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Peru'

La Repubblica del Perù ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 14 settembre 1995 e il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione

Autorità Centrale
Dirección General de Adopciones (DGA) [Direzione generale delle adozioni]
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) [Ministero della donna e delle popolazioni vulnerabili]
Benavides 1155, Miraflores, Lima
e-mail adopcion@mimp.gob.pe
sito web www.mimp.gob.pe

Ambasciata della Repubblica del Perù in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Perù
Ricerca Enti Autorizzati in Perù

 

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • approva le adozioni nazionali ed internazionali dei minori dichiarati adottabili;
  • gestisce le fasi della procedura amministrativa di adozione internazionale;
  • autorizza e monitora gli enti che operano in materia di adozioni internazionali;
  • promuove l'adozione nazionale in base al principio di prevalenza rispetto all’adozione internazionale, che è dunque sussidiaria e alla quale si può fare ricorso solo dopo che sono stati fatti tutti gli sforzi possibili e necessari affinché il minore possa essere reintegrato nella propria famiglia biologica;
  • segue la fase post-adozione dei minori adottati.

 

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o in un’unione di fatto certificata dal notaio (art. 124, comma 1, lett. a-b), del Decreto legislativo n. 1297/2016);
  • persone singole (art. 124, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 1297/2016);
  • età minima di 25 anni e massima di 62 anni; l’età massima può essere derogata in via eccezionale quando ciò corrisponda al superiore interesse del minore (art. 125, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n. 1297/2016).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori privati di protezione familiare e dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 126 del Decreto legislativo n.1297/2016).

La legge peruviana specifica altresì che:

  • i minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione, le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto della loro età e della loro maturità (artt. 128, lett. h), e 138 del Decreto legislativo n. 1297/2016);
  • i minori con bisogni speciali – adolescenti, fratrie, minori con disabilità, con problemi di salute e altri casi particolari – rientrano nella disciplina dell’adozione speciale che prevede la designazione diretta secondo quanto previsto nel Regolamento del Decreto legislativo n. 1297 (art. 133 del Decreto legislativo n. 1297/2016).


Passaggi della procedura (*)

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia alla DA nella Repubblica del Perù;
  • la DA dichiara idonea la coppia e ne dispone l’iscrizione nel Registro degli adottanti (art. 187, comma 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • il Consiglio nazionale delle adozioni, verificata la disponibilità del parere del minore in merito alla sua decisione di farsi adottare, decide sulla proposta di abbinamento del minore effettuata dall’équipe interdisciplinare preposta; le designazioni dirette avvengono nei casi stabiliti dalla legge (art. 194, commi 1 e 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e ha 7 giorni lavorativi di tempo per comunicare l’accettazione; in caso di proposte di abbinamento per i casi della lista speciale, l’ente autorizzato ha 10 giorni lavorativi per chiedere maggiori informazioni sul minore e altri 7 giorni lavorativi per inviare l’accettazione della coppia*;
  • la coppia si reca nella Repubblica del Perù per un soggiorno variabile di circa 60/70 giorni per trascorrere del tempo con il minore*;
  • a questo punto inizia la preparazione del minore e della coppia alla fase dell’integrazione familiare che si divide in: empatia e affidamento preadottivo (artt.199, comma 1, e 200 del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • nella fase dell’empatia il minore trascorre del tempo con la coppia in presenza di uno specialista designato dalla DA (art. 201, comma 1, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); la durata di questo periodo è di massimo 5 giorni lavorativi, prorogabili di altri 5 giorni lavorativi nel caso in cui ciò sia ritenuto necessario (art. 201, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • se la relazione degli esperti sulla fase di empatia è positiva, la DA adotta un provvedimento di affidamento preadottivo del minore alla coppia (artt. 202, comma 1, e art. 203, comma 1, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • la durata dell’affidamento è di 10 giorni lavorativi, prorogabile di altri 5 giorni lavorativi (art. 203, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); durante questo periodo il personale della DA incontra il minore e ascolta la sua opinione in merito all’adozione sulla base della sua età e maturità (art. 203, comma 4, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • se la relazione riguardante il rapporto tra il minore e la coppia è positiva, la DA emette entro 2 giorni lavorativi un provvedimento di adozione (art. 139, comma 1, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 204, commi 1 e 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP); se la relazione è negativa, la DA revoca l’affidamento e informa il giudice che dispone una nuova misura di tutela per il minore (art. 139, comma 4, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 204, comma 3, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • il termine per impugnare il provvedimento che decide l’adozione è di 5 giorni lavorativi (art. 144 del Decreto legislativo n.1297/2016);
  • alla coppia viene notificato il provvedimento che decide l’adozione entro 2 giorni lavorativi (art. 205 del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • il provvedimento diviene esecutivo dalla DA che rilascia il certificato di conformità ex art. 23 della Convenzione de L’Aja del 1993 e viene disposta la trascrizione nel registro di stato civile (art. 139, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 1297/2016, e art. 206, commi 1 e 2, del Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP);
  • una volta trascritto il provvedimento nel registro di stato civile e ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Perù con la coppia.
* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù.
In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette alla DA nella Repubblica del Perù le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 3 anni successivi all’adozione.*

* Le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Perù.

 

Normativa di riferimento

  • Ley Nº 27337, 21 julio 2000, Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, [Legge 21 luglio 2000, n. 27337, che approva il Nuovo Codice dei bambini e degli adolescenti];
  • Decreto Legislativo N° 1297, 29 diciembre 2016, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, [Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 1297, per la protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure parentali o a rischio di perderle];
  • Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, 8 febrero 2018, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1297 para la Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, [Decreto supremo 8 febbraio 2018, n. 001-2018-MIMP, Regolamento del Decreto legislativo n. 1297 per la protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure genitoriali o a rischio di perderle];
  • Decreto de Urgencia N° 001-2020, 6 enero 2020, que modifica el Decreto Legislativo N° 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos [Decreto di emergenza 6 gennaio 2020, n. 001-2020, che modifica il Decreto legislativo n. 1297 per la protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure genitoriali o a rischio di perderle];
  • Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, 6 luglio 1999.

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