giudiziale la commissione di alcune tipologie di reato previste dalla legge (art. 14, comma 2, lett. d, della Legge sull’adozione);

La legge vietnamita specifica altresì che:

  • è prevista la possibilità di un'adozione nominativa di un minore vietnamita nei seguenti casi: l’adottante è il coniuge della madre o la coniuge del padre naturale del minore; l’adottante è la zia o lo zio naturali del minore; gli adottanti sono genitori adottivi del fratello o della sorella del minore; gli stranieri che lavorano o studiano nella Repubblica socialista del Vietnam da almeno un anno; se il minore ha disabilità o è affetto da HIV o da altra pericolosa malattia (art. 28, comma 2, della Legge sull’adozione).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 16 (art. 8, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni solo nel caso in cui l’aspirante genitore adottivo sia il coniuge della madre o la coniuge del padre o lo zio o la zia naturali (art. 8, comma 2, della Legge sull’adozione);
  • minori i cui genitori, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o è stato privato della capacità d’agire, o i tutori in caso di minori orfani o quando i genitori siano stati dichiarati scomparsi o abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 21, comma 1, della Legge sull’adozione).

La legge vietnamita specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 9 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 21, comma 1, della Legge sull’adozione).


Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato il quale presenta la domanda di adozione internazionale al MOJ (art. 31, comma 3; art. 32 della Legge sull’adozione);
  • l’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia che riceve il fascicolo elabora, entro 30 giorni, una proposta di abbinamento con un minore (art. 36, comma 1, della Legge sull’adozione);
  • il Comitato del Popolo di livello provinciale deve esprimere il proprio parere sulla proposta di abbinamento e lo notifica all’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia perché trasmetta il fascicolo al MOJ; entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il MOJ valuta la proposta di abbinamento e presenta una relazione sull’ammissibilità del minore all’adozione internazionale e, per il tramite del DOA, la notifica alla CAI e alla coppia (art. 36, commi 1-2 della Legge sull’adozione);
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con il minore e ha trenta giorni di tempo per decidere; se la accetta la procedura prosegue e la decisione viene comunicata al DOA (art. 36, comma 3 della Legge sull’adozione);
  • il MOJ comunica al proprio ufficio di livello provinciale la decisione della coppia affinché trasmetta il fascicolo della procedura al Comitato del Popolo di livello provinciale e, nei 15 giorni successivi, il Comitato del Popolo di livello provinciale adotta la decisione finale sull’adozione (art. 37, comma 1 della Legge sull’adozione);
  • la coppia si reca nella Repubblica socialista del Vietnam entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia (art. 37, comma 2 della Legge sull’adozione);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica socialista del Vietnam con la coppia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MOJ nella Repubblica socialista del Vietnam le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i tre anni successivi all’adozione (art. 39 della Legge sull’adozione).


Normativa di riferimento

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