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Repubblica di Estonia

Questa scheda paese è stata aggiornata al 15/04/2025 

La Repubblica di Estonia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 22 febbraio 2002 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2002.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale 

Estonian National Social Insurance Board (ENSIB) [Ente nazionale estone di previdenza sociale]
Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
e-mail info@sotsiaalkindlustusamet.ee
sito web www.sotsiaalkindlustusamet.ee

  

Ambasciata della Repubblica di Estonia in Italia

Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Estonia 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Estonia 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale 

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Estonia in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

  • assicura che l’adozione internazionale sia nel superiore interesse del minore; 

  • istituisce al suo interno il Comitato per le adozioni internazionali competente a fornire il consenso all’adozione; 

  • svolge compiti e funzioni in materia di protezione sociale, famiglia, tutela e sostegno dell’infanzia.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI 

Requisiti delle coppie adottanti 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (art. 148, comma 2, della Legge sulla famiglia);

  • un solo coniuge, se adotta il figlio dell’altro coniuge o se l’altro coniuge ha una capacita giuridica limitata (art. 148, comma 2, della Legge sulla famiglia);

  • persone singole (art. 148, comma 1, della Legge sulla famiglia); 

  • età superiore a 25 anni e possesso della piena capacità giuridica (art. 150, comma 1, della Legge sulla famiglia); 

  • possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse materiali per il mantenimento del minore (artt. 147, comma 1, e 157 della Legge sulla famiglia).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa estone:

  • il giudice, in via eccezionale, può consentire l'adozione a una persona che abbia compiuto almeno 18 anni di età in caso di adozione del figlio del coniuge, o qualora ritenga vi siano altre valide ragioni (art. 150, comma 2, della Legge sulla famiglia);

  • non è richiesto il consenso all’adozione dei genitori biologici qualora la loro residenza sia sconosciuta per un periodo di tempo prolungato, siano incapaci di manifestare la propria volontà per un periodo di tempo prolungato, o siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 152, comma 5, della Legge sulla famiglia).

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 147, comma 4, della Legge sulla famiglia);

  • minori i cui genitori biologici, o tutori, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (artt. 152, comma 1, e 153, comma 1, della Legge sulla famiglia).

La legge estone specifica altresì che:

  • in presenza di più fratelli e sorelle, si predilige l’adozione della fratria (art. 147, comma 3, della Legge sulla famiglia);

  • i minori che hanno compiuto almeno 10 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 151 della Legge sulla famiglia). 

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ENSIB nella Repubblica di Estonia;

  • l’ENSIB verifica che i requisiti di legge e la correttezza della documentazione siano soddisfatti al momento della presentazione della domanda al Tribunale e, valutata l’idoneità della coppia, la informa sui propri diritti e sulle conseguenze giuridiche dell’adozione (art. 158, comma 2, della Legge sulla famiglia);

  • la coppia, su richiesta dell’ENSIB, deve completare un idoneo programma di formazione prima dell’adozione (art. 158, comma 5, della Legge sulla famiglia);

  • nel corso della preparazione all’adozione, l’ENSIB mette il minore in contatto con la coppia e gli illustra le circostanze relative all’adozione, tenendo conto della sua età e del suo livello di maturità (art. 158, comma 6, della Legge sulla famiglia); 

  • l’ENSIB fornisce alla coppia informazioni generali circa la storia personale, lo stato di salute e il carattere del minore (art. 158, comma 7, della Legge sulla famiglia); 

  • la coppia si reca, quindi, nella Repubblica di Estonia per un primo un soggiorno di circa 5-7 giorni per trascorrere del tempo con il minore;

  • se il Comitato per le adozioni internazionali fornisce il proprio consenso all’adozione, la coppia è tenuta a presentare la domanda di adozione al Tribunale del luogo di residenza del minore (art. 165, comma 1, della Legge sulla famiglia);

  • la procedura e l’udienza presso il Tribunale si svolgono alla presenza della coppia la quale deve, pertanto, recarsi una seconda volta nella Repubblica di Estonia per circa 5-7 giorni;

  • l’adozione è disposta dal Tribunale, ed è effettiva dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento finale (art. 159, comma 3, della Legge sulla famiglia); 

  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Estonia con la coppia.

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’ENSIB nella Repubblica di Estonia le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale nel primo anno e, in seguito, con cadenza annuale fino al terzo anno successivo all’adozione. 

Normativa di riferimento

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