La dichiarazione di disponibilità
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Adottare un figlio non è un diritto, ma una opportunità
Siamo idonei? La legge (art.6 n.184/1983) ha stabilito requisiti precisi. Dovete innanzitutto essere sposati da almeno tre anni; in caso il vostro matrimonio fosse più recente, dovreste dimostrare di aver convissuto stabilmente per un periodo complessivo minimo di 3 anni.
Cosa fare? Se siete residenti in Italia individuate qual’è Tribunale per i Minorenni competente per il vostro territorio di residenza. Se siete residenti all'estero, il Tribunale competente è quello dell'ultima residenza in Italia. In mancanza di una precedente residenza o in presenza di precedenti residenze diverse tra i due coniugi, il Tribunale per i Minorenni competente è quello di Roma. In alternativa, se siete residenti all’estero da almeno due anni, potete svolgere la pratica di adozione interamente all’estero nel Paese di residenza. L’adozione potrà poi essere riconosciuta in Italia ai sensi dell’articolo 36 IV comma legge 184/83 rivolgendovi al Tribunale per i Minorenni individuato come sopra (ultima residenza o Roma).
La cancelleria adozioni, presso il Tribunale, è l’ufficio cui chiedere come presentare la dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità (art.29 bis I comma legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif.) all’adozione internazionale, allegando i documenti che vi saranno richiesti. A titolo puramente orientativo, questi potrebbero essere: certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all'adozione dei genitori (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); oppure, qualora fossero deceduti, i relativi certificati di morte; certificato di buona salute; dichiarazione dei redditi o la busta paga; certificato del casellario giudiziale; atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) che tra i coniugi richiedenti non sussiste separazione personale, neppure di fatto.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il Tribunale per i Minorenni trasmette, entro 15 giorni, la dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali del vostro territorio di residenza, i quali avranno il compito di attivare l’indagine e scrivere una relazione psico-sociale sulla Vostra coppia per fornire al giudice quegli elementi di conoscenza indispensabili per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. Il decreto di idoneità conserva la sua efficacia per tutta la durata della procedura di adozione solo se i coniugi hanno conferito incarico ad un ente autorizzato entro un anno dalla sua comunicazione, in caso contrario il decreto perde efficacia e occorre ri-presentare la dichiarazione di disponibilità per l’adozione internazionale con richiesta di idoneità.