C5. Può una coppia adottare in un Paese nel quale non operano enti autorizzati?
Secondo il sistema normativo vigente in Italia, non è possibile realizzare adozioni internazionali nei Paesi per i quali nessun ente sia stato autorizzato dalla CAI.
Ciò non costituisce una limitazione irragionevole, anche in considerazione del grandissimo numero di Paesi (70) in cui gli enti italiani sono autorizzati ed operano.
Inoltre, occorre tenere presente che i Paesi, per i quali nessun ente italiano è autorizzato, spesso presentano una di queste caratteristiche:
- proibiscono l’adozione (come la maggior parte dei Paesi di diritto islamico)
- non consentono le adozioni internazionali, ovvero le consentono solo ai propri connazionali residenti all'estero
- non assicurano il rispetto dei principi della Convenzione de L’Aja (ad esempio, lo stato di abbandono non è oggetto di verifiche sufficienti)
- prevedono condizioni troppo difficili (ad esempio periodi di residenza permanente all'estero molto lunghi)
- presentano condizioni ambientali rischiose (per esempio guerre civili, epidemie).
La regola generale, secondo la quale non è possibile adottare nei Paesi in cui nessun ente italiano è autorizzato, ha una sola eccezione che riguarda le coppie nelle quali almeno uno dei coniugi è cittadino straniero e che desiderano realizzare un’adozione nel Paese d’origine di quest’ultimo. Infatti, in tali situazioni il progetto di adottare nel Paese d’origine è comprensibile .
Se gli interessati sono originari di un Paese in cui nessun ente italiano opera, essi, in quanto residenti in Italia, sono comunque tenuti a seguire la procedura italiana e munirsi del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni.
Una volta ottenuto tale decreto, i coniugi devono subito rivolgersi alla CAI che valuterà la situazione caso per caso: se le norme e le procedure previste nel Paese d’origine della coppia sono conformi ai principi della Convenzione de L'Aja, la CAI indicherà alla coppia le concrete modalità con cui proseguire l’iter adottivo. Si sottolinea che anche in questi casi occorre attivare la procedura entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità.
Notizie
- 09/09/2024
Scadenza termine di presentazione delle istanze di contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione di particolare criticità non ancora concluse al 1° gennaio 2024 - Decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 27 giugno 2024 e sul sito istituzionale della CAI in data 01 luglio 2024.
- 29/07/2024
SOSPENSIONE LINEA CAI - RIMBORSI