C1. Che funzioni hanno gli enti autorizzati?
Nel ratificare la Convenzione dell'Aia del 1993 in materia di adozione internazionale (con la legge n. 476/98), l’Italia ha scelto di rendere indispensabile l’intervento degli enti autorizzati, ai quali le coppie devono necessariamente conferire incarico per procedere all'adozione internazionale.
Il ruolo dell'ente autorizzato non consiste nella pura e semplice attività di "intermediazione" tra la coppia aspirante all'adozione e il Paese di origine in cui si intende adottare.
L’ente autorizzato, secondo quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja, svolge una serie di attività che garantiscono la regolarità e la migliore qualità dell’adozione, intervenendo in tutto il procedimento che va dalla presentazione della domanda nel Paese d’origine fino all'ingresso in Italia del bambino adottato e proseguendo con la periodica presentazione alle autorità straniere dei rapporti sull'inserimento familiare e sociale del bambino. Fin dal momento in cui l’ente autorizzato riceve l’incarico dalla coppia, esso aiuta i coniugi a rendere più concreta la loro aspirazione ad adottare un minore straniero nella complessa realtà dell'adozione internazionale, fornendo le prestazioni necessari per l’informazione, la preparazione e l’assistenza alle coppie nell’iter adottivo.
E' importante che la coppia che desidera accogliere in adozione un minore (italiano o straniero) comprenda che le leggi (italiane e straniere) sull'adozione e le relative procedure non sono inutili ostacoli alla realizzazione del progetto adottivo, bensì garanzie della correttezza della procedura, a tutela del minore e della stessa coppia.