B2. I cittadini italiani residenti in un Paese estero possono attivare una procedura di adozione in tale Paese?
L’articolo 36, comma 4, della legge n. 184/83, dispone che “L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.”. In altre parole, i coniugi cittadini italiani residenti in un Paese estero che vogliono realizzare un’adozione internazionale:
1) se risiedono nel Paese estero da meno di due anni, devono necessariamente seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana. Pertanto, essi devono presentare al tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia l’istanza per essere dichiarati idonei all'adozione internazionale. Gli accertamenti saranno svolti dai servizi territoriali italiani del luogo di ultima residenza, ovvero, a seconda delle procedure adottate dai singoli tribunali, dalle autorità consolari del luogo della loro attuale residenza, appositamente delegate e sempre che esse dispongano delle strutture per svolgere tali attività, oppure ancora da servizi pubblici o organismi privati del Paese di residenza, su specifica autorizzazione del tribunale italiano. Una volta eventualmente ottenuto il decreto di idoneità, i coniugi dovranno conferire l’incarico ad uno degli enti italiani e la procedura si svolgerà secondo le fasi ordinarie, fino al rilascio dell’autorizzazione all'ingresso in Italia del minore e alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano, su ordine del competente tribunale per i minorenni.
2) se gli aspiranti all'adozione risiedono nel Paese estero da almeno due anni e con carattere di stabilità, essi sono tenuti a seguire la procedura stabilita dalla normativa del Paese in cui risiedono. In questo secondo caso, gli aspiranti all'adozione potranno attivare la procedura in base alle previsioni della normativa del Paese in cui risiedono (anche per i requisiti di idoneità). Una volta ottenuta l’adozione secondo la legge del Paese di residenza abituale, gli adottanti dovranno chiedere al tribunale per i minorenni italiano competente per territorio il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, con conseguente trascrizione del medesimo nei registri dello stato civile italiano. Questo consentirà al minore adottato di acquistare la cittadinanza italiana.
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